CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 24735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13388/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via A. Torlonia n. 33 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende g i usta procura in atti ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – Oggetto: buoni fruttiferi postali AC –10/09/2024 r.g. n. 13388/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, sezione civile, n. 1238/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha propo sto ricorso in cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia l’ ha condannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 68.335,80, oltre accessori , pari all’importo aggiornato del rendimento di sei buon i fruttifer i postal i ordinari serie Q/P, sottoscritti dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 3. Con atto datato 11 luglio 2024, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso , stante la mancata attività difensiva della parte intimata, determinal’estinzione del giudizio; 2. non v’è necessita di regolazione delle spese di lite di fase, stante la mancatacostituzione degli intimati; 3. non v’è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).r.g. n. 13388/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera