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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 18675/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso n. 25219-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2408/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; i 41111n:trt, 01(412 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24210 del 2021, ha accolto l'eccezione di incompetenza per materia formulata da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio di opposizione all'esecuzione e ha rimesso la causa al Giudice di Pace, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la sentenza del Tribunale, lamentando l'errata compensazione delle spese di lite.

L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2408 del 30/03/2021, che ha ritenuto che la sentenza del Tribunale avesse statuito sulla sola competenza, e pertanto, dovesse esser impugnata con regolamento di competenza.

Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando l'erronea statuizione d'inammissibilità.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, nonostante la rituale notifica del ricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza dell'impugnazione, è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17228 del 12/08/2011 Rv. 619572 — 01), che il Collegio condivide e alla quale intende assicurare continuità, secondo la quale: «// regolamento necessario di competena Ric. 2021 n. 25219 sez.

M3 - ad. 21-04-2022 -2- comporta la devoltkione alla S. C. anche della decisione sul capo di sentenza concernente le Jpese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine 1111 ,giudkio ordinario - ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di com etelka a censurare tale statukione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un meo di impugna,zione al quale sono applicabili le nome generali in materia di impugna.zioni„ non derogale dalla specifica disciplina per esso stabilita,- dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statukione autonoma e separata rispetto alla dichialnione di incompeterka.»), in quanto l'impugnazione propostak. llo Zannotti dinanzi alla Corte di Appello di Roma concerneva la sola regolazione delle spese processuali, senza investire in alcun modo la statuizione relativa alla competenza e, pertanto, il giudice dell'impugnazione di merito non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello.

Le pronunce di questa Corte, richiamate in motivazione dal giudice territoriale d'impugnazione, concernono altra, e diversa, fattispecie concreta e non concorrono, pertanto, a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Corte d'Appello di Roma deve, pertanto, essere cassata.

Risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto deve essere disposto rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che, nel procedere al giudizio di rinvio, dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito e alla quale è, altresì, demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.

Ric. 2021 n. 25219 sez.

M3 - ad. 21-04-2022 -3- P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] yai0 9 G 1 U 2022 oggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso n. 25219-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2408/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; i 41111n:trt, 01(412 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24210 del 2021, ha accolto l'eccezione di incompetenza per materia formulata da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio di opposizione all'esecuzione e ha rimesso la causa al Giudice di Pace, con compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la sentenza del Tribunale, lamentando l'errata compensazione delle spese di lite. L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2408 del 30/03/2021, che ha ritenuto che la sentenza del Tribunale avesse statuito sulla sola competenza, e pertanto, dovesse esser impugnata con regolamento di competenza. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, lamentando l'erronea statuizione d'inammissibilità. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva, nonostante la rituale notifica del ricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza dell'impugnazione, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17228 del 12/08/2011 Rv. 619572 — 01), che il Collegio condivide e alla quale intende assicurare continuità, secondo la quale: «// regolamento necessario di competena Ric. 2021 n. 25219 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -2- comporta la devoltkione alla S. C. anche della decisione sul capo di sentenza concernente le Jpese di lite, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine 1111 ,giudkio ordinario - ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di com etelka a censurare tale statukione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un meo di impugna,zione al quale sono applicabili le nome generali in materia di impugna.zioni„ non derogale dalla specifica disciplina per esso stabilita,- dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statukione autonoma e separata rispetto alla dichialnione di incompeterka.»), in quanto l'impugnazione propostak. llo Zannotti dinanzi alla Corte di Appello di Roma concerneva la sola regolazione delle spese processuali, senza investire in alcun modo la statuizione relativa alla competenza e, pertanto, il giudice dell'impugnazione di merito non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello. Le pronunce di questa Corte, richiamate in motivazione dal giudice territoriale d'impugnazione, concernono altra, e diversa, fattispecie concreta e non concorrono, pertanto, a sorreggere la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza della Corte d'Appello di Roma deve, pertanto, essere cassata. Risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto deve essere disposto rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che, nel procedere al giudizio di rinvio, dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito e alla quale è, altresì, demandato di provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità. Ric. 2021 n. 25219 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -3- P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 21 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] yai0 9 G 1 U 2022 oggi
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