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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03605/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 29/04/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Foggia in data 22/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 e 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 6 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del COMPIERCHIO, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e risulta - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza in punto di dosimetria della pena e sugli elementi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 29/04/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Foggia in data 22/01/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 6 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del COMPIERCHIO, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e risulta - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza in punto di dosimetria della pena e sugli elementi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il
Sentenza Cassazione n. 03605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris