CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 09869/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30300/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.705/2021depositata il 04/05/2021 Considerato che il Cappello ha depositato atto di rinuncia al ricorso nel quale, adducendo che le parti hanno raggiunto una definizione della lite, si chiede di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese; considerato che la Cancelleria ha provveduto a comunicare la rinuncia e rilevato che le parti resistenti, ivi compresa [OSCURATO:PERSONA] - la quale, pur non indicandolo come tale nel suo controricorso, parrebbe avere proposto ricorso incidentale meramente adesivo –nulla hanno osservato; considerato che l’atteggiamento tenuto dopo la comunicazione di cancelleria giustifica che, pur in mancanza di adesione espressa, si debba ravvisare assenso alla chiesta compensazione; P.Q.M. Visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa le spese ad esso relative. Dispone che il ricorso sia tolto dal ruolo del 16 maggio 2024, per cui ne era stata disposta la trattazione. Così deciso in Roma,il 11/04/202