CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 29 gennaio 2020 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario, riconosciuta l'ipotesi attenuata prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, che risulta ipotetica e non supportata da riscontri istruttori; inesatta valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbero dovuto indurre il tribunale ad assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto; mancata valutazione della documentazione offerta dalla difesa in primo grado e della sentenza relativa a un fatto analogo; mancata valutazione della documentazione in atti e in particolare del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti posto a sostegno della richiesta di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e i fatti accertati con precedenti condanne irrevocabili. Il ricorso è inammissibile perché generico in quanto reitera le medesime censure già sollevate con l'atto di gravame e non si confronta con le motivazioni formulate dalla Corte di Appello. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte nel caso in esame ha sottolineato che l'imputato ricevette gli assegni sapendo che si trattava di titoli tratti sul conto corrente di Castiglioni, che la madre aveva prelevato all'insaputa del figlio, e non si curò di verificare se effettivamente la donna fosse cointestataria del conto e quindi legittimata a farne uso. Inoltre dalla sentenza di primo grado emerge che l'imputato ha dichiarato di avere ricevuto l'assegno ed altri 7 dalla Moreschi, che glieli aveva versati all'insaputa del figlio, a fronte della consegna di denaro contante. La Corte ha correttamente evidenziato che l'imputato si è reso responsabile del delitto di ricettazione, perché ha ricevuto gli assegni del figlio sottratti dalla madre convivente, soggetto non punibile. Il difensore contesta questa ricostruzione ma così facendo propone una diversa ricostrzuione in fatto e deduce questioni di merito che esulano dalla competenza di questa Corte. La censura in ordine al mancato riconoscimento della continuazione è generica poiché non espone le ragioni per cui dovrebbe essere riconosciuto il vincolo della continuazione nei fatti specifici oggetto della richiesta, che è stata ritenuta generica dalla Corte di Appello. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I GOSTINAC