CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale ordinanza Chiriac ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo mancanza e/o vizio di motivazione. La difesa si duole del rigetto della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base della semplice elencazione di elementi negativi di cui alle informazioni e alle indagini svolte senza alcun vaglio critico e senza alcuna analisi tecnico-giuridica. Lamenta, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza non ha preso in considerazione la richiesta del condannato di poter svolgere attività riparativa presso Enti, [OSCURATO:PERSONA] e Parrocchie, a riprova invero del suo ravvedimento. Osserva la difesa che, in modo contraddittorio, il Tribunale di sorveglianza, da un lato, afferma che Chiriac non è gravato da precedenti penali né da carichi pendenti e, dall'altro, che la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia lo avrebbe segnalato per la frequentazione di pregiudicati senza ulteriori specificazioni; circostanza che invece sembrerebbe smentita, oltre che dalla genericità della segnalazione attraverso, altresì, un'informativa non datata, dal fatto che lo stesso dal 2019 sarebbe stato sempre in Germania a lavorare. Rileva, sempre il difensore, che l'ordinanza in esame, pur affermando che la datrice di lavoro di cui alla proposta lavorativa documentata (laffaldano Stefania) sarebbe persona seria e senza alcun precedente penale, riferisce del fatto che la cooperativa sarebbe composta da pregiudicati, trascurando che diversi sono i luoghi di lavoro e che Chiriac avrebbe svolto mansioni di magazziniere, ossia avrebbe scaricato da solo prodotti in un locale isolato e privo di persone. Osserva la difesa che si trascura che il datore di lavoro già conosceva bene Chiriac, quale suo dipendente prima del lavoro in Germania del medesimo (nel 2019-2020), e che, comunque, l'informativa della P.g., oltre ad essere generica, non è datata. Lamenta, infine, che il Tribunale di sorveglianza non spiega perché vada disattesa la relazione dell'Uepe di Foggia circa l'esistenza di un domicilio adeguato, di un nucleo familiare sostenitivo e di una concreta opportunità lavorativa, quindi circa la meritevolezza della misura alternativa. Per questi motivi il difensore chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, in particolare che: - il suddetto sta espiando il residuo della pena inflitta dalla Corte di appello di Bari in data 22/12/2016 per il reato di rapina aggravata; - pur non risultando gravato da altri precedenti penali ovvero da carichi pendenti, la Questura di Foggia riferisce che ha frequentato pregiudicati e che la cooperativa agricola, che in base alla documentazione prodotta gli avrebbe offerto lavoro, è composta da molte persone con precedenti penali; - la moglie, disponibile ad accoglierlo nella abitazione afferma che il marito ha sempre lavorato in agricoltura e che al momento dell'arresto Chiriac si era trasferito in Germania per lavoro; - è pervenuta relazione di sintesi da cui emerge che il detenuto ha mantenuto comportamento regolare e appare rammaricato per il reato soprattutto perché è lontano dalla famiglia, negando però di avere avuto un ruolo nella rapina aggravata, affermando di essere stato solo presente ai fatti. Tanto premesso, osserva il Tribunale di sorveglianza di Roma che ragionevole giudizio prognostico favorevole non possa essere allo stato formulato con riguardo alla concessione della ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, unica ammissibile, non avendo il detenuto ancora fruito di permessi premio, sembrando l'attività lavorativa reperita solo in occasione del presente procedimento e non essendo comunque le informazioni relative all'ambiente lavorativo rassicuranti, e non essendo infine positive le informazioni sulla persona del detenuto, che non appare avere compreso la gravità del reato né la funzione dell'esecuzione penale e risulta estradato dalla Germania ove riferisce essersi recato per lavoro (circostanza che appare non coincidere con l'altra dello svolgimento di sola attività lavorativa in agricoltura da parte del medesimo). A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, che fanno leva principalmente sul dato dirimente della pericolosità di Chiriac (anche per la mancata presa di coscienza della gravità del reato e di distacco dallo stesso), incontenibile con una misura ampia come l'affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati e a sollecitare una rivalutazione, non consentita, dei presupposti della concessione della misura alternativa. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen