CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1980
Cassazione n. 17771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/01/1980 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di RACHID [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza 3/10/2022 della Corte di appello di Bari, in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Foggia di condanna per furto di energia elettrica, con le aggravanti della violenza sulle cose e della cosa destinata a pubblico servizio, ritenute equivalenti alle generiche (in [OSCURATO:PERSONA], 8/2/2016), depositando successiva memoria, con la quale ha ribadito il rilievo inerente alla improcedibilità dell'azione per difetto di querela; ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi, in parte intesi a contestare la valutazione delle prove (disponibilità dell'immobile anche a servizio del quale era destinato l'abusivo allaccio) e, quindi, l'affermazione dì penale responsabilità, tema sul quale consta spiegazione conforme nel doppio grado di giudizio, in maniera coerente con le risultanze, cosicché la doglianza si risolve nella riproposizione di censura già correttamente esaminata in sede di merito, non preceduta da una effettiva analisi critica del percorso argomentativo seguito dai giudici e intesa a sollecitare a questa Corte una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); in parte per motivi (improcedibilità per difetto di querela) con i quali non si è tenuto conto del titolo di reato per il quale è intervenuta condanna (artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., in riferimento al quale è rimasta la procedibilità d'ufficio, anche dopo la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. ad opera dell'art. 2, lett. i), d. Igs. n. 150/2022 che ha fatto, per l'appunto, salva la procedibilità d'ufficio nel caso di bene destinato a pubblico servizio, circostanza, nella specie, contestata e ritenuta dal primo giudice); che, in ordine alla sussistenza di detta aggravante, non consta specifico motivo d'appello, cosicché le doglianze sono, sotto tale profilo, non deducibili in questo giudizio (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice 2 di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01), rilevato, peraltro, che il motivo, sul punto, è de-assiale rispetto alla dedotta improcedibilità, avendo la difesa fatto riferimento all'aggravante della particolare gravità del danno, laddove, nella specie, risultano contestate le aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; che, parimenti, quanto alla censura riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., trattasi di motivo non dedotto con l'atto di appello (nel quale, invero, non si è fatto alcun riferimento alla norma citata, ma invocato genericamente un diverso giudizio di gravità del fatto ai fini, non meglio chiariti, della qualificazione giuridica e, comunque, del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra le circostanze, cosicché, anche a voler ritenere la censura formulata con il gravame, essa non avrebbe costituito comunque, per la sua genericità, un onere motivazionale in capo al giudice adito); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]