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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12979/2026

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e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6156/2023 depositata il 06/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazioneproposto contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Campania(hinc: CGT2) n. 6156/2023 depositata in data 06/11/2023 – prende origineda un accertamento doganale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. societàconsortile (hinc: la contribuente o la società contribuente), concluso con unprocesso verbale con cui veniva contestata la classificazione tariffariaoperata dalla società contribuente.

Per l’effetto la merce importata venivariclassificata alla VD 8711601000 con un dazio paesi terzi nella misura del6,00%, un dazio antidumping definitivo del 62,10% ed un daziocompensativo definitivo del 17,20%, trattandosi di biciclette a pedalataassistita che presentavano le caratteristiche essenziali delle biciclettecomplete, in quanto costituite da telaio, forcella, pedaliera (escluso i pedali),manubrio e sistema frenante.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Napoli accolse il ricorso proposto dallacontribuente contro l’atto impositivo dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli (hinc: ADMO) e tale decisione è stata riformata dalla CGT2 con lasentenza n. 6156/2023 che ha accolto l’appello proposto dall’ADMO.2.

La CGT2, in particolare, ha rilevato che le biciclette elettriche inquestione sono state smontate durante il trasporto e dichiarateseparatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni diimportazione “IM4”, nelle singole voci tariffarie distinte della nomenclaturacombinata, vale a dire: Telai, valore statistico euro 13.632,57, TARIC8714911039, dazio convenzionale del 4,70% e dazio antidumping 48.5%;convenzionale del 4.70% e dazio antidumping del 48,50%; Freni completi,valore euro 1.535,60, TARIC 8714942005, dazio convenzionale del 4,70%;Parti di biciclette, valore statistico euro 8.427.29, TARIC 8714999089, dazioconvenzionale del 4.70%; Apparecchi per l’illuminazione di biciclette, valoreNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026euro 247,11, TARIC 8512100000; Batterie al LITIOION, valore statisticoeuro 32.499,53, TARIC 8507600090, dazio convenzionale del 2.70%.2.1.

Il giudice di seconde cure ha, quindi, ritenuto che: «componenti diuna bicicletta elettrica destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, aessere assemblati per formare un apparecchio completo – componenti chesono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loroimmissione in libera pratica, lo stesso giorno presso lo stesso ufficiodoganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto,mediante distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che, almomento della loro immissione in libera pratica, appartengono a dueimprese collegate – costituiscano un tale apparecchio, presentato smontatoo non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto inun’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattorioggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tuttigli elementi costitutivi di tale apparecchio.

La circostanza che le merci sianopresentate in dogana in confezioni separate e siano imballatecongiuntamente solo dopo il relativo sdoganamento non può, di per sé,ostare a che tali merci siano qualificate e quindi tassate come un unicoinsieme “anche se incompleto o non finito ovvero smontato o non montato”ai sensi della regola 2a se, al momento dello sdoganamento, risultichiaramente da altri fattori oggettivi che queste merci costituiscono ununico insieme e sono destinate a essere vendute come tali nel commercioal dettaglio.

La circostanza che le merci siano presentate in dogana inconfezioni separate e siano imballate congiuntamente solo dopo il relativosdoganamento non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificatee quindi tassate come un unico insieme “anche se incompleto o non finitoovvero smontato o non montato” ai sensi della regola 2a se, al momentodello sdoganamento, risulti chiaramente da altri fattori oggettivi che questemerci costituiscono un unico insieme e sono destinate a essere vendutecome tali nel commercio al dettaglio.

Fattori oggettivi del genere possonoNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026essere dedotti da circostanze quali quelle che riscontrabili nel caso di specie,vale a dire l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamentocongiunti delle merci, il fatto che il destinatario è identico, la presentazionevisiva dell’oggetto nonché la circostanza che il numero di componentiimportati è precisamente identico al numero di quelli necessari allacomposizione delle e-bikes.»3.

Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.4.

ADMO ha resistito con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e istanzadi rimessione in termini ai fini della produzione dell’ordinanza di rinvio exart. 267 emessa dal Tribunale di Genova in data 15/12/2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l’illegittima modificae/o illegittimo ampliamento della causa petendi.

Violazione dell’art. 112c.p.c. e/o violazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24Cost.; violazione art. 111 Cost., Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997,Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, Regolamento n. 2474 dell’8settembre 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente – richiamata la sentenza nella parteriportata in premessa sub

2.1. e i contenuti del PVC a pag. 18-19 del ricorsoin cassazione – censura la decisione impugnata per aver ampliato l’ambitodel petitum: mentre il PVC si limitava a far riferimento a sei articoli singoli,la CGT2 sembra abbandonare tale impostazione per rilevare che: «Fattorioggettivi del genere possono essere dedotti da circostanze quali quelle cheriscontrabili nel caso di specie, vale a dire l’importazione, il trasporto, lafatturazione e il trattamento congiunti delle merci, il fatto che il destinatarioè identico, la presentazione visiva dell’oggetto nonché la circostanza che ilnumero di componenti importati è precisamente identico al numero di quellinecessari alla composizione delle e-bikes.»Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026Inoltre, la sentenza impugnata sembra statuire che, nel caso di specie,tutti gli elementi costitutivi di e-bike sarebbero stati «…trasportati in ununico container e dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, lostesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, innome proprio o per conto, mediante distinte dichiarazioni di immissione inlibera pratica e che, al momento della loro immissione in libera pratica,appartengono a due imprese collegate».

Nulla di tutto ciò corrisponde allarealtà dei fatti.

È lo stesso Ufficio, a pag. 34 dell’atto di appello, a dedurreche le due spedizioni sono state effettuate in due differenti container(MSDU4108056, quella oggetto di causa, e MSDU4108101 l’altra), adistanza di un mese l’una dall’altra (31 marzo 2021, quella oggetto di causa,21 aprile 2021 l’altra), da due “dichiaranti” differenti (l’importazione oggettodi causa da [OSCURATO:SOCIETA]; l’altra da [OSCURATO:SOCIETA].).

Diversamente, il PVC siera limitato a riclassificare le merci oggetto della [OSCURATO:PERSONA] scorta di un unico argomento: quelle merci avrebbero dovuto esseredichiarate come prodotto finito secondo la Regola Generale n. 2a, letta allaluce della [OSCURATO:PERSONA] di p. 364, invece che singolarmente secondo laRegola Generale n. 1.1.2.

Il motivo di ricorso è infondato.1.3.

La parte ricorrente, dapprima, a pag. 18 afferma che:«Onestamente, è difficile comprendere se il [OSCURATO:PERSONA] abbia fondatola propria decisione esclusivamente sulla [OSCURATO:PERSONA] oggettodel PVC impugnato (come avrebbe dovuto), oppure abbia illegittimamentefondato il proprio convincimento sulla deduzione dell’Ufficio (p. 34 ss.dell’atto di appello) per cui gli elementi oggetto del PVC andrebberoesaminati congiuntamente a quelli oggetto di un’altra spedizione doganale,giunta il mese successivo.», per poi affermare, subito dopo, che: «In ognicaso, la Seconda Sentenza ha illegittimamente ampliato l’oggetto delgiudizio, che è – e deve restare – circoscritto alla legittimità del PVC ed alleragioni ivi espresse dall’Ufficio.»Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026Successivamente, la ricorrente ricostruisce la sequenza di seguitoriportata, evidenziando che:− il PVC afferma che: «in sede di verifica fisica e contestualecontrollo documentale relativi alla dichiarazione doganale …avente ad oggetto l’importazione dalla Cina di 351 colli di parti dibiciclette, di cui alla fattura … emessa dalla … in data … ripartitinei sei singoli della dichiarazione … telai … forcelle … fari completi… parti di biciclette … apparecchi per l’illuminazione di biciclette ..batterie al litio …» evidenziando come lo stesso non riguardassele parti di e-bike non incluse nella dichiarazione doganale;− la CGT2 abbandonerebbe del tutto le ragioni esposte nel PVC perfondare la propria decisione su tutt’altro argomento e cioè che:«fattori oggettivi del genere possono essere dedotti da circostanzequali quelle riscontrabili nel caso di specie, vale a direl’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamentocongiunti delle merci, il fatto che il destinatario è identico, lapresentazione visiva dell’oggetto nonché la circostanza che ilnumero di componenti importanti è precisamente identico alnumero di quelli necessari alla composizione delle e-bikes».La ricorrente conclude quindi (pag. 20 ricorso in cassazione) che: «Poiché,come si è testé ricordato, il PVC si limita a dare atto della presentazione allosdoganamento di n. 6 singoli, e dunque da tale PVC non è affatto desumibilel’esistenza dei “fattori oggettivi” di cui parla la Seconda Sentenza, pare chela decisione accolga l’argomento dedotto da controparte con il proprio attodi appello (a p. 34 e ss.), secondo cui con la spedizione oggetto di causa([OSCURATO:PERSONA] IM4 n. 16801/P, del 31 marzo 2021, containerMSDU4108056), sarebbero stati importati alcuni pezzi (i singoli indicatinella [OSCURATO:PERSONA] e ripetuti nel PVC) destinati a formare,assieme a quelli importati con una differente spedizione (IM4 n. 19842/E,del 21 aprile 2021), giunta con il container MSDU4108101, intestata ad unNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026soggetto, [OSCURATO:SOCIETA]., diverso dalla ricorrente.

Nulla di tutto ciò èoggetto del PVC; perciò, nulla di tutto ciò può condurre a ritenere legittimoil PVC.»1.4.

Sul punto la CGT2 non ha richiamato un ulteriore e diversaspedizione doganale, ma ha fatto una valutazione in fatto, in relazioneall’applicazione della regola 2A (su cui si è diffuso nelle ultime due paginedella sentenza impugnata).

Tanto è vero che la stessa ricorrente ipotizza(«pare che la decisione accolta l’argomento dedotto dalla controparte»),senza poter indicare un punto preciso della sentenza nel quale il giudice diseconde cure abbia dato rilievo, ai fini della propria decisione, di un secondoe diverso PVC.

Non è, quindi, riscontrabile alcuna violazione da parte delgiudice di seconde cure dei principi affermati da questa Corte (v.

Cass.,13/11/2008, n. 27065 e succ.), essendo necessario ravvisare un’esattacorrispondenza – e non mere allusioni o ipotesi – tra l’indebita integrazionedelle ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo da partedell’amministrazione finanziaria e la decisione del giudice di seconde cureche, nel caso di specie, non richiama affatto un diverso PVC.1.5.

Non è poi fondata neppure l’affermazione secondo cui: «Percompletezza, va aggiunto che, nel caso che ci occupa, la circostanza per cuiil secondo Giudice ha ritenuto legittimo il PVC in forza di argomentazionigiuridiche diverse rispetto a quelle ivi espresse dall’Ufficio comporta lamodifica della causa petendi in maniera, per così dire, automatica.»,considerato che la questione relativa all’applicazione (o meno) della regola2A era stata non solo prospettata dalla società contribuente sin dal ricorsointroduttivo (v. sul punto quanto riportato a pag. 5 del ricorso in cassazionesui motivi di ricorso prospettati davanti al giudice di prime cure), ma avevacostituito, altresì, il filo conduttore dell’intera motivazione della sentenza diprimo grado (secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente a pag. 7 ss.del ricorso in cassazione).Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/20261.6.

Parimenti, infondata, è la censura sulla violazione dell’art. 112c.p.c., in merito alla quale si legge pag. 25 del ricorso in cassazione: « Tuttoquanto precede integra altresì violazione del principio della corrispondenzatra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.: in questo processo, alpari di quanto accade in ciascun processo tributario, l’oggetto del giudizioconsiste nell’accertare la (il)legittimità della causa petendi individuatadall’Ufficio a sostegno del PVC (la [OSCURATO:PERSONA] di p. 364); il Giudice,tuttavia, ha omesso tale pronuncia (forse, addirittura accogliendoimplicitamente le deduzioni di [OSCURATO:SOCIETA]) per stabilire, invece ed in mancanzadi domanda in tal senso, che detto PVC troverebbe fondamento in ragionigiuridiche ultronee (l’esistenza di un’ulteriore spedizione doganale, diversada quella oggetto di causa, ma ad essa asseritamente collegata) rispetto aquelle ivi espressamente indicate (Regola Generale 2a, interpretata alla lucedella [OSCURATO:PERSONA] di p. 364).» Non risulta, infatti, nel testo dellasentenza impugnata alcun riferimento ad altra e ulteriore spedizionedoganale.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 14, lett. d) del Regolamento di esenzione n. 88/1997, comemodificato dal Regolamento n. 1296 del 2020, rilevante ex art. 360 n. 3,c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, anche a voler ritenereche nel caso di specie fosse applicabile la [OSCURATO:PERSONA] di cui a p. 364,dettata a corredo di una voce di classificazione doganale (8712) diversa daquella poi applicata (8711) dall’Ufficio medesimo – e cioè che fosseroapplicabili alle e-bikes i medesimi criteri previsti per le biciclette cd.muscolari – la sentenza impugnata sarebbe, comunque, contraria a quantoprevisto dal Regolamento di esenzione n. 88 del 1997, richiamando a talfine sia il contenuto dell’art. 14, lett. d), così come modificato ad opera delRegolamento n. 512/2013 («le dichiarazioni di parti essenziali di biciclettedichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non siaNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026esentato … sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sonodichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato III e dellecondizioni di cui all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agliarticoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applica inquanto compatibile nei seguenti casi: … d) impiego delle parti essenziali dibiciclette nell’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codiceaddizionale TARIC 8835).»), ripercorrendo, a pag. 31-32 la successivaevoluzione normativa unionale, per concludere come la lettera d) dell’art.14 Reg. n. 88 del 1997 sia rimasta immutata.2.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto la questione non risultasollevata tempestivamente in sede di ricorso introduttivo, secondo quantoriportato nell’illustrazione dei motivi di ricorso prospettati davanti allaCommissione tributaria provinciale di Napoli (pag. 5 ss. del ricorso incassazione), ed è, comunque, infondato dal momento che il Reg. 88 del1997 cit. prevede la presentazione di una domanda di esenzione seguita dauna decisione della Commissione europea di cui non vi è il benché minimoriscontro negli atti di causa.

D’altra parte, la stessa ricorrente prospetta leargomentazioni del secondo motivo di ricorso come una questioneinterpretativa, quando invece la normativa unionale prevede un appositoprocedimento volto a conseguire il riconoscimento dell’esenzione.2.3.

Su un piano totalmente diverso opera, invece, la regola generale2, lett. a) di cui all’all.

I del Regolamento regole generali per lanomenclatura combinata (v.

Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/1987),che costituisce un parametro normativo direttamente applicabile alledichiarazioni doganali e alle rettifiche operate dalle autorità competenti,senza la necessità di un provvedimento autorizzatorio della Commissioneeuropea.

Di conseguenza, è inconferente il richiamo della ricorrente a CGUE23/04/2023 (causa C-107/22), dove, peraltro, al § 34 si legge che: «lemodalità secondo cui le merci sono state dichiarate o il regime doganalecon cui sono state trasportate fino alla loro destinazione finale possonoNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026costituire uno dei fattori oggettivi pertinenti ai fini della valutazionedell’applicabilità di detta regola generale 2, lettera a).

Tali circostanze nonpossono tuttavia essere di per sé determinanti, dovendo il giudice del rinviotener conto di ogni altro fattore oggettivo pertinente ai fini di talevalutazione.»2.4.

Sono, infine, inconferenti i richiami alla regola 3b delle regolegenerali, richiamata a pag. 36 del ricorso in cassazione, trattandosi diquestione non sollevata dalla parte ricorrente nei motivi di ricorsointroduttivo riportati a pag. 5 del ricorso in cassazione ed eterogenearispetto alla prospettazione del motivo di ricorso, con il quale venivainvocata l’applicazione di un’esenzione e non di un diverso criterio diclassificazione delle merci.

In ogni caso, si tratta di questione non fondataalla luce di quanto evidenziato sub

2.3. in ordine al precedente unionalecitato (CGUE 27/04/2023, cit.).3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinataal mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso, la nullità dellasentenza.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione edell’art. 101, comma 2, c.p.c., nonché del Regolamento UE n. 71 del 10gennaio 1997, del Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019 e delRegolamento n. 2474 dell’8 settembre 1993, relativamente all’art. 360, n.4, c.p.c.3.1.

Con tale motivo la ricorrente denuncia la mancata instaurazione delcontraddittorio ex art. 101 c.p.c. e la conseguente lesione del diritto didifesa subita da [OSCURATO:SOCIETA] in conseguenza del mancato contraddittorio sullenuove questioni sollevate d’ufficio e/o introdotte dalla CTR.

Qualora fossestato stimolato il contraddittorio, la ricorrente avrebbe avuto modo didedurre quanto invece ha dovuto porre a fondamento del primo motivo delpresente ricorso: il PVC non dimostra l’esistenza di “fattori oggettivi”dell’unicità dell’importazione di tutti gli elementi necessari ad ottenere unabicicletta elettrica; l’altra dichiarazione doganale di cui discorre controparteNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026non è avvenuta nel medesimo container della prima, non è a questacontestuale, né è indirizzata al medesimo soggetto.3.2.

Il motivo di ricorso è infondato, non solo, in quanto - alla luce diquanto già evidenziato in sede di esame del primo motivo - la circostanzache la sentenza impugnata abbia recepito le questioni asseritamente nuoveprospettate dall’Agenzia delle Entrate è meramente ipotizzata, ma ancheperché la parte ricorrente evoca, altresì, una falsa applicazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c.

Quest’ultima norma, infatti, trova applicazione per lequestioni rilevate d’ufficio e non per quelle prospettate dalle parti.

Tuttavia,è la stessa ricorrente, in sede di illustrazione del primo motivo di ricorso alamentare che la questione relativa all’indicazione di altri componenti dellee-bikes in altre dichiarazioni non impugnate nel presente giudizio fossestata riportata a pag. 34 dell’appello proposto dall’ADMO (v. pag. 18 ricorsoin cassazione).4.

Occorre, infine, evidenziare come nel caso di specie l’intervento dellaCGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA] (causa C-107/22) rende manifestamente superfluo edilatorio il rinvio pregiudiziale chiesto dal ricorrente nelle conclusioni delricorso.

Del pari, non assume rilievo il provvedimento del Tribunale diGenova depositato dalla parte ricorrente riguardi un procedimento penale,dove gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale incomposizione monocratica per rispondere, i primi, dei reati di contrabbandodoganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVA all’importazione e leseconde per i relativi illeciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.»5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del direttore protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 6156/2023 depositata il 06/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il presente giudizio – avente per oggetto il ricorso in cassazioneproposto contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria della Campania(hinc: CGT2) n. 6156/2023 depositata in data 06/11/2023 – prende origineda un accertamento doganale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. societàconsortile (hinc: la contribuente o la società contribuente), concluso con unprocesso verbale con cui veniva contestata la classificazione tariffariaoperata dalla società contribuente. Per l’effetto la merce importata venivariclassificata alla VD 8711601000 con un dazio paesi terzi nella misura del6,00%, un dazio antidumping definitivo del 62,10% ed un daziocompensativo definitivo del 17,20%, trattandosi di biciclette a pedalataassistita che presentavano le caratteristiche essenziali delle biciclettecomplete, in quanto costituite da telaio, forcella, pedaliera (escluso i pedali),manubrio e sistema frenante.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di Napoli accolse il ricorso proposto dallacontribuente contro l’atto impositivo dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli (hinc: ADMO) e tale decisione è stata riformata dalla CGT2 con lasentenza n. 6156/2023 che ha accolto l’appello proposto dall’ADMO.2. La CGT2, in particolare, ha rilevato che le biciclette elettriche inquestione sono state smontate durante il trasporto e dichiarateseparatamente, per ciascuna parte, in apposite dichiarazioni diimportazione “IM4”, nelle singole voci tariffarie distinte della nomenclaturacombinata, vale a dire: Telai, valore statistico euro 13.632,57, TARIC8714911039, dazio convenzionale del 4,70% e dazio antidumping 48.5%;convenzionale del 4.70% e dazio antidumping del 48,50%; Freni completi,valore euro 1.535,60, TARIC 8714942005, dazio convenzionale del 4,70%;Parti di biciclette, valore statistico euro 8.427.29, TARIC 8714999089, dazioconvenzionale del 4.70%; Apparecchi per l’illuminazione di biciclette, valoreNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026euro 247,11, TARIC 8512100000; Batterie al LITIOION, valore statisticoeuro 32.499,53, TARIC 8507600090, dazio convenzionale del 2.70%.2.1. Il giudice di seconde cure ha, quindi, ritenuto che: «componenti diuna bicicletta elettrica destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, aessere assemblati per formare un apparecchio completo – componenti chesono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loroimmissione in libera pratica, lo stesso giorno presso lo stesso ufficiodoganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto,mediante distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che, almomento della loro immissione in libera pratica, appartengono a dueimprese collegate – costituiscano un tale apparecchio, presentato smontatoo non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto inun’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattorioggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tuttigli elementi costitutivi di tale apparecchio. La circostanza che le merci sianopresentate in dogana in confezioni separate e siano imballatecongiuntamente solo dopo il relativo sdoganamento non può, di per sé,ostare a che tali merci siano qualificate e quindi tassate come un unicoinsieme “anche se incompleto o non finito ovvero smontato o non montato”ai sensi della regola 2a se, al momento dello sdoganamento, risultichiaramente da altri fattori oggettivi che queste merci costituiscono ununico insieme e sono destinate a essere vendute come tali nel commercioal dettaglio. La circostanza che le merci siano presentate in dogana inconfezioni separate e siano imballate congiuntamente solo dopo il relativosdoganamento non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificatee quindi tassate come un unico insieme “anche se incompleto o non finitoovvero smontato o non montato” ai sensi della regola 2a se, al momentodello sdoganamento, risulti chiaramente da altri fattori oggettivi che questemerci costituiscono un unico insieme e sono destinate a essere vendutecome tali nel commercio al dettaglio. Fattori oggettivi del genere possonoNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026essere dedotti da circostanze quali quelle che riscontrabili nel caso di specie,vale a dire l’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamentocongiunti delle merci, il fatto che il destinatario è identico, la presentazionevisiva dell’oggetto nonché la circostanza che il numero di componentiimportati è precisamente identico al numero di quelli necessari allacomposizione delle e-bikes.»3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.4. ADMO ha resistito con controricorso.5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. e istanzadi rimessione in termini ai fini della produzione dell’ordinanza di rinvio exart. 267 emessa dal Tribunale di Genova in data 15/12/2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata l’illegittima modificae/o illegittimo ampliamento della causa petendi. Violazione dell’art. 112c.p.c. e/o violazione dell’art. 101, 3° comma, c.p.c.; violazione art. 24Cost.; violazione art. 111 Cost., Regolamento UE n. 71 del 10 gennaio 1997,Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019, Regolamento n. 2474 dell’8settembre 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente – richiamata la sentenza nella parteriportata in premessa sub 2.1. e i contenuti del PVC a pag. 18-19 del ricorsoin cassazione – censura la decisione impugnata per aver ampliato l’ambitodel petitum: mentre il PVC si limitava a far riferimento a sei articoli singoli,la CGT2 sembra abbandonare tale impostazione per rilevare che: «Fattorioggettivi del genere possono essere dedotti da circostanze quali quelle cheriscontrabili nel caso di specie, vale a dire l’importazione, il trasporto, lafatturazione e il trattamento congiunti delle merci, il fatto che il destinatarioè identico, la presentazione visiva dell’oggetto nonché la circostanza che ilnumero di componenti importati è precisamente identico al numero di quellinecessari alla composizione delle e-bikes.»Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026Inoltre, la sentenza impugnata sembra statuire che, nel caso di specie,tutti gli elementi costitutivi di e-bike sarebbero stati «…trasportati in ununico container e dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, lostesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, innome proprio o per conto, mediante distinte dichiarazioni di immissione inlibera pratica e che, al momento della loro immissione in libera pratica,appartengono a due imprese collegate». Nulla di tutto ciò corrisponde allarealtà dei fatti. È lo stesso Ufficio, a pag. 34 dell’atto di appello, a dedurreche le due spedizioni sono state effettuate in due differenti container(MSDU4108056, quella oggetto di causa, e MSDU4108101 l’altra), adistanza di un mese l’una dall’altra (31 marzo 2021, quella oggetto di causa,21 aprile 2021 l’altra), da due “dichiaranti” differenti (l’importazione oggettodi causa da [OSCURATO:SOCIETA]; l’altra da [OSCURATO:SOCIETA].). Diversamente, il PVC siera limitato a riclassificare le merci oggetto della [OSCURATO:PERSONA] scorta di un unico argomento: quelle merci avrebbero dovuto esseredichiarate come prodotto finito secondo la Regola Generale n. 2a, letta allaluce della [OSCURATO:PERSONA] di p. 364, invece che singolarmente secondo laRegola Generale n. 1.1.2. Il motivo di ricorso è infondato.1.3. La parte ricorrente, dapprima, a pag. 18 afferma che:«Onestamente, è difficile comprendere se il [OSCURATO:PERSONA] abbia fondatola propria decisione esclusivamente sulla [OSCURATO:PERSONA] oggettodel PVC impugnato (come avrebbe dovuto), oppure abbia illegittimamentefondato il proprio convincimento sulla deduzione dell’Ufficio (p. 34 ss.dell’atto di appello) per cui gli elementi oggetto del PVC andrebberoesaminati congiuntamente a quelli oggetto di un’altra spedizione doganale,giunta il mese successivo.», per poi affermare, subito dopo, che: «In ognicaso, la Seconda Sentenza ha illegittimamente ampliato l’oggetto delgiudizio, che è – e deve restare – circoscritto alla legittimità del PVC ed alleragioni ivi espresse dall’Ufficio.»Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026Successivamente, la ricorrente ricostruisce la sequenza di seguitoriportata, evidenziando che:− il PVC afferma che: «in sede di verifica fisica e contestualecontrollo documentale relativi alla dichiarazione doganale …avente ad oggetto l’importazione dalla Cina di 351 colli di parti dibiciclette, di cui alla fattura … emessa dalla … in data … ripartitinei sei singoli della dichiarazione … telai … forcelle … fari completi… parti di biciclette … apparecchi per l’illuminazione di biciclette ..batterie al litio …» evidenziando come lo stesso non riguardassele parti di e-bike non incluse nella dichiarazione doganale;− la CGT2 abbandonerebbe del tutto le ragioni esposte nel PVC perfondare la propria decisione su tutt’altro argomento e cioè che:«fattori oggettivi del genere possono essere dedotti da circostanzequali quelle riscontrabili nel caso di specie, vale a direl’importazione, il trasporto, la fatturazione e il trattamentocongiunti delle merci, il fatto che il destinatario è identico, lapresentazione visiva dell’oggetto nonché la circostanza che ilnumero di componenti importanti è precisamente identico alnumero di quelli necessari alla composizione delle e-bikes».La ricorrente conclude quindi (pag. 20 ricorso in cassazione) che: «Poiché,come si è testé ricordato, il PVC si limita a dare atto della presentazione allosdoganamento di n. 6 singoli, e dunque da tale PVC non è affatto desumibilel’esistenza dei “fattori oggettivi” di cui parla la Seconda Sentenza, pare chela decisione accolga l’argomento dedotto da controparte con il proprio attodi appello (a p. 34 e ss.), secondo cui con la spedizione oggetto di causa([OSCURATO:PERSONA] IM4 n. 16801/P, del 31 marzo 2021, containerMSDU4108056), sarebbero stati importati alcuni pezzi (i singoli indicatinella [OSCURATO:PERSONA] e ripetuti nel PVC) destinati a formare,assieme a quelli importati con una differente spedizione (IM4 n. 19842/E,del 21 aprile 2021), giunta con il container MSDU4108101, intestata ad unNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026soggetto, [OSCURATO:SOCIETA]., diverso dalla ricorrente. Nulla di tutto ciò èoggetto del PVC; perciò, nulla di tutto ciò può condurre a ritenere legittimoil PVC.»1.4. Sul punto la CGT2 non ha richiamato un ulteriore e diversaspedizione doganale, ma ha fatto una valutazione in fatto, in relazioneall’applicazione della regola 2A (su cui si è diffuso nelle ultime due paginedella sentenza impugnata). Tanto è vero che la stessa ricorrente ipotizza(«pare che la decisione accolta l’argomento dedotto dalla controparte»),senza poter indicare un punto preciso della sentenza nel quale il giudice diseconde cure abbia dato rilievo, ai fini della propria decisione, di un secondoe diverso PVC. Non è, quindi, riscontrabile alcuna violazione da parte delgiudice di seconde cure dei principi affermati da questa Corte (v. Cass.,13/11/2008, n. 27065 e succ.), essendo necessario ravvisare un’esattacorrispondenza – e non mere allusioni o ipotesi – tra l’indebita integrazionedelle ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo da partedell’amministrazione finanziaria e la decisione del giudice di seconde cureche, nel caso di specie, non richiama affatto un diverso PVC.1.5. Non è poi fondata neppure l’affermazione secondo cui: «Percompletezza, va aggiunto che, nel caso che ci occupa, la circostanza per cuiil secondo Giudice ha ritenuto legittimo il PVC in forza di argomentazionigiuridiche diverse rispetto a quelle ivi espresse dall’Ufficio comporta lamodifica della causa petendi in maniera, per così dire, automatica.»,considerato che la questione relativa all’applicazione (o meno) della regola2A era stata non solo prospettata dalla società contribuente sin dal ricorsointroduttivo (v. sul punto quanto riportato a pag. 5 del ricorso in cassazionesui motivi di ricorso prospettati davanti al giudice di prime cure), ma avevacostituito, altresì, il filo conduttore dell’intera motivazione della sentenza diprimo grado (secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente a pag. 7 ss.del ricorso in cassazione).Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/20261.6. Parimenti, infondata, è la censura sulla violazione dell’art. 112c.p.c., in merito alla quale si legge pag. 25 del ricorso in cassazione: « Tuttoquanto precede integra altresì violazione del principio della corrispondenzatra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.: in questo processo, alpari di quanto accade in ciascun processo tributario, l’oggetto del giudizioconsiste nell’accertare la (il)legittimità della causa petendi individuatadall’Ufficio a sostegno del PVC (la [OSCURATO:PERSONA] di p. 364); il Giudice,tuttavia, ha omesso tale pronuncia (forse, addirittura accogliendoimplicitamente le deduzioni di [OSCURATO:SOCIETA]) per stabilire, invece ed in mancanzadi domanda in tal senso, che detto PVC troverebbe fondamento in ragionigiuridiche ultronee (l’esistenza di un’ulteriore spedizione doganale, diversada quella oggetto di causa, ma ad essa asseritamente collegata) rispetto aquelle ivi espressamente indicate (Regola Generale 2a, interpretata alla lucedella [OSCURATO:PERSONA] di p. 364).» Non risulta, infatti, nel testo dellasentenza impugnata alcun riferimento ad altra e ulteriore spedizionedoganale.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazionedell’art. 14, lett. d) del Regolamento di esenzione n. 88/1997, comemodificato dal Regolamento n. 1296 del 2020, rilevante ex art. 360 n. 3,c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, anche a voler ritenereche nel caso di specie fosse applicabile la [OSCURATO:PERSONA] di cui a p. 364,dettata a corredo di una voce di classificazione doganale (8712) diversa daquella poi applicata (8711) dall’Ufficio medesimo – e cioè che fosseroapplicabili alle e-bikes i medesimi criteri previsti per le biciclette cd.muscolari – la sentenza impugnata sarebbe, comunque, contraria a quantoprevisto dal Regolamento di esenzione n. 88 del 1997, richiamando a talfine sia il contenuto dell’art. 14, lett. d), così come modificato ad opera delRegolamento n. 512/2013 («le dichiarazioni di parti essenziali di biciclettedichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non siaNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026esentato … sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sonodichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato III e dellecondizioni di cui all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agliarticoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applica inquanto compatibile nei seguenti casi: … d) impiego delle parti essenziali dibiciclette nell’assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codiceaddizionale TARIC 8835).»), ripercorrendo, a pag. 31-32 la successivaevoluzione normativa unionale, per concludere come la lettera d) dell’art.14 Reg. n. 88 del 1997 sia rimasta immutata.2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la questione non risultasollevata tempestivamente in sede di ricorso introduttivo, secondo quantoriportato nell’illustrazione dei motivi di ricorso prospettati davanti allaCommissione tributaria provinciale di Napoli (pag. 5 ss. del ricorso incassazione), ed è, comunque, infondato dal momento che il Reg. 88 del1997 cit. prevede la presentazione di una domanda di esenzione seguita dauna decisione della Commissione europea di cui non vi è il benché minimoriscontro negli atti di causa. D’altra parte, la stessa ricorrente prospetta leargomentazioni del secondo motivo di ricorso come una questioneinterpretativa, quando invece la normativa unionale prevede un appositoprocedimento volto a conseguire il riconoscimento dell’esenzione.2.3. Su un piano totalmente diverso opera, invece, la regola generale2, lett. a) di cui all’all. I del Regolamento regole generali per lanomenclatura combinata (v. Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/1987),che costituisce un parametro normativo direttamente applicabile alledichiarazioni doganali e alle rettifiche operate dalle autorità competenti,senza la necessità di un provvedimento autorizzatorio della Commissioneeuropea. Di conseguenza, è inconferente il richiamo della ricorrente a CGUE23/04/2023 (causa C-107/22), dove, peraltro, al § 34 si legge che: «lemodalità secondo cui le merci sono state dichiarate o il regime doganalecon cui sono state trasportate fino alla loro destinazione finale possonoNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026costituire uno dei fattori oggettivi pertinenti ai fini della valutazionedell’applicabilità di detta regola generale 2, lettera a). Tali circostanze nonpossono tuttavia essere di per sé determinanti, dovendo il giudice del rinviotener conto di ogni altro fattore oggettivo pertinente ai fini di talevalutazione.»2.4. Sono, infine, inconferenti i richiami alla regola 3b delle regolegenerali, richiamata a pag. 36 del ricorso in cassazione, trattandosi diquestione non sollevata dalla parte ricorrente nei motivi di ricorsointroduttivo riportati a pag. 5 del ricorso in cassazione ed eterogenearispetto alla prospettazione del motivo di ricorso, con il quale venivainvocata l’applicazione di un’esenzione e non di un diverso criterio diclassificazione delle merci. In ogni caso, si tratta di questione non fondataalla luce di quanto evidenziato sub 2.3. in ordine al precedente unionalecitato (CGUE 27/04/2023, cit.).3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata, in via subordinataal mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso, la nullità dellasentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione edell’art. 101, comma 2, c.p.c., nonché del Regolamento UE n. 71 del 10gennaio 1997, del Regolamento n. 1379 del 28 agosto 2019 e delRegolamento n. 2474 dell’8 settembre 1993, relativamente all’art. 360, n.4, c.p.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente denuncia la mancata instaurazione delcontraddittorio ex art. 101 c.p.c. e la conseguente lesione del diritto didifesa subita da [OSCURATO:SOCIETA] in conseguenza del mancato contraddittorio sullenuove questioni sollevate d’ufficio e/o introdotte dalla CTR. Qualora fossestato stimolato il contraddittorio, la ricorrente avrebbe avuto modo didedurre quanto invece ha dovuto porre a fondamento del primo motivo delpresente ricorso: il PVC non dimostra l’esistenza di “fattori oggettivi”dell’unicità dell’importazione di tutti gli elementi necessari ad ottenere unabicicletta elettrica; l’altra dichiarazione doganale di cui discorre controparteNumero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026non è avvenuta nel medesimo container della prima, non è a questacontestuale, né è indirizzata al medesimo soggetto.3.2. Il motivo di ricorso è infondato, non solo, in quanto - alla luce diquanto già evidenziato in sede di esame del primo motivo - la circostanzache la sentenza impugnata abbia recepito le questioni asseritamente nuoveprospettate dall’Agenzia delle Entrate è meramente ipotizzata, ma ancheperché la parte ricorrente evoca, altresì, una falsa applicazione dell’art. 101,comma 2, c.p.c. Quest’ultima norma, infatti, trova applicazione per lequestioni rilevate d’ufficio e non per quelle prospettate dalle parti. Tuttavia,è la stessa ricorrente, in sede di illustrazione del primo motivo di ricorso alamentare che la questione relativa all’indicazione di altri componenti dellee-bikes in altre dichiarazioni non impugnate nel presente giudizio fossestata riportata a pag. 34 dell’appello proposto dall’ADMO (v. pag. 18 ricorsoin cassazione).4. Occorre, infine, evidenziare come nel caso di specie l’intervento dellaCGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA] (causa C-107/22) rende manifestamente superfluo edilatorio il rinvio pregiudiziale chiesto dal ricorrente nelle conclusioni delricorso. Del pari, non assume rilievo il provvedimento del Tribunale diGenova depositato dalla parte ricorrente riguardi un procedimento penale,dove gli imputati «venivano rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale incomposizione monocratica per rispondere, i primi, dei reati di contrabbandodoganale, falso in atto pubblico e evasione dell’IVA all’importazione e leseconde per i relativi illeciti amministrativi sanzionati dagli artt. 5 e 25sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.»5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;Numero registro generale 11842/2024Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 12979/2026Data pubblicazione 06/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 12979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris