CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31532/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Roberto, con le quali si è replicato alle conclusioni scritte del procuratore generale e concluso per l'annullamento della sentenza, richiamati i motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 423 e 449 cod. pen. (in essere il 4/10/2014), condannandolo a una pena sospesa. Si è contestato allo [OSCURATO:PERSONA] di avere cagionato un incendio in area boschiva per colpa consistita in imprudenza e imperizia, per avere effettuato operazioni di abbruciamento di residui all'interno del proprio fondo, senza predisporre adeguati sistemi di protezione al fine di evitare che le fiamme potessero propagarsi nonostante il forte vento, cosicché le fiamme avevano percorso il terreno per poi estendersi a quelli limitrofi, l'incendio essendo stato spento solo grazie all'intervento tempestivo di mezzi e personale dei servizi antincendio. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con difensore, formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento e con riferimento ai criteri adottati nella valutazione della prova, in relazione alla ritenuta attendibilità del teste CORRAI, con specifico riferimento a specifici punti della ricostruzione dei fatti, in relazione ai quali evidenzia intrinseche contraddizioni del ragionamento dei giudici territoriali. In particolare, rileva che a pag. 19 la Corte territoriale ha ritenuto il racconto del teste appartenente al Corpo forestale del tutto preciso e puntuale, omettendo però di valutare debitamente la contraddizione nella quale egli era caduto quanto alla estensione dell'incendio (50 ettari a fronte della contestazione che indicherebbe la diversa misura di mezzo ettaro), relegata al rango di mero e comprensibile lapsus; avrebbe poi omesso di valutare il contenuto del verbale di fonoregistrazione, relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal quale emergerebbero domande suggestive al teste da parte dei componenti del collegio, con specifico riferimento al riconoscimento dell'imputato, la testimonianza apparendo a tratti incerta, vaga e imprecisa; avrebbe ancora travisato la prova, questa volta con riferimento ad altro verbale di fonoregistrazione, quello cioè relativo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con specifico riferimento all'indicazione della presenza della MURA, che il teste avrebbe ritenuto compagna dell'imputato, laddove la donna è invece la compagna del fratello dello [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe, ancora, travisato la prova con riferimento al verbale di fonoregistrazione della deposizione della teste MURA all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con specifico riferimento alla presenza dello [OSCURATO:PERSONA] Roberto sul luogo al momento dell'arrivo del Corpo forestale, l'uomo essendo arrivato più tardi, siccome presente a un pranzo conviviale; infine, avrebbe travisato il verbale di fonoregistrazione della deposizione del teste NOVOLI Mauro all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rendendo anche motivazione illogica in ordine alla ritenuta inattendibilità dello stesso, sempre con riferimento alla presenza dell'imputato sui luoghi e alla tempistica del suo rilevamento da parte del teste principale d'accusa. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, con specifico riferimento alla parte della testimonianza CORRAI, nella quale il deponente ha affermato di avere riconosciuto l'imputato, intento in operazioni di spegnimento, avendo la Corte erroneamente ritenuto, a pag. 15 della sentenza, che lo stesso fosse stato visto intento in operazioni di abbruciamento. Sotto altro profilo, si denuncia mancanza di motivazione sul rilievo per il quale la presenza dell'imputato intento a spegnere le fiamme non determinerebbe ipso facto che fosse stato proprio lui a effettuare le operazioni di abbruciamento, posto che il soggetto era stato visto venti minuti dopo l'avvistamento del fuoco. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha replicato a quelle del Procuratore generale, insistendo per l'annullamento della impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, a fronte delle doglianze difensive, invero incentrate soprattutto sulla valutazione della prova orale con specifico riferimento alla tempistica della rilevazione della presenza sul posto dell'imputato subito dopo l'allarme e al suo riconoscimento da parte del teste CORRAI, appartenente del Corpo forestale, intervenuto dopo quindici minuti dalla chiamata insieme a una squadra di spegnimento, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria per riesaminare il citato testimone, ritenendo che, all'esito, fossero stati fugati tutti i dubbi rappresentati dalla difesa. In particolare, quel giudice ha operato la valutazione delle dichiarazioni rese dal CORRAI che ha ritenuto del tutto attendibili, avendo quel dichiarante confermato, a distanza di anni, il proprio racconto, di per sé connotato da precisione e chiarezza, fornendo anche spiegazioni su dati non affrontati in primo grado, idonei a fugare ogni residuo dubbio in ordine alla riferibilità dell'incendio all'imputato. In particolare, il teste aveva riferito che le squadre di spegnimento erano giunte sui luoghi dopo circa 15/20 minuti dalla segnalazione della vedetta forestale; le operazioni erano state complesse, per la presenza del vento, di erbe disidratate e della continuità della vegetazione; l'incendio era originato in un coltivo, ma si era esteso rapidamente ai pascoli alberati, ai prati e al pascolo; dopo lo spegnimento, si era recato sul luogo dell'origine, individuato grazie ad alcuni elementi certi (presenza, nel terreno dell'imputato, di cumuli di residui della pratica agronomica di "ripulitura" del terreno mediante abbruciamento, eseguibili solo dietro autorizzazione, alcuni dei quali ancora caldi e di colore vivo, altri aventi colore già ossidato, risalendo ad abbruciamento di giorni precedenti); era stata esclusa una diversa scaturigine delle fiamme, essendo stata una giornata soleggiata e non essendovi elementi che potessero far sorgere il dubbio di una autocombustione; il teste aveva notato l'uomo che, dopo lo spegnimento, era stato riconosciuto come l'imputato, intento a spegnere le fiamme con una frasca, mentre il fratello Marcello (assolto già in primo grado) era arrivato dopo; aveva constatato che l'operazione di abbruciamento non era stata accompagnata dalle dovute cautele, atteso che l'agente, pur avendo preparato dell'acqua, non aveva tenuto in alcuna considerazione il cambiamento del vento; il teste conosceva i due fratelli [OSCURATO:PERSONA]; il riconoscimento dell'imputato era avvenuto grazie alla fisionomia osservata da lontano e dalla maglietta indossata, le stesse poi constatate da vicino, dopo lo spegnimento. A fronte di tale ricostruzione dei fatti, ritenuta dalla Corte di merito dettagliata e disinteressata, quel giudice ha operato il necessario vaglio dell'attendibilità dei testi a difesa, soprattutto in ordine alla tennpistica del rilevamento della presenza dell'imputato sui luoghi, invero indiscussa, anche perché ammessa dallo stesso. In particolare, l'inattendibilità del teste NUVOLI Mauro è stata agganciata a elementi precisi, ricavati dalla incoerenza delle sue dichiarazioni rispetto ad altre, ivi comprese quelle dell'imputato (il NUVOLI avendo affermato di aver visto lo [OSCURATO:PERSONA] Roberto al centro del paese, mentre [OSCURATO:PERSONA] Roberto e il teste FRAU avevano affermato di essersi incontrati a un pranzo; il teste, inoltre, non era stato in grado di indicare il luogo preciso dell'incendio, pur svolgendo servizio di barricello ed essendo dunque esperto conoscitore di quel territorio); mentre quella del teste FRAU è stata ricollegata alla circostanza che costui aveva affermato di essere arrivato sui luoghi insieme all'imputato quando ormai il fuoco era stato praticamente domato e di non aver visto alcun forestale, laddove lo stesso imputato aveva dichiarato di essere andato sui luoghi con altre due persone, ma non con il dichiarante, di avere aiutato la cognata a spegnere l'incendio di un tronco d'albero e di avere visto i forestali, dando anche una mano. Inoltre, la testimonianza OBINU (uno dei soggetti con i quali l'imputato sarebbe a suo dire giunto sui luoghi) era del tutto neutra, quegli avendo solo affermato di avere organizzato il pranzo per la vendemmia, che esso aveva avuto inizio alle 11:30 e che vi aveva preso parte anche l'imputato, non avendo però confermato l'accompagnamento dello [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi dell'incendio e non ricordando neppure perché i barricelli, anch'essi presenti al pranzo, se ne fossero andati. Ancora, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile la testimonianza di NUVOLI Giovanni, non solo per la inverosimiglianza oggettiva del racconto (questi aveva descritto un tronco d'albero che sembrava un vulcano, nonostante nell'arco di quella giornata non si fossero verificati temporali, né registrate scariche elettriche, quel tronco essendosi trovato all'interno dell'area attraversata dal fuoco e non ai suoi margini, come sarebbe stato se le fiamme fossero partite da esso, ed essendo bruciato all'esterno e non dall'interno), ma anche perché aveva affermato che i forestali erano arrivati dopo che l'incendio era stato spento da [OSCURATO:PERSONA] Marcello e dalla sua compagna MURA [OSCURATO:PERSONA], ciò che era smentito dai tempi d'intervento della squadra di spegnimento. Infine, è stata ritenuta inattendibile la testimonianza MURA, la donna avendo riferito che il cognato era arrivato tardi sul posto (così smentendo la dichiarazione del CORRAI che aveva visto l'imputato al momento dell'arrivo della squadra, intento a spegnere le fiamme con una frasca) e non sarebbe potuto entrare nel fondo non avendo le chiavi: era stato, tuttavia, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] Marcello ad affermare che la recinzione del fondo non impediva un agevole ingresso al suo interno. All'esito della rinnovazione istruttoria, peraltro, il CARRAI aveva chiarito alcune circostanze, confermando il tenore delle proprie dichiarazioni e fugando ogni dubbio circa l'attribuibilità dell'incendio proprio all'imputato: l'arrivo dei forestali era stato ravvicinato (circa un quarto d'ora/venti minuti dopo la segnalazione delle vedette); il CARRAI al momento dell'arrivo aveva già visto l'imputato sul fondo in atto di tentare lo spegnimento delle fiamme usando una frasca; l'origine del fuoco era stata individuata in maniera certa, poiché alcuni dei cumuli presenti, formati dagli esiti della ripulitura, erano ancora caldi; l'operazione di ripulitura e abbruciamenl:o era stata condotta da soggetto inesperto che si era preoccupato di approntare l'acqua, ma aveva tralasciato di valutare le condizioni del vento, il cui cambiamento imponeva di sospendere le operazioni di abbruciamento. In risposta alle doglianze difensive, poi, la Corte territcriale ha spiegato che non vi era alcuna contraddizione nella indicazione della MURA da parte del teste CORRA!, non avendo quegli affermato che costei fosse la compagna dell'imputato, ma avendo dichiarato di conoscere "anche la donna", procedendo alla verifica della versione alternativa offerta a difesa, ritenuta tuttavia affidata a un riferito complessivamente inattendibile, per le ragioni sopra esposte. 3. I motivi sono manifestamente infondati. E' necessario precisare, alla luce della natura dei vizi dedotti, inerenti alla valutazione delle prove delle quali si è allegato il travisamento, che nella specie ci troviamo di fronte a una doppia sentenza conforme, cosicché i vaglio circa la congruità del ragionamento probatorio, in uno con la verifica della assenza di contraddittorietà o illogicità (questa solo manifesta) deve essere condotta alla stregua di una lettura integrata delle motivazioni rese nei due gradi di merito (sul punto, sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Vero è che, nella specie, la Corte territoriale ha rinnovato l'esame del principale teste d'accusa, ma lo stesso non ha introdotto elementi di novità, fornendo semmai integrazioni e chiarimenti ritenuti dai giudici d'appello idonei a fugare ogni margine di dubbio circa l'attribuibilità della condotta all'imputato. Pertanto, non è eccentrico riaffermare il principio per il quale sono estranei al sindacato di legittimità gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del meritp (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 4. La difesa ha continuato a contestare la ritenuta attendibilità del teste CORRAI, il cui racconto è stato attentamente vagliato dai giudici del doppio grado, i secondi avendo avuto l'opportunità di esaminarlo, anche per chiarire i punti del racconto sui quali si erano focalizzati i rilievi difensivi. All'esito, hanno formulato un rinnovato giudizio di piena attendibilità, fornendo ampia giustificazione sul punto, ma anche sull'inattendibilità dei testi a difesa, rispetto alla quale consta, in ricorso, unicamente l'opposizione di una rilettura, ritenuta più persuasiva, del contenuto delle prove orali, estranea tuttavia alla natura di questo giudizio di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e