CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. sono indeducibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha esaminato le risultanze di prova escludendo che la condotta dell'imputato sia consistita in un mero atteggiamento di resistenza passiva, concretizzatosi, invece, in una condotta attiva e violenta dalla quale erano derivate lesioni personali, ancorché lievi, all'agente operante. Anche la mancata esclusione della recidiva è stata argomentata evidenziando, sulla base delle precedenti condanne dell'imputato, la pericolosità sociale che i fatti per cui si procede attestano quale progressione e maturazione nel tempo della proclività a delinquere. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] atore [OSCURATO:PERSONA]