CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21146/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 2677/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 1° agosto 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 27marzo 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giorno 13 aprile 2016, il natante da diporto modello Mako 284,denominato “Mattia II”, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ormeggiatopresso il porto di Lavagna ed assicurato per i danni con la Aviva ItaliaNumero registro generale 5372/2023Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 21146/2026Data pubblicazione 22/06/2026S.p.A. (nelle more del processo divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), sicapovolse in acqua ed affondò.2. [OSCURATO:PERSONA], assumendo che i danni riportati superasseroil valore dell’imbarcazione, con comunicazione inviata il 10 giugno 2016a mezzo PEC alla compagnia di assicurazioni, manifestò la volontà diavvalersi della facoltà di abbandono del natante.Convenne poi in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone, previoaccertamento della operatività della polizza, la condanna al pagamentodell’indennizzo e degli ulteriori esborsi sopportati per il sinistro.La compagnia assicuratrice oppose attiva resistenza alla domanda.3. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Milanoaccolse parzialmente la domanda attorea.4. Pronunciando sui contrapposti appelli interposti in via principaledalla compagnia assicuratrice ed in via incidentale dall’assicurato, ladecisione in epigrafe indicata ha riformato la pronuncia di primo grado,statuendo il rigetto della domanda dell’originaria parte attrice.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte milanese ha:(i) ravvisato l’inosservanza delle modalità previste dalla legge perla comunicazione della dichiarazione di abbandono, considerando a talfine inidoneo l’inoltro a mezzo PEC, in quanto l’art. 48 del codice diamministrazione digitale si riferisce esclusivamente ai rapporti traprivato e pubblica amministrazione e la PEC integra notificazionesoltanto se effettuata da un avvocato;(ii) ritenuto insussistenti i presupposti sostanziali dell’abbandono,dacché, al netto dei costi di riparazione degli impianti elettrici e delmotore (non coperti dall’assicurazione), gli esborsi per le riparazionidei danni materiali subiti dalla nave non raggiungevano il limite dei trequarti del suo valore previsto dall’art. 540, lett. c), cod. nav..5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Parte ricorrente deposita memoria illustrativa.r.g. n. 5372/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5372/2023Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 21146/2026Data pubblicazione 22/06/2026Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, rubricato «falsa applicazione di norme di dirittonella parte in cui la Corte ha ritenuto inefficace la dichiarazione diabbandono del natante», reca due distinte censure, una per ciascunadelle due rationes decidendi che fondano la pronuncia gravata.2. La prima doglianza assume la validità della comunicazione diabbandono del natante ex art. 543 cod. nav. inviata personalmente dalricorrente a mezzo PEC in data 10 giugno 2016.Assume, in sintesi, che per la dichiarazione di abbandono di natantida diporto non sia stabilita alcuna forma sacramentale e che, pertanto,siano consentite plurime modalità di notificazione (a mezzo del serviziopostale o posta elettronica certificata) con efficacia equipollente,purché idonee a realizzare lo scopo della effettiva conoscenza dell’attoda parte del destinatario.2.1. Il motivo è fondato.L’art. 543 cod. nav., dispone, al primo comma, che «l’abbandonodeve essere dichiarato per iscritto all’assicuratore nel termine di duemesi […] Se l’abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deveessere fatta nella forma prescritta nell’articolo 249 e resa pubblica aisensi degli articoli 250 e seguenti» ed al secondo comma che «ladichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve esserenotificata all’assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata aconoscenza dell’assicuratore medesimo con lettera raccomandata».La dichiarazione di abbandono della nave è dunque un attodell’assicurato, avente necessaria forma scritta, da compiersi – qualerequisito per il sorgere del diritto all’indennità per la perdita totale –entro un lasso temporale predeterminato e da portare a conoscenzadella compagnia assicuratrice con la modalità della notificazione.r.g. n. 5372/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5372/2023Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 21146/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ciò precisato in generale, ritiene la Corte che la notificazione di talestragiudiziale dichiarazione di volontà sia valida quando effettuatadirettamente dall’assicurato con lo strumento della PEC.Impone tale conclusione l’inequivoco disposto dell’art. 48 del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale, in acronimo:C.A.D.) il quale, fatta salva diversa prescrizione di legge, sancisce laequipollenza sic et simpliciter (cioè a dire, senza la ricorrenza dieventuali ulteriori requisiti, quali la provenienza da soggetti ad hocabilitati) della trasmissione del documento effettuata a mezzo postaelettronica certificata, alla «notificazione per mezzo della posta».Detta norma poi - diversamente da quanto ritenuto dalla Corteterritoriale - non trova applicazione soltanto nei rapporti tra privati epubblica amministrazione, in senso contrario deponendo la generaleprevisione dell’art. 2, comma 4, C.A.D., secondo cui «le disposizioni delpresente Codice (…) concernenti il documento informatico, le firmeelettroniche (…) e le comunicazioni elettroniche (…) si applicano ancheai privati, ove non diversamente previsto» (così Cass. 12/04/2022, n.11808, § 6, relativa alla comunicazione di recesso da un contratto dilocazione tra privati, non massimata sul punto).Ha dunque errato la sentenza impugnata nel ritenere trasgreditenel caso di specie le modalità formali di notificazione della dichiarazionedi abbandono della nave.3. La seconda doglianza contenuta nel primo motivo contestal’insussistenza dei presupposti per l’abbandono del natante, che ilgiudice territoriale ha ravvisato escludendo dal novero dei costi diriparazione gli esborsi occorrenti per ripristinare impianti elettrici emotore, poiché la polizza assicurativa non copriva le perdite e i danniall’apparato motore e all’impianto elettrico.In senso contrario, il ricorrente sostiene, in sintesi, che «il valoredell’imbarcazione non può essere certo sezionato per parti del bene, nér.g. n. 5372/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5372/2023Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 21146/2026Data pubblicazione 22/06/2026è ipotizzabile che una dichiarazione di abbandono possa esser fatta persingole unità del natante».3.1. Anche questa doglianza è fondata.Con l’argomentazione espressa sullo specifico punto ed in narrativariassunta, la Corte d’appello ha trascurato princìpi secolari in tema diliquidazione per abbandono, ovvero:-) l’abbandono è un beneficio per l’assicurato; le norme che lodisciplinano vanno perciò interpretate in base a tale ratio;-) l’abbandono non può che essere totale (art. 545, secondocomma, cod. nav.);-) l’abbandono per perdita economica, disciplinato dall’art. 540,lett. c), cod. nav., ha la funzione di preservare non (solo) il patrimoniodell’assicurato, ma l’utilità della cosa assicurata, funzione che verrebbemeno se si negasse tale beneficio segmentando i componenti della cosaassicurata;-) in caso di abbandono per perdita economica, sorge il dirittodell’assicurato all’indennità quando l’ammontare totale delle spese perla riparazione dei danni materiali subiti della nave raggiunge i tre quartidel suo «valore assicurabile» della stessa nave;-) detto «valore assicurabile», per unanime convincimento didottrina e giurisprudenza, non è il valore coperto dalla polizza («valoreassicurato»), ma il valore dell’interesse esposto al rischio (così, Cass.,12/11/2013, n. 25405, § 8.4.4., non massimata sul punto);-) il «valore assicurato» è la somma massima che l'assicuratore siè obbligato a pagare a titolo di indennizzo e rappresenta la misuradell’obbligo indennitario ex contractu assunto dell’assicuratore; il«valore assicurabile» (o valore iniziale) rappresenta invece la misuradell’interesse dell’assicurato e va considerato in sé e per sé, ovvero aprescindere dalla stipula dell’assicurazione;-) ai fini dell’integrazione dell’abbandono della nave per perditaeconomica, occorre porre in comparazione il valore totale del natanter.g. n. 5372/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5372/2023Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 21146/2026Data pubblicazione 22/06/2026con il costo totale delle spese per la sua riparazione, da intendersi comequelle effettivamente e complessivamente da sostenere e non giàsoltanto quelle coperte dalla garanzia assicurativa.3.2. La regola generale così affermata trova conforto, nella vicendade qua, nella pattuizione dell’art. 8, lett. b), (il cui testo è trascrittonella sentenza impugnata) delle condizioni generali dell’assicurazionestipulata tra le parti: esso, nel regolare l’abbandono della nave,richiede, quale presupposto per l’indennizzo, l’eccedenza o la parimisura delle «spese totali per la riparazione» (e non già delle speseindennizzabili a termini di contratto) rispetto al «valore indennizzabileal momento del sinistro» dell’imbarcazione.Non è pertanto conforme a diritto la gravata pronuncia là dove haescluso la sussistenza dei presupposti per l’abbandono del natanteespungendo dal computo dei costi di riparazione (quindi, dal confrontocon il valore assicurabile della nave) le spese occorrenti per il ripristinodi componenti ed impianti non coperti da assicurazione: circostanza,quest’ultima, che può invece essere legittimamente apprezzatadall’assicuratore al momento della liquidazione dell’indennizzo a valledell’abbandono, ma non a monte dello stesso, onde negarne cioè lagiuridica configurabilità.Anche sotto tale profilo la sentenza va dunque cassata.4. Il secondo motivo di ricorso critica l’affermata inoperatività dellapolizza e rivendica, nella ipotesi di conferma della inefficacia delladichiarazione di abbandono, la spettanza dell’indennizzo per i danniaccertati dalla consulenza tecnica di ufficio, siccome derivati dallagiacenza in acqua della nave.4.1. Il motivo è assorbito, dacché espressamente prospettato dalricorrente come condizionato al mancato accoglimento del primo.5. In definitiva e per concludere: accolto il primo motivo, assorbitoil secondo, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto va disposta lar.g. n. 5372/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5372/2023Numero sezionale 1174/2026Numero di raccolta generale 21146/2026Data pubblicazione 22/06/2026cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Cortedi appello di Milano, in diversa composizione.6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 27 marzo 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 5372/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]