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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33503/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03UG6CT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione nonché della detenzione, finalizzata alla vendita a terzi, di prodotti con marchio contraffatto e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Il difensore dell'imputato ricorre affidandosi ad un unico motivo con cui lamenta la carenza assoluta di motivazione sulla sostituzione "ex officio" della pena detentiva con una sanzione alternativa.

Il motivo è manifestamente infondato: né con l'atto di appello né in sede di discussione finale la difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa; si è chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (cfr., in tal senso, Sez.

U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 -01).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03UG6CT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione nonché della detenzione, finalizzata alla vendita a terzi, di prodotti con marchio contraffatto e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Il difensore dell'imputato ricorre affidandosi ad un unico motivo con cui lamenta la carenza assoluta di motivazione sulla sostituzione "ex officio" della pena detentiva con una sanzione alternativa. Il motivo è manifestamente infondato: né con l'atto di appello né in sede di discussione finale la difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa; si è chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (cfr., in tal senso, Sez. U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 -01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 33503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris