CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 27858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 8012123 Corrieri + OSSERVA gli atti e la sentenza impugnata, (condanna per il reato di cui all' art. 336 cod. pen. ed al:ro - per [OSCURATO:PERSONA] - e per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA])); . -sé!minati i motivi di ricorso ch entrambi gli imputati; .Ritenuto, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena libe,-,amente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di prThno grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'ast 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'es.to di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di prim orado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; /-;:itenuto, quanto alle censure p.-oposte con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (il quale non aves.fa concordato la rideterrninazione della pena) che il primo motivo, relativo alla disattesa richiesta di rinvio dell'ucienza di appello, è riproduttivo di censure cui la Corte territoriale ha congrua risposta, rilevando .a mancata documentazione dell'addotto impedimento, nel veroale di udienza del 10 novembre 2022; Ritenuto, quanto alle restanti doglianze, che esse si risolvono in mere doglianze in punto di i'atDo ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di meri:p e conformi alla giurisprudenza di iegittimità; Ritenuto che all'inammissibilitè dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.CN,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. DiCilar3 inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos.1 deciso il 05/06/2023 Consigliere estensor