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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13323/2026

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eso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHAMPVILLAIR2026CLAUDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAFRICA1820DANIELE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 157/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20034/2023Numero di raccolta generale 13323/20261.

Con ricorso al Tribunale di Aosta, [OSCURATO:PERSONA] AnnaD,a ta pubblicazione 08/05/2026Bulgarelli Matteo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano che: l’INPS avevaautorizzato l’integrazione salariale in relazione alle domandepresentate dal datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] SperimentaliValle d’Aosta (per brevità CCS); l’Istituto aveva poi procedutoall’annullamento in autotutela di tali autorizzazioni tra il 10 edil 14/09/2020; quindi il 19/10/2020 aveva chiesto ai lavoratorila restituzione delle somme a suo tempo versate.

I ricorrentichiedevano di accertare l’infondatezza delle richiestedell’Istituto di restituzione degli importi versati a ciascunricorrente a titolo di [OSCURATO:PERSONA] per gli OperaiAgricoli (C.I.S.O.A.) per le annate 2015/2016, 2016/2017 e2017/2018.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 32/2023 accoglieva ilricorso.2.

L’INPS proponeva appello; resistevano gli appellati che aloro volta spiegavano appello incidentale criticando lacompensazione delle spese di lite operata dal Tribunale.2.1.

Con la sentenza n. 304/2023 depositata in data23/06/2023 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro,respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appelloincidentale, condannava l’INPS a liquidare ai lavoratori le spesedel primo grado di giudizio, regolava anche le spese delsecondo grado in ragione della soccombenza.3.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA], BulgarelliMatteo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMafrica Daniele si sono costituiti con controricorso chiedendo ilrigetto dell’impugnazione.Numero registro generale 20034/20234.

La parte controricorrente ha depositato memoriaN umero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 13323/2026illustrativa.

Data pubblicazione 08/05/20265.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 15/04/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo di ricorso l’INPS deduce ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. violazione e falsaapplicazione dell’art. 21-nonies, primo comma, della legge07/08/1990, n. 241, nella versione applicabile rationetemporis, con riferimento agli artt. 8, primo comma, 14, primocomma, 15, primo comma, 16 e 18 della legge 08/08/1972, n.457, per avere la Corte di merito ritenuto che la tuteladell’affidamento prevalga sull’accertamento dei requisitioggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa per ottenere laprestazione della cassa integrazione speciale operai agricoli2.

Con il secondo motivo di ricorso l’INPS deduce ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 8 e 15 della legge 08/08/1972, n. 457in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di meritoriconosciuto il diritto dei ricorrenti alla ammissione alla cassaintegrazione speciale operai agricoli a prescinderedall’accertamento del diritto vantato.3.

Con i due motivi di ricorso, che possono essereesaminati congiuntamente perché connessi logicamente egiuridicamente, l’INPS contesta in radice la sentenzaimpugnata e l’applicabilità delle disposizioni delle qualidenuncia la falsa applicazione attraverso le quali la pronunciaè giunta a negare la tempestività e la legittimità dell’eserciziodella autotutela dell’INPS in relazione alla ripetibilità dellaprestazione prima corrisposta ai lavoratori in virtù delriconoscimento al datore di lavoro della cassa integrazione eripetuta nei confronti dei lavoratori valdostani odNiuemrenroi r egistro generale 20034/2023Numero sezionale 1820/2026controricorrenti a seguito della revoca del provvedimeNnumtoer o ddi ir accolta generale 13323/2026ammissione alla speciale cassa integrazione.

Data pubblicazione 08/05/20264.

Secondo l’INPS non sarebbe applicabile il termine perl’esercizio dell’autotutela, come ritenuto applicabile dallasentenza perchè il giudizio riguardava comunque, nel merito, ildiritto alla cassa integrazione e il beneficio in questione non sisarebbe mai potuto riconoscere in difetto di accertamento deirelativi presupposti oggettivi e soggettivi.

In questo caso – aseguito di attività di revisione, approfondimento e indagine – siera verificato che era mancato il necessario parere dellaCommissione prevista dall’art. 10 della legge 457/1972.5.

Il motivo è infondato.5.1.

La sentenza del Tribunale di Aosta e la sentenza dellaCorte di Appello di Torino, in questa sede impugnata, hannoritenuto meritevole di accoglimento la domanda dei lavoratoridiretta ad accertare in via negativa il diritto dell’INPS a ripeterel’indebito costituito dalla prestazione CISOA nelle morecorrisposta ai lavoratori, muovendo da una valutazione intermini di tardività della autotutela esercitata dall’INPS.5.2.

Va precisato che nella vicenda l’INPS aveva intesorivedere le proprie determinazioni adottate nei confronti dellasocietà Centro culture sperimentali Valle d’[OSCURATO:SOCIETA]. conl’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni dellaCassa integrazione salariale operai agricoli.6.

La sentenza impugnata deve andare esente da censureapplicato il regolamento INPS sulla autotutela (recato dalladelibera INPS n. 275 del 27/09/2006.

Detto regolamentoall’art. 6 recita: «Articolo

6. Annullamento d’Ufficio.

1. Ilprovvedimento di annullamento è disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in presenza: Nau)m edroi r egistro generale 20034/2023Numero sezionale 1820/2026uno dei vizi di legittimità del provvedimento; b) di ragNiuomneiro ddi ir accolta generale 13323/2026interesse pubblico che giustifichino l’annullamento deDla ta pubblicazione 08/05/2026provvedimento; c) di un ragionevole limite temporaledall’emanazione del provvedimento e dell’assenza di situazionigiuridiche consolidate in favore degli interessati; d) dellavalutazione degli interessi dei destinatari e deicontrointeressati.

2. L’Amministrazione potrà altresì procedereall’annullamento, ai sensi dell’art. 1, comma 136 della legge 30dicembre 2004, n. 311, al fine di conseguire risparmi o minorioneri finanziari, anche nel caso in cui l’esecuzione deiprovvedimenti sia ancora in corso.

3. E’ ammessa la convalidadel provvedimento annullabile, con salvaguardia degli effettigià prodotti, valutando la durata ragionevole del tempotrascorso e la sussistenza dell’interesse dell’Istituto.

4. Itermini per la conclusione del procedimento in autotutela perl’annullamento d’ufficio non possono eccedere i sessanta giornidalla data di avvio del procedimento».7.

Di recente è stato approvato un nuovo regolamentocon la delibera n. 9 del 18/01/2023 e tuttavia la disciplina inordine ai presupposti dell’autotutela sotto il profilo temporale ein ordine alla necessaria sottoposizione ad «un ragionevolelimite temporale dall’emanazione del provvedimento edell’assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degliinteressati» è rimasta immutata.8.

Non merita, allora, censura l’affermazione svolta dallasentenza impugnata, che ha rilevato come l’attività diautotutela dell’INPS sia sottoposta a limiti generali circal’attività amministrativa, come questi limiti sono riconosciutidallo stesso regolamento INPS e come appaia coerente erispondente alle norme di rango primario individuare nellaNumero registro generale 20034/2023disposizione di cui all’art. 21-novies della legge 241 del 1990N umero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 13323/2026l’indicazione del «tempo ragionevole» entro il quale esercitareDa ta pubblicazione 08/05/2026di detta autotutela.9.

Tale conclusione appare legittima in primo luogoperché è lo stesso regolamento INPS che richiamaespressamente quella disposizione e che, in sostanza, è dettatoin esecuzione della norma citata della legge fondamentale sulprocedimento amministrativo; in secondo luogo perché nonemergono indici legislativi che valgano a definire un diverso epiù ampio termine circa l’esercizio non solo della revoca diprovvedimenti di accoglimento della cassa integrazione, quantodella successiva richiesta ai lavoratori di restituzione dellaprestazione erogata e cioè della domanda della quale si discutein questa sede.10.

Se un termine deve essere previsto, appare del tuttocoerente che il termine sia indicato dell’art. 21-novies legge241 del 1990 che, all’epoca dei fatti, era fissato in diciotto mesi.11.

La soluzione adottata dalla sentenza della Corte diAppello appare supportata anche dalla giurisprudenzaamministrativa pronunciatasi circa i termini entro i quali vannoesercitati i poteri di autotutela.12.

Occorre peraltro osservare come dopo l’istanza deldatore di lavoro, che l’INPS aveva accolto espressamente, ilavoratori avevano sviluppato un duplice ordine di affidamento:sulla conclusione positiva del procedimento e sul fatto chel’INPS avesse adottato le procedure proprie dettate dal proprioordinamento.

Solo a posteriori l’INPS ha ravvisato la mancanzadi taluni requisiti oggettivi necessari all’ammissione alla CISOAe che mancava anche la pronuncia della Commissione, ma sitrattava di una procedura ascrivibile alla responsabilitàdell’INPS e di un errore non riconoscibile dai lavoratori cheNumero registro generale 20034/2023nemmeno erano parti della procedura avviata dalla societàN umero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 13323/2026datrice di lavoro.

Data pubblicazione 08/05/202613.

Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.14.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo in ragione dei parametri dettatidalla tariffa professionale.

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, in euro200,00 per esborsi e accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CHAMPVILLAIR2026CLAUDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAFRICA1820DANIELE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 157/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20034/2023Numero di raccolta generale 13323/20261. Con ricorso al Tribunale di Aosta, [OSCURATO:PERSONA] AnnaD,a ta pubblicazione 08/05/2026Bulgarelli Matteo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponevano che: l’INPS avevaautorizzato l’integrazione salariale in relazione alle domandepresentate dal datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] SperimentaliValle d’Aosta (per brevità CCS); l’Istituto aveva poi procedutoall’annullamento in autotutela di tali autorizzazioni tra il 10 edil 14/09/2020; quindi il 19/10/2020 aveva chiesto ai lavoratorila restituzione delle somme a suo tempo versate. I ricorrentichiedevano di accertare l’infondatezza delle richiestedell’Istituto di restituzione degli importi versati a ciascunricorrente a titolo di [OSCURATO:PERSONA] per gli OperaiAgricoli (C.I.S.O.A.) per le annate 2015/2016, 2016/2017 e2017/2018. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.Il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 32/2023 accoglieva ilricorso.2. L’INPS proponeva appello; resistevano gli appellati che aloro volta spiegavano appello incidentale criticando lacompensazione delle spese di lite operata dal Tribunale.2.1. Con la sentenza n. 304/2023 depositata in data23/06/2023 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro,respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appelloincidentale, condannava l’INPS a liquidare ai lavoratori le spesedel primo grado di giudizio, regolava anche le spese delsecondo grado in ragione della soccombenza.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA], BulgarelliMatteo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMafrica Daniele si sono costituiti con controricorso chiedendo ilrigetto dell’impugnazione.Numero registro generale 20034/20234. La parte controricorrente ha depositato memoriaN umero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 13323/2026illustrativa. Data pubblicazione 08/05/20265. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 15/04/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso l’INPS deduce ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. violazione e falsaapplicazione dell’art. 21-nonies, primo comma, della legge07/08/1990, n. 241, nella versione applicabile rationetemporis, con riferimento agli artt. 8, primo comma, 14, primocomma, 15, primo comma, 16 e 18 della legge 08/08/1972, n.457, per avere la Corte di merito ritenuto che la tuteladell’affidamento prevalga sull’accertamento dei requisitioggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa per ottenere laprestazione della cassa integrazione speciale operai agricoli2. Con il secondo motivo di ricorso l’INPS deduce ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsaapplicazione degli artt. 8 e 15 della legge 08/08/1972, n. 457in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di meritoriconosciuto il diritto dei ricorrenti alla ammissione alla cassaintegrazione speciale operai agricoli a prescinderedall’accertamento del diritto vantato.3. Con i due motivi di ricorso, che possono essereesaminati congiuntamente perché connessi logicamente egiuridicamente, l’INPS contesta in radice la sentenzaimpugnata e l’applicabilità delle disposizioni delle qualidenuncia la falsa applicazione attraverso le quali la pronunciaè giunta a negare la tempestività e la legittimità dell’eserciziodella autotutela dell’INPS in relazione alla ripetibilità dellaprestazione prima corrisposta ai lavoratori in virtù delriconoscimento al datore di lavoro della cassa integrazione eripetuta nei confronti dei lavoratori valdostani odNiuemrenroi r egistro generale 20034/2023Numero sezionale 1820/2026controricorrenti a seguito della revoca del provvedimeNnumtoer o ddi ir accolta generale 13323/2026ammissione alla speciale cassa integrazione. Data pubblicazione 08/05/20264. Secondo l’INPS non sarebbe applicabile il termine perl’esercizio dell’autotutela, come ritenuto applicabile dallasentenza perchè il giudizio riguardava comunque, nel merito, ildiritto alla cassa integrazione e il beneficio in questione non sisarebbe mai potuto riconoscere in difetto di accertamento deirelativi presupposti oggettivi e soggettivi. In questo caso – aseguito di attività di revisione, approfondimento e indagine – siera verificato che era mancato il necessario parere dellaCommissione prevista dall’art. 10 della legge 457/1972.5. Il motivo è infondato.5.1. La sentenza del Tribunale di Aosta e la sentenza dellaCorte di Appello di Torino, in questa sede impugnata, hannoritenuto meritevole di accoglimento la domanda dei lavoratoridiretta ad accertare in via negativa il diritto dell’INPS a ripeterel’indebito costituito dalla prestazione CISOA nelle morecorrisposta ai lavoratori, muovendo da una valutazione intermini di tardività della autotutela esercitata dall’INPS.5.2. Va precisato che nella vicenda l’INPS aveva intesorivedere le proprie determinazioni adottate nei confronti dellasocietà Centro culture sperimentali Valle d’[OSCURATO:SOCIETA]. conl’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni dellaCassa integrazione salariale operai agricoli.6. La sentenza impugnata deve andare esente da censureapplicato il regolamento INPS sulla autotutela (recato dalladelibera INPS n. 275 del 27/09/2006. Detto regolamentoall’art. 6 recita: «Articolo 6. Annullamento d’Ufficio. 1. Ilprovvedimento di annullamento è disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in presenza: Nau)m edroi r egistro generale 20034/2023Numero sezionale 1820/2026uno dei vizi di legittimità del provvedimento; b) di ragNiuomneiro ddi ir accolta generale 13323/2026interesse pubblico che giustifichino l’annullamento deDla ta pubblicazione 08/05/2026provvedimento; c) di un ragionevole limite temporaledall’emanazione del provvedimento e dell’assenza di situazionigiuridiche consolidate in favore degli interessati; d) dellavalutazione degli interessi dei destinatari e deicontrointeressati. 2. L’Amministrazione potrà altresì procedereall’annullamento, ai sensi dell’art. 1, comma 136 della legge 30dicembre 2004, n. 311, al fine di conseguire risparmi o minorioneri finanziari, anche nel caso in cui l’esecuzione deiprovvedimenti sia ancora in corso. 3. E’ ammessa la convalidadel provvedimento annullabile, con salvaguardia degli effettigià prodotti, valutando la durata ragionevole del tempotrascorso e la sussistenza dell’interesse dell’Istituto. 4. Itermini per la conclusione del procedimento in autotutela perl’annullamento d’ufficio non possono eccedere i sessanta giornidalla data di avvio del procedimento».7. Di recente è stato approvato un nuovo regolamentocon la delibera n. 9 del 18/01/2023 e tuttavia la disciplina inordine ai presupposti dell’autotutela sotto il profilo temporale ein ordine alla necessaria sottoposizione ad «un ragionevolelimite temporale dall’emanazione del provvedimento edell’assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degliinteressati» è rimasta immutata.8. Non merita, allora, censura l’affermazione svolta dallasentenza impugnata, che ha rilevato come l’attività diautotutela dell’INPS sia sottoposta a limiti generali circal’attività amministrativa, come questi limiti sono riconosciutidallo stesso regolamento INPS e come appaia coerente erispondente alle norme di rango primario individuare nellaNumero registro generale 20034/2023disposizione di cui all’art. 21-novies della legge 241 del 1990N umero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 13323/2026l’indicazione del «tempo ragionevole» entro il quale esercitareDa ta pubblicazione 08/05/2026di detta autotutela.9. Tale conclusione appare legittima in primo luogoperché è lo stesso regolamento INPS che richiamaespressamente quella disposizione e che, in sostanza, è dettatoin esecuzione della norma citata della legge fondamentale sulprocedimento amministrativo; in secondo luogo perché nonemergono indici legislativi che valgano a definire un diverso epiù ampio termine circa l’esercizio non solo della revoca diprovvedimenti di accoglimento della cassa integrazione, quantodella successiva richiesta ai lavoratori di restituzione dellaprestazione erogata e cioè della domanda della quale si discutein questa sede.10. Se un termine deve essere previsto, appare del tuttocoerente che il termine sia indicato dell’art. 21-novies legge241 del 1990 che, all’epoca dei fatti, era fissato in diciotto mesi.11. La soluzione adottata dalla sentenza della Corte diAppello appare supportata anche dalla giurisprudenzaamministrativa pronunciatasi circa i termini entro i quali vannoesercitati i poteri di autotutela.12. Occorre peraltro osservare come dopo l’istanza deldatore di lavoro, che l’INPS aveva accolto espressamente, ilavoratori avevano sviluppato un duplice ordine di affidamento:sulla conclusione positiva del procedimento e sul fatto chel’INPS avesse adottato le procedure proprie dettate dal proprioordinamento. Solo a posteriori l’INPS ha ravvisato la mancanzadi taluni requisiti oggettivi necessari all’ammissione alla CISOAe che mancava anche la pronuncia della Commissione, ma sitrattava di una procedura ascrivibile alla responsabilitàdell’INPS e di un errore non riconoscibile dai lavoratori cheNumero registro generale 20034/2023nemmeno erano parti della procedura avviata dalla societàN umero sezionale 1820/2026Numero di raccolta generale 13323/2026datrice di lavoro. Data pubblicazione 08/05/202613. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo in ragione dei parametri dettatidalla tariffa professionale. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, in euro200,00 per esborsi e accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])