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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 35160/2022

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20 ORDINANZA sul ricorso 16518/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta cessionaria del [OSCURATO:SOCIETA], tramite PRELIOS [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di mandataria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 110 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Liquidatore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta cessionaria del [OSCURATO:SOCIETA], tramite PRELIOS [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di mandataria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II Magnifico, 110 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].icita; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1320/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha avuto in essere un rapporto di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA], fino a che la banca ha esercitato recesso poiché il conto aveva raggiunto un eccessivo saldo negativo. [OSCURATO:PERSONA] ha dato mandato a [OSCURATO:SOCIETA] al fine di agire per l'accertamento del credito, e soprattutto per la revocatoria o la declaratoria di simulazione della vendita di un immobile che il garante del Consorzio, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] 2.-[OSCURATO:SOCIETA] ha dunque agito sia nei confronti del Consorzio, quale debitore principale, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali parti stipulanti l'atto che la banca aveva interesse venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, perché posto in essere per sottrarre il bene alla garanzia del creditore. [OSCURATO:SOCIETA] ha dunque formulato nei confronti dei convenuti una domanda principale di revocatoria dell'atto di vendita ed una domanda subordinata di simulazione del medesimo atto.

Nel corso del giudizio di primo grado è deceduto [OSCURATO:PERSONA], e il procedimento è stato riassunto nei confronti, prima degli eredi, che però hanno rinunciato all'eredità, e poi del curatore dell'eredità giacente.

Sempre nel corso del giudizio di primo grado è stata cancellata dal registro delle imprese la Teorema, salvo il fatto però che tale cancellazione non è mai stata dichiarata in giudizio. 3.-Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria ed ha rigettato la domanda di simulazione ritenendola non sufficientemente provata.

Avverso tale sentenza ha proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA], facendo nuovamente valere l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria già fatta valere in primo grado, ma ha altresì proposto appello incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA], quanto al capo di sentenza di primo grado che dichiarava infondata la domanda di simulazione.

Va evidenziato come, poiché nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ramo d'azienda al [OSCURATO:SOCIETA], e con esso il credito in questione, nel rapporto succedeva per l'appunto il [OSCURATO:SOCIETA] che confermava il mandato di rappresentanza a [OSCURATO:SOCIETA], la quale di conseguenza ne dava atto nella citazione in riassunzione. [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, ha poi ceduto parte di tali crediti alla società [OSCURATO:SOCIETA], salvo poi cederli alla società [OSCURATO:SOCIETA], che ha spiegato dunque atto di intervento nel giudizio di appello. 4.-La sentenza emessa dalla Corte di appello viene qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con 5 motivi di ricorso, a seguito del quale si è costituito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, nonché un socio della cessata Teorema, vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in liquidazione, per mezzo del suo liquidatore, che ha altresì proposto ricorso incidentale.

V'è memoria di quest'ulkma.Considerato che 5.- Il ricorso principale e quello incidentale prospettano questioni preliminari che vanno valutate per prime.

Innanzitutto la questione posta con il quinto motivo di ricorso che denuncia violazione degli articoli 100, 101, 292 e 267 del codice di procedura civile.

Il ricorrente principale solleva dubbi sulla legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], e sostiene che,sebbene quest'ultimo agisca quale procuratore prima di [OSCURATO:PERSONA] e poi del [OSCURATO:SOCIETA], i giudici di merito hanno riconosciuto il diritto proprio in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] anziché al soggetto da costui rappresentato e dunque effettivo titolare del credito.

In sostanza, secondo il ricorrente, la decisione è errata nel punto in cui riconosce il diritto non già al suo titolare ma al rappresentante.

Il motivo è infondato posto che la Corte di appello ha semplicemente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante del titolare del diritto: nella decisione della Corte d'appello non v'è affatto l'affermazione che ad essere titolare del diritto sia [OSCURATO:SOCIETA] anziché la banca creditrice; piuttosto si accoglie la domanda proposta dal primo nell'interesse e per conto del secondo. co-t-,„ -e CA) 1210 Più contorta contorta è l'eccezione preliminare svolta,rdal contro ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa in liquidazione, :--"Le -z v t ' 4 ttL, t.

L4-t . , 3 z c Come si è detto" precedenía, l'originaria convenuta cioè la cooperativa Teorema è stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, ma tale fatto estintivo non è stato dichiarato in giudizio e dunque è rimasto sconosciuto.

Va osservato però che il difensore della società cooperativa era lo stesso che si era costituito per conto dell'altro convenuto, ossia [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene la società [OSCURATO:PERSONA], socia della estinta società Teorema, che, essendo quest'ultima venuta meno, l'appello non poteva essere a costei notificato, in quanto andava rivolto nei confronti del socio, cioè nei confronti della società oggi ricorrente incidentale.

Questo motivo è tuttavia del tutto infondato per due ragioni.

ThtY\ La prima è di ordine generale e risiede nel principio di diritto affermato dalle sezioni Unite di questa Corte secondo cui "La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. dv., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. dv. da parte del notificante" (Cass. sez.

Un. 15295/ 2014, in seguito Cass. 11072 del 2018; Cass.20964/ 2018; Cass. 1193/ 2022).

La seconda ragione di infondatezza è che,proprio conformemente a tale principio di diritto, il difensore della cooperativa Teorema, cui si imputa peraltro unitamente all'appellante incidentale di avere errato destinatario della notifica, che non ha dichiarato in giudizio la cancellazione di quest'ultima, ha comunque notificato l'appello indirizzato alla Teorema a se stesso, quale difensore dell'appellante principale Fasano.

In sostanza, rimasta ignota la cancellazione della società Teorema, il processo è validamente proseguito nei confronti di quest'ultima, giusto il principio di diritto sopra richiamato, e senza tacere del fatto che la società cancellata, quale appellata, aveva lo stesso difensore dell'appellante. 6.- Quanto al merito.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 2901 e 1414 del codice civile.

Come si è detto, la decisione di secondo grado ha riformato quella del Tribunale: in primo grado infatti era stata accolta la domanda di revocatoria ma rigettata cAitz. la domanda alternativa di simulazione.

La Corte d'appello ha invece ritenuto prescritta la domanda revocatoria e fondata quella di simulazione.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto fondata la simulazione del contratto di vendita tra padre e figlio sulla base di una serie di elementi presuntivi, vale a dire l'esiguità del prezzo dichiarato in contratto rispetto ali valore del bene, la circostanza che gli assegni emessi non risultavano incassati o comunque non vi era prova che fossero corrispettivo della vendita, la circostanza stessa del rapporto di parentela tra alienante ed acquirente, che erano rispettivamente padre e figlio.

Questo primo motivo contiene essenzialmente la seguente censura.

Poiché la Corte d'appello ha dichiarato prescritta l'azione revocatoria, se ne deve dedurre che ha altresì implicitamente ritenuto valido il contratto: nel senso che nella pronuncia di prescrizione vi sarebbe, per implicito, quella di validità del contratto fatto valere in giudizio, e con la conseguenza che, se è data per implicita la validità del contratto, non può poi essere pronunciata la sua simulazione.

Ciò facendo il giudice di merito avrebbe violato il giudicato interno formatosi per l'appunto sulla validità dell'atto.

Il motivo per come è evidente è infondato.

Dichiarare prescritta l'azione non vuoi dire implicitamente ammettere che essa è fondata, così come dichiarare prescritta l'azione basata su un contratto non vuol dire implicitamente affermare che quel contratto è valido.

E' noto che quella della prescrizione è questione preliminare a quella di merito, e il cui accoglimento impedisce per l'appunto che il merito sia esaminato: con la conseguenza che dalla dichiarazione di prescrizione non può affatto ricavarsi alcunché circa questioni attinenti al merito, su cui non si forma, per forza di cose, alcun giudicato. 7.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 210, 115 e 183 del codice di procedura civile.

La Corte d'appello ha affermato la simulazione del contratto sulla base di indici presuntivi, tra i quali la circostanza che non vi era prova dell'effettivo incasso del pagamento avvenuto mediante assegni da parte del venditore, ma ha anche sostenuto che l'appellante non aveva articolato alcuna prova omettendo di depositare in primo grado le memorie istruttorie, in quanto il fascicolo di primo grado era mancante e la stessa parte non aveva aderito all'invito fatto dalla Corte di depositare copia degli atti di quel fascicolo.

Ha osservato inoltre la Corte d'appello come la stessa richiesta istruttoria deve ritenersi generica e non tale da consentire un ribaltamento della decisione.

Il ricorrente contesta questa asserzione sostenendo invece di avere depositato nel fascicolo di primo grado le richieste istruttorie, tra le quali vi era l'ordine di esibizione alla banca del retro degli assegni, da cui avrebbe potuto risultare l'incasso, oltre che l'interrogatorio formale dell'attore proprio sull'avvenuto incasso della somma ricavata dalla vendita ad estinzione del debito per cui si agisce.

Si duole dunque il ricorrente del fatto che la Corte d'appello ha ritenuto come non formulate prove che evidentemente erano state invece in modo esplicito richieste sin dal primo grado, e la cui richiesta istruttoria anzi non era stata neanche contestata da controparte. 7.1.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 347, 115 e 116 del codice di procedura civile e contesta alla Corte d'appello di avere deciso in assenza del fascicolo di primo grado nel quale erano contenute comunque le memorie istruttorie e le richieste di assunzione di prove che avrebbero potuto dimostrare l'effettivo pagamento.

La Corte d'appello non avrebbe atteso l'acquisizione del fascicolo di primo grado, richiesto solo a causa presa in decisione, e dunque avrebbe deciso senza l'apporto dei documenti prodotti dalla parte. 7.2.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'articolo 2967 del codice civile avendo la Corte d'appello ritenuto non provato l'incasso degli assegni in mancanza di prova fornita dalla ricorrente, quando, per il principio di prossimità della prova, avrebbe dovuto consentire l'esibizione da parte della banca delle copie fronte retro degli assegni, proprio perché tali copie erano per l'appunto in possesso dell'istituto bancario, mentre il ricorrente non poteva assolutamente fornirle.Nel corso di questi tre motivi si contesta altresì la validità del ragionamento presuntivo operato dalla Corte d'appello per arrivare ad affermare la simulazione del contratto, ed in particolare si sostiene che gli indici cui fa ricorso la Corte non sono affatto da idonei a dimostrare che il contratto di vendita tra padre e figlio è stato simulato.

Questi tre motivi presentano aspetti comuni e vanno valutati insieme.

Sono infondati.

Innanzitutto, va osservato come alcuna violazione dell'obbligo di acquisire il fascicolo d'ufficio può essere imputato alla Corte d'appello, in quanto la Corte dà atto di aver autorizzato le parti a depositare comunque copia degli atti contenuti in quel fascicolo, e ritenuti utili ai fini della decisione: copia che evidentemente non è stata depositata, con la conseguenza che della mancanza di quelle richieste istruttorie non si può fare imputazione ai giudici.

Ma soprattutto, il giudizio di insufficienza probatoria va visto alla luce della ratio della decisione la quale non dà assorbente rilievo alla prova dell'incasso degli assegni, ma piuttosto alla causale di tale dazione, nel senso che, pur se ammessa in astratto la consegna degli effetti, non è dimosl:rato che essa vada imputata alla vendita: in sostanza la Corte d'appello fa una valutazione complessiva degli indizi, e vale a dire l'esiguità del prezzo, la circostanza che nel rogito si dà atto che è stato come interamente versato prima della stipula, la prova del mancato incasso di tali assegni, la circostanza che il venditore sia rimasto nel possesso del bene venduto, la stretta parentela tra le parti.

Il ricorso alle presunzioni da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione se il giudice ha utilizzato, per conoscere il fatto ignoto, elementi non gravi, né precisi né concordanti, (Cass. 19485/ 2017; Cass. 29635/ 2018).

Nella fattispecie, invece, gli elementi utilizzati dalla Corte d'appello presentano i suddetti requisiti in quanto sia il rapporto di parentela, sia il mancato trasferimento del possesso, sia la circostanza di aver dichiarato in atto l'avvenuto pagamento del prezzo, di cui però non c'è prova certa dell'incasso, costituiscono elementi non contraddittori l'uno con l'altro, dunque concordanti, e indicativi della simulazione della vendita non potendo il sindacato di questa Corte spingersi oltre.Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dunque rigettati.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso principale ed incidentale.

Condanna il ricorrente principale e quello incidentale in solido al pagamento delle spese di lite nei .-51/ '1'1 t confronti djqcontroricorrenteger la complessiva somma di 6800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ORDINANZA sul ricorso 16518/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta cessionaria del [OSCURATO:SOCIETA], tramite PRELIOS [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di mandataria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 110 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè da [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Liquidatore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta cessionaria del [OSCURATO:SOCIETA], tramite PRELIOS [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di mandataria, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II Magnifico, 110 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].icita; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1320/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha avuto in essere un rapporto di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA], fino a che la banca ha esercitato recesso poiché il conto aveva raggiunto un eccessivo saldo negativo. [OSCURATO:PERSONA] ha dato mandato a [OSCURATO:SOCIETA] al fine di agire per l'accertamento del credito, e soprattutto per la revocatoria o la declaratoria di simulazione della vendita di un immobile che il garante del Consorzio, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto al proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] 2.-[OSCURATO:SOCIETA] ha dunque agito sia nei confronti del Consorzio, quale debitore principale, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quali parti stipulanti l'atto che la banca aveva interesse venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti, perché posto in essere per sottrarre il bene alla garanzia del creditore. [OSCURATO:SOCIETA] ha dunque formulato nei confronti dei convenuti una domanda principale di revocatoria dell'atto di vendita ed una domanda subordinata di simulazione del medesimo atto. Nel corso del giudizio di primo grado è deceduto [OSCURATO:PERSONA], e il procedimento è stato riassunto nei confronti, prima degli eredi, che però hanno rinunciato all'eredità, e poi del curatore dell'eredità giacente. Sempre nel corso del giudizio di primo grado è stata cancellata dal registro delle imprese la Teorema, salvo il fatto però che tale cancellazione non è mai stata dichiarata in giudizio. 3.-Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria ed ha rigettato la domanda di simulazione ritenendola non sufficientemente provata. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA], facendo nuovamente valere l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria già fatta valere in primo grado, ma ha altresì proposto appello incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA], quanto al capo di sentenza di primo grado che dichiarava infondata la domanda di simulazione. Va evidenziato come, poiché nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto ramo d'azienda al [OSCURATO:SOCIETA], e con esso il credito in questione, nel rapporto succedeva per l'appunto il [OSCURATO:SOCIETA] che confermava il mandato di rappresentanza a [OSCURATO:SOCIETA], la quale di conseguenza ne dava atto nella citazione in riassunzione. [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, ha poi ceduto parte di tali crediti alla società [OSCURATO:SOCIETA], salvo poi cederli alla società [OSCURATO:SOCIETA], che ha spiegato dunque atto di intervento nel giudizio di appello. 4.-La sentenza emessa dalla Corte di appello viene qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con 5 motivi di ricorso, a seguito del quale si è costituito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il rigetto dell'impugnazione, nonché un socio della cessata Teorema, vale a dire la società [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in liquidazione, per mezzo del suo liquidatore, che ha altresì proposto ricorso incidentale. V'è memoria di quest'ulkma.Considerato che 5.- Il ricorso principale e quello incidentale prospettano questioni preliminari che vanno valutate per prime. Innanzitutto la questione posta con il quinto motivo di ricorso che denuncia violazione degli articoli 100, 101, 292 e 267 del codice di procedura civile. Il ricorrente principale solleva dubbi sulla legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], e sostiene che,sebbene quest'ultimo agisca quale procuratore prima di [OSCURATO:PERSONA] e poi del [OSCURATO:SOCIETA], i giudici di merito hanno riconosciuto il diritto proprio in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] anziché al soggetto da costui rappresentato e dunque effettivo titolare del credito. In sostanza, secondo il ricorrente, la decisione è errata nel punto in cui riconosce il diritto non già al suo titolare ma al rappresentante. Il motivo è infondato posto che la Corte di appello ha semplicemente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante del titolare del diritto: nella decisione della Corte d'appello non v'è affatto l'affermazione che ad essere titolare del diritto sia [OSCURATO:SOCIETA] anziché la banca creditrice; piuttosto si accoglie la domanda proposta dal primo nell'interesse e per conto del secondo. co-t-,„ -e CA) 1210 Più contorta contorta è l'eccezione preliminare svolta,rdal contro ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa in liquidazione, :--"Le -z v t ' 4 ttL, t. L4-t . , 3 z c Come si è detto" precedenía, l'originaria convenuta cioè la cooperativa Teorema è stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, ma tale fatto estintivo non è stato dichiarato in giudizio e dunque è rimasto sconosciuto. Va osservato però che il difensore della società cooperativa era lo stesso che si era costituito per conto dell'altro convenuto, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la società [OSCURATO:PERSONA], socia della estinta società Teorema, che, essendo quest'ultima venuta meno, l'appello non poteva essere a costei notificato, in quanto andava rivolto nei confronti del socio, cioè nei confronti della società oggi ricorrente incidentale. Questo motivo è tuttavia del tutto infondato per due ragioni. ThtY\ La prima è di ordine generale e risiede nel principio di diritto affermato dalle sezioni Unite di questa Corte secondo cui "La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. dv., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. dv. da parte del notificante" (Cass. sez. Un. 15295/ 2014, in seguito Cass. 11072 del 2018; Cass.20964/ 2018; Cass. 1193/ 2022). La seconda ragione di infondatezza è che,proprio conformemente a tale principio di diritto, il difensore della cooperativa Teorema, cui si imputa peraltro unitamente all'appellante incidentale di avere errato destinatario della notifica, che non ha dichiarato in giudizio la cancellazione di quest'ultima, ha comunque notificato l'appello indirizzato alla Teorema a se stesso, quale difensore dell'appellante principale Fasano. In sostanza, rimasta ignota la cancellazione della società Teorema, il processo è validamente proseguito nei confronti di quest'ultima, giusto il principio di diritto sopra richiamato, e senza tacere del fatto che la società cancellata, quale appellata, aveva lo stesso difensore dell'appellante. 6.- Quanto al merito. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 2901 e 1414 del codice civile. Come si è detto, la decisione di secondo grado ha riformato quella del Tribunale: in primo grado infatti era stata accolta la domanda di revocatoria ma rigettata cAitz. la domanda alternativa di simulazione. La Corte d'appello ha invece ritenuto prescritta la domanda revocatoria e fondata quella di simulazione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto fondata la simulazione del contratto di vendita tra padre e figlio sulla base di una serie di elementi presuntivi, vale a dire l'esiguità del prezzo dichiarato in contratto rispetto ali valore del bene, la circostanza che gli assegni emessi non risultavano incassati o comunque non vi era prova che fossero corrispettivo della vendita, la circostanza stessa del rapporto di parentela tra alienante ed acquirente, che erano rispettivamente padre e figlio. Questo primo motivo contiene essenzialmente la seguente censura. Poiché la Corte d'appello ha dichiarato prescritta l'azione revocatoria, se ne deve dedurre che ha altresì implicitamente ritenuto valido il contratto: nel senso che nella pronuncia di prescrizione vi sarebbe, per implicito, quella di validità del contratto fatto valere in giudizio, e con la conseguenza che, se è data per implicita la validità del contratto, non può poi essere pronunciata la sua simulazione. Ciò facendo il giudice di merito avrebbe violato il giudicato interno formatosi per l'appunto sulla validità dell'atto. Il motivo per come è evidente è infondato. Dichiarare prescritta l'azione non vuoi dire implicitamente ammettere che essa è fondata, così come dichiarare prescritta l'azione basata su un contratto non vuol dire implicitamente affermare che quel contratto è valido. E' noto che quella della prescrizione è questione preliminare a quella di merito, e il cui accoglimento impedisce per l'appunto che il merito sia esaminato: con la conseguenza che dalla dichiarazione di prescrizione non può affatto ricavarsi alcunché circa questioni attinenti al merito, su cui non si forma, per forza di cose, alcun giudicato. 7.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 210, 115 e 183 del codice di procedura civile. La Corte d'appello ha affermato la simulazione del contratto sulla base di indici presuntivi, tra i quali la circostanza che non vi era prova dell'effettivo incasso del pagamento avvenuto mediante assegni da parte del venditore, ma ha anche sostenuto che l'appellante non aveva articolato alcuna prova omettendo di depositare in primo grado le memorie istruttorie, in quanto il fascicolo di primo grado era mancante e la stessa parte non aveva aderito all'invito fatto dalla Corte di depositare copia degli atti di quel fascicolo. Ha osservato inoltre la Corte d'appello come la stessa richiesta istruttoria deve ritenersi generica e non tale da consentire un ribaltamento della decisione. Il ricorrente contesta questa asserzione sostenendo invece di avere depositato nel fascicolo di primo grado le richieste istruttorie, tra le quali vi era l'ordine di esibizione alla banca del retro degli assegni, da cui avrebbe potuto risultare l'incasso, oltre che l'interrogatorio formale dell'attore proprio sull'avvenuto incasso della somma ricavata dalla vendita ad estinzione del debito per cui si agisce. Si duole dunque il ricorrente del fatto che la Corte d'appello ha ritenuto come non formulate prove che evidentemente erano state invece in modo esplicito richieste sin dal primo grado, e la cui richiesta istruttoria anzi non era stata neanche contestata da controparte. 7.1.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 347, 115 e 116 del codice di procedura civile e contesta alla Corte d'appello di avere deciso in assenza del fascicolo di primo grado nel quale erano contenute comunque le memorie istruttorie e le richieste di assunzione di prove che avrebbero potuto dimostrare l'effettivo pagamento. La Corte d'appello non avrebbe atteso l'acquisizione del fascicolo di primo grado, richiesto solo a causa presa in decisione, e dunque avrebbe deciso senza l'apporto dei documenti prodotti dalla parte. 7.2.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'articolo 2967 del codice civile avendo la Corte d'appello ritenuto non provato l'incasso degli assegni in mancanza di prova fornita dalla ricorrente, quando, per il principio di prossimità della prova, avrebbe dovuto consentire l'esibizione da parte della banca delle copie fronte retro degli assegni, proprio perché tali copie erano per l'appunto in possesso dell'istituto bancario, mentre il ricorrente non poteva assolutamente fornirle.Nel corso di questi tre motivi si contesta altresì la validità del ragionamento presuntivo operato dalla Corte d'appello per arrivare ad affermare la simulazione del contratto, ed in particolare si sostiene che gli indici cui fa ricorso la Corte non sono affatto da idonei a dimostrare che il contratto di vendita tra padre e figlio è stato simulato. Questi tre motivi presentano aspetti comuni e vanno valutati insieme. Sono infondati. Innanzitutto, va osservato come alcuna violazione dell'obbligo di acquisire il fascicolo d'ufficio può essere imputato alla Corte d'appello, in quanto la Corte dà atto di aver autorizzato le parti a depositare comunque copia degli atti contenuti in quel fascicolo, e ritenuti utili ai fini della decisione: copia che evidentemente non è stata depositata, con la conseguenza che della mancanza di quelle richieste istruttorie non si può fare imputazione ai giudici. Ma soprattutto, il giudizio di insufficienza probatoria va visto alla luce della ratio della decisione la quale non dà assorbente rilievo alla prova dell'incasso degli assegni, ma piuttosto alla causale di tale dazione, nel senso che, pur se ammessa in astratto la consegna degli effetti, non è dimosl:rato che essa vada imputata alla vendita: in sostanza la Corte d'appello fa una valutazione complessiva degli indizi, e vale a dire l'esiguità del prezzo, la circostanza che nel rogito si dà atto che è stato come interamente versato prima della stipula, la prova del mancato incasso di tali assegni, la circostanza che il venditore sia rimasto nel possesso del bene venduto, la stretta parentela tra le parti. Il ricorso alle presunzioni da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione se il giudice ha utilizzato, per conoscere il fatto ignoto, elementi non gravi, né precisi né concordanti, (Cass. 19485/ 2017; Cass. 29635/ 2018). Nella fattispecie, invece, gli elementi utilizzati dalla Corte d'appello presentano i suddetti requisiti in quanto sia il rapporto di parentela, sia il mancato trasferimento del possesso, sia la circostanza di aver dichiarato in atto l'avvenuto pagamento del prezzo, di cui però non c'è prova certa dell'incasso, costituiscono elementi non contraddittori l'uno con l'altro, dunque concordanti, e indicativi della simulazione della vendita non potendo il sindacato di questa Corte spingersi oltre.Sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dunque rigettati. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso principale ed incidentale. Condanna il ricorrente principale e quello incidentale in solido al pagamento delle spese di lite nei .-51/ '1'1 t confronti djqcontroricorrenteger la complessiva somma di 6800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dov
Sentenza Cassazione n. 35160/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris