Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17697/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per omessa motivazione con riferimento alla statuizione di confisca del da- naro sequestrato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Occorre premettere che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art.240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992, convertito nella

I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto logicamente dimostrata la sussistenza di un collegamento eziologico tra il danaro e il reato di cessione di stupefacenti, in quanto si trattava di somma della quale non era stata giustificata la provenienza e in pos- sesso dell'imputato durante lo svolgimento dell'attività illecita (peraltro, la Corbo di- chiarava di aver riferito di aver acquistato droga altre trenta volte dall'Arnone).

Il giudice a quo, quindi, ha legittimamente disposto la confisca del danaro se- questrato ai sensi della generale disposizione di cui all'art. 240 cod. pen..

Il ricorrente prospetta censure generiche, in quanto si limita a prospettare l'esi- genza di motivazione della statuizione di confisca, non valutando che sul punto la Corte territoriale ha articolato un apparato argomentativo completo ed esauriente, riconoscendo logicamente la sussistenza di un legame causale tra il possesso del danaro e la vendita di stupefacente.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. o ...

Don 'tella Ferra A2», [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per omessa motivazione con riferimento alla statuizione di confisca del da- naro sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art.240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del dl. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto logicamente dimostrata la sussistenza di un collegamento eziologico tra il danaro e il reato di cessione di stupefacenti, in quanto si trattava di somma della quale non era stata giustificata la provenienza e in pos- sesso dell'imputato durante lo svolgimento dell'attività illecita (peraltro, la Corbo di- chiarava di aver riferito di aver acquistato droga altre trenta volte dall'Arnone). Il giudice a quo, quindi, ha legittimamente disposto la confisca del danaro se- questrato ai sensi della generale disposizione di cui all'art. 240 cod. pen.. Il ricorrente prospetta censure generiche, in quanto si limita a prospettare l'esi- genza di motivazione della statuizione di confisca, non valutando che sul punto la Corte territoriale ha articolato un apparato argomentativo completo ed esauriente, riconoscendo logicamente la sussistenza di un legame causale tra il possesso del danaro e la vendita di stupefacente. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. o ... Don 'tella Ferra A2», [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris