CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1977
Cassazione n. 06906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo clí ricorso - che contesta l'inosservanza della legge e la correttezza della motivazione per aver ritenuto configurata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di violenza privata - è inammissibile e manifestamente infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativa e la giurisprudenza di legittimità. Invero, come più volte sottolineato dalla Corte di Cessazione in tema di delitto di violenza privata, integra l'elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità di altri, compreso l'agente (Sez. 5, n. 41311 del 15/10/2008, La, Rv. 242328) - circostanza questa ritenuta accertata e sussistente nel caso di specie, sulla scorta dì congrua motivazione. Inoltre, I motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto invoca una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esule, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), per di più nel caso di specie suggerita sulla base di stralci di deposizioni. - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - erroneamente indicato come terzo - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (Si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); e nel caso di specie dopo il riferimento, sia pure ad altri fini, all'elevata gravità del fatto - ai precedenti in tema di violazione dell'art. 186 cds, allo stato di ebrezza e alla violenza posta in essere - si è ritenuto - con valutazione di merito qui non sindacabile - che la pena inflitta già modesta non fosse suscettibile di ulteriore riduzione; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, aì sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 1000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d