CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 33199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Nolavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 2 marzo 2026 il GIP del Tribunale di Nola –quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda di riconoscimento dellacontinuazione che era stata introdotta da [OSCURATO:PERSONA].Le decisioni irrevocabili risultano emesse per il medesimo delitto didetenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (con continuazione internagià riconosciuta), commesso in tempi relativamente ravvicinati.Quanto alla determinazione della pena i passaggi non appaiono redatti inmodo chiaro e, comunque, portano ad una indicazione nel dispositivo della penafinale di anni sei e mesi otto di reclusione più multa.2. Avverso detta ordinanza, nella parte relativa alla determinazione dellapena, ha proposto ricorso per cassazione – nelle fome di legge – De MartinoRoberto.Si deduce violazione di legge e si rappresenta che non vi è motivazione circal’entità dei singoli aumenti correlati ai reati-satellite. Inoltre, nel caso della drogaleggera oggetto di continuazione interna nella sentenza n.60 del 2022 l’aumentooperato in sede esecutiva è di entità maggiore rispetto a quello operato incognizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisionePizzone hanno precisato che in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01).Ora, nel caso in esame non si rinviene – in un contesto espressivo peraltroassai confuso – nessuna indicazione che consenta di apprezzare le valutazionisvolte dal giudice della esecuzione in riferimento alla incidenza di ciascun reatosatellite nel calcolo complessivo della pena.Va pertanto disposto l’annullamento della presente decisione con rinvio pernuovo giudizio al GIP del Tribunale di Nola. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNola.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]