CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 1997
Cassazione n. 47000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. Larino (Cb) 19/09/1997 [OSCURATO:PERSONA], n. Campomarino (Cb) 16/07/1962 avverso l'ordinanza n. 55/23 del Tribunale di Campobasso del 02/05/2023 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per 'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Campobasso, pronunciando in sede di appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Larino del 5 aprile 2023, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire il dissequestro e la restituzione di porzioni di terreno facenti parte di una più vasta area di 30.500 mq. prospiciente il mare, ubicata nel territorio del Comune di Campomarino (Cb) e occupata da molti anni dalle strutture turistico - ricettive, in gran parte fisse, del [OSCURATO:PERSONA] gestito dalla Olivieri srl di cui era legale rappresentante la predetta [OSCURATO:PERSONA], nonna e madre degli odierni ricorrenti, deceduta in corso di procedimento. I reati alla base della misura ablatoria provvisoria sono quelli di cui agli art. 633, 639-bis (invasione di terreni pubblici), 734 cod. pen. e di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., dal momento che le opere e le strutture fisse insistono in larga parte su terreni del demanio pubblico statale e di quello marittimo. Analoga istanza di dissequestro era stata respinta dal Tribunale di Larino con decisione confermata dal Tribunale di Campobasso con provvedimento del 13 settembre 2022, a sua volta ribadito da questa Corte di cassazione con sentenza del 27 aprile 2023. Questa stessa Corte ha, inoltre, rigettato i ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti avverso l'ordinanza di riesame del Tribunale di Campobasso, pronunciata in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., che ha confermato l'originario decreto di sequestro preventivo dell'area in questione, giusta sentenza del 6 ottobre 2023. Va anche ricordato, per essere la circostanza già emersa in occasione dell'esame dei precedenti ricorsi, che il procedimento di cognizione è ormai pervenuto alla fase dibattimentale, anche se il competente Tribunale di Larino ha dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.) per indeterminatezza dell'imputazione. 2. Avverso tale nuova ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Achille e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducono i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione di legge relativa al fumus dei reati ipotizzati. Sostengono i ricorrenti che sulla base della documentazione prodotta, che ampie porzioni di terreno corrispondenti a determinate particelle catastali (n. 3 e 4) non solo non costituiscono demanio pubblico, ma sono indiscutibilmente della Olivieri srl, mentre il Tribunale di Campobasso continua a sostenere la tesi della totale demanialità dell'area in sequestro. 2.2. Violazione di legge relativa al periculum. I ricorrenti ripropongono la tesi, già ampiamente sostenuta in occasione dei precedenti ricorsi, dell'insistenza di opere e manufatti edilizi sull'area sequestrata ab immemore, realizzati dal dante causa (deceduto) [OSCURATO:PERSONA] senior cui gli stessi sono succeduti, in assenza, pertanto, della possibilità giuridica per essi di realizzare il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Non si può in questa sede che ribadire quanto già affermato in occasione della precedente pronuncia del 6 ottobre 2023 e cioè che i ristretti limiti che l'art.325 cod. proc. pen. attribuisce al ricorso per cassazione, limitandolo alle violazioni di legge, preclude al giudice di legittimità di occuparsi di aspetti che attengono con ogni evidenza al merito della vicenda oggetto di verifica processuale (nella specie: titolo di proprietà delle porzioni dell'area su cui insiste il complesso turistico [OSCURATO:PERSONA]; epoca di realizzazione delle strutture urbanistiche ivi insistenti). Il dibattimento, cui il procedimento è ormai approdato, costituisce, del resto, la fase processuale propria per simili approfondimenti che, oltre tutto nel caso in esame, rappresentano il proprium del giudizio di cognizione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell