CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1999
Cassazione n. 37259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04S3L5R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 28/12/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate; Considerato invero che entrambi i motivi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al trattamento punitivo: in relazione sia al primo motivo di ricorso riguardante l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche dovuta al comportamento processuale dell'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata); sia al secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività della pena (pagg. 6-7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il