CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 30 luglio 2025 dal Tribunale di Bologna, con cui gli è stata applicata la pena concordata di un anno di reclusione e di ottocento euro di multa (pena sostituita), in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Bologna il 4 giugno 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», non rientrando la doglianza sollevata tra quelle ammesse in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M