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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33138/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente RISCOSSIONE A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 11/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5990 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5990del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H23 F912L ) rappresentato e difeso dagli avvocat i Marco C ucurachi (C.F.: CCRMRC 69L05 G813H ) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CSN GNN80T27 G813L ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.:06363391001) , in per- sona del Direttore, legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentate e difes e dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1136/2022, pubblicatain data 7 settembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione Equi- talia Cerit S.p.A.(cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 –Riscossione), per crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle En- trate, a titolo di spese di giustizia, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la quale ha dichiaratoil proprio difetto di giurisdizione, con fissazione deltermine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per riassu- mere il giudizio dinanzi alla competente [OSCURATO:PERSONA]- dinaria.

Il giudizio è stato riassunto dal Milano davanti al Tribunale di Salerno, che ha ne ha dichiarato l’estinzione per la tardività di tale riassunzione.

La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Milano, sulla base di duemotivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e l’Agenzia delle Entrate.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazioneex art. 360, n. 3, c.p.c. dell’ art. 307 c.p.c. in relazione all’art.156 c.p.c. ».

Si premette che è pacifico che il ricorrente ha riassunto il giu- dizio davanti al Tribunale di Salerno con ricorso depositato en- tro il termine fissato dal giudice tributario, ma notificato oltre il predetto termine: la corte d’appello ha ritenuto la riassunzione tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata, entro il termine perentorio fissato,con comparsa notificata alle contro- parti, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., onde, ai fini del ri- spetto di quel termine, poteva avere rilievo esclusivamente la data di notificazione e non quella di deposito dell’atto di rias- sunzione.

Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Per quanto è possibile comprendere dalla non chiarissima espo- sizione delle censure, secondo il ricorrente, poiché oggetto della riassunzione, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, è il medesimo processo originariamente in- staurato, che prosegue davanti al giudice fornito di giurisdizione (nella specie, il giudice ordinario),la riassunzione avrebbe do- vuto avvenire con ricorso e non ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., con comparsa notificata alla controparte,poiché il giudi- zio davanti alle [OSCURATO:PERSONA] si propone con ricorso e, comunque, in virtù del principio di diritto affermato da questa stessa Corte, secondo il quale «l’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattiva- zione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassun- zione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria» (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 –01).

Il motivo è infondato.

Oggetto del presente giudizio è una opposizione esecutiva, se- gnatamente – per quanto ancora in questa sede rilevi – una opposizione all’esecuzione, cioè una controversia senza dubbio soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, come del resto accertato all’esito della incontestata dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario (non potrebbe, del resto, ri- tenersi ammissibile l’appello del ricorrente in relazione ad even- tuali motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c.).

Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Ai sensi dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giu- dice civile, contabile, amministrativo o (come nella specie) tri- butario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempe- stiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giu- risdizione, «la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in rela- zione al rito applicabile».

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, inoltre, in linea generale, tutti gli atti di riassunzione del giudizio ordinario da- vanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una deter- minata fase processuale, così come quelli di introduzione del giudizio stesso o di un diverso grado di esso e, in particolare, quelli relativi alle opposizioni esecutive, vanno effettuati me- diante la forma prevista per il relativo atto introduttivo, in ra- gione del rito applicabile.

Diconseguenza, laddove sia prevista la forma dell’atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso,l’atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017, Rv. 644082 –01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 –01; Sez. 3, Sentenza n. 38323 del 03/12/2021, Rv. 663432 –01; Sez.

L, Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022, Rv. 665335 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023, Rv. 667141 -01).

Nella specie, non è in discussione che il rito applicabile, trattan- dosi di opposizione all’esecuzione in materia di spese di giusti- zia, sia quello ordinario, non risultando e non essendo del resto neanche dedotto che, in virtù della materia oggetto dell’oppo- sizione, vi siano i presupposti per l’applicazione di un rito spe- ciale che preveda la forma del ricorso per la sua introduzione.

Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Ne consegue che la riassunzione del giudizio da parte del Mi- lano, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avrebbe certamente dovuto avvenire con atto di ci- tazione notificato alla controparte ed essa, essendo avvenuta con ricorso non notificato nel termine perentorio all’uopo fis- sato, deve ritenersi effettivamente tardiva, a nulla rilevando che si trattidalla prosecuzione del medesimo processo, in ori- gineinstaurato erroneamente davanti al giudice tributario.

Né possono ritenersi applicabili i principi enunciati da questa Corte (in particolare, da Cass., Sez.

L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 – 01 ) e invocati dal ricorrente, con riguardo alla particolare ipotesi della « riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente», ipotesi nella specie non ricorrente, trattandosi di riassunzione da effettuarsi davanti a giudice diverso e, anzi, addirittura a diversa giurisdizione.

Va, infine , precisato che non è possibile nella presente sede neanchevalutare se vi fossero i presupposti per una eventuale “conversione” dell’atto di riassunzione tardivo in un autonomo atto introduttivo di una nuova opposizione esecutiva.Non solo la questione non risulta posta neanche dallo stesso ricorrente ma, d’altra parte, non è specificamente allegata, mediante il necessario richiamo al contenuto degli atti rilevanti, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la sussistenza di tutti i suddetti presupposti, come individuati nella giurisprudenza di questa Corte.T ra questi, oltre alla «presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo “ex novo”», vi è anche «una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio pro- cessuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito» (cfr. Cass.,Sez.

L, Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019, Rv. 655515 – 01 ), il che nella specie pare, anzi, addirittura doversi Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 escludere, emergendo dalla stessa sentenza impugnata che«le parti convenute (odierne appellate) nel costituirsi tardivamente ai sensi dell’art. 166 c.p.c. alla prima udienza del 6.03.2013 hanno eccepito in via pregiudiziale (oltre che l’incompetenza del giudice adito) la tardività della riassunzione)». 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazioneex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 156 e 166 c.p.c. ».

Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe escluso l’ef- fetto sanante dell’avvenuta costituzione delle parti opposte, in relazione alla tardività della riassunzione, solo perché la pre- detta costituzione sarebbe stata tardiva.Sostiene che la sana- toria dei vizi dell’atto introduttivo derivante della costituzione del convenuto non richiede affatto la tempestività della costitu- zione stessa.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie adeguatamente la ratio decidendi della statuizione impugnata, che comunque risulta conforme a diritto.

La corte d’appello non ha affatto ritenuto che la costituzione delle parti opposte non avesse “sanato” l’estinzione del giudizio determinatasi in conseguenza della sua tardiva riassunzione, ma che la pretesa sanatoria del relativo vizio non potesse ope- rare, semplicemente in virtù del fatto che, nel costituirsi, le parti opposte avevano eccepito in via pregiudiziale proprio l’estinzione del giudizio per la sua tardiva riassunzione.

Precisato, sul punto, che – in linea generale – la costituzione del convenuto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sana i vizi della ci- tazione,ma non determina certamente il venir meno dell’estin- zione del giudizio, laddove se ne siano già verificati i presuppo- sti, soprattutto se, nel costituirsi, il convenuto stesso abbia ec- cepito tale estinzione, è sufficiente ribadire, sul punto, che, come giàchiarito, la proposizione dell’eccezione di estinzione è da ritenere sufficiente anche ad impedire la eventuale Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 conversionedell’atto di riassunzione tardivo in autonomo atto introduttivo di una nuova opposizione esecutiva. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrent i , liquidan- dole in complessivi € 4.300,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente RISCOSSIONE A [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5990 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5990del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62H23 F912L ) rappresentato e difeso dagli avvocat i Marco C ucurachi (C.F.: CCRMRC 69L05 G813H ) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CSN GNN80T27 G813L ) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.:06363391001) , in per- sona del Direttore, legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentate e difes e dall’ A vvocat ura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1136/2022, pubblicatain data 7 settembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione Equi- talia Cerit S.p.A.(cui è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 –Riscossione), per crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle En- trate, a titolo di spese di giustizia, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la quale ha dichiaratoil proprio difetto di giurisdizione, con fissazione deltermine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per riassu- mere il giudizio dinanzi alla competente [OSCURATO:PERSONA]- dinaria. Il giudizio è stato riassunto dal Milano davanti al Tribunale di Salerno, che ha ne ha dichiarato l’estinzione per la tardività di tale riassunzione. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Milano, sulla base di duemotivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e l’Agenzia delle Entrate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazioneex art. 360, n. 3, c.p.c. dell’ art. 307 c.p.c. in relazione all’art.156 c.p.c. ». Si premette che è pacifico che il ricorrente ha riassunto il giu- dizio davanti al Tribunale di Salerno con ricorso depositato en- tro il termine fissato dal giudice tributario, ma notificato oltre il predetto termine: la corte d’appello ha ritenuto la riassunzione tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere effettuata, entro il termine perentorio fissato,con comparsa notificata alle contro- parti, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., onde, ai fini del ri- spetto di quel termine, poteva avere rilievo esclusivamente la data di notificazione e non quella di deposito dell’atto di rias- sunzione. Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Per quanto è possibile comprendere dalla non chiarissima espo- sizione delle censure, secondo il ricorrente, poiché oggetto della riassunzione, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, è il medesimo processo originariamente in- staurato, che prosegue davanti al giudice fornito di giurisdizione (nella specie, il giudice ordinario),la riassunzione avrebbe do- vuto avvenire con ricorso e non ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., con comparsa notificata alla controparte,poiché il giudi- zio davanti alle [OSCURATO:PERSONA] si propone con ricorso e, comunque, in virtù del principio di diritto affermato da questa stessa Corte, secondo il quale «l’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattiva- zione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassun- zione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 –01). Il motivo è infondato. Oggetto del presente giudizio è una opposizione esecutiva, se- gnatamente – per quanto ancora in questa sede rilevi – una opposizione all’esecuzione, cioè una controversia senza dubbio soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, come del resto accertato all’esito della incontestata dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario (non potrebbe, del resto, ri- tenersi ammissibile l’appello del ricorrente in relazione ad even- tuali motivi di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c.). Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Ai sensi dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giu- dice civile, contabile, amministrativo o (come nella specie) tri- butario e, in generale, dei giudici speciali, ai fini della tempe- stiva riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giu- risdizione, «la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in rela- zione al rito applicabile». Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, inoltre, in linea generale, tutti gli atti di riassunzione del giudizio ordinario da- vanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una deter- minata fase processuale, così come quelli di introduzione del giudizio stesso o di un diverso grado di esso e, in particolare, quelli relativi alle opposizioni esecutive, vanno effettuati me- diante la forma prevista per il relativo atto introduttivo, in ra- gione del rito applicabile. Diconseguenza, laddove sia prevista la forma dell’atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso,l’atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12413 del 17/05/2017, Rv. 644082 –01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 22256 del 13/09/2018, Rv. 650592 –01; Sez. 3, Sentenza n. 38323 del 03/12/2021, Rv. 663432 –01; Sez. L, Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022, Rv. 665335 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023, Rv. 667141 -01). Nella specie, non è in discussione che il rito applicabile, trattan- dosi di opposizione all’esecuzione in materia di spese di giusti- zia, sia quello ordinario, non risultando e non essendo del resto neanche dedotto che, in virtù della materia oggetto dell’oppo- sizione, vi siano i presupposti per l’applicazione di un rito spe- ciale che preveda la forma del ricorso per la sua introduzione. Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 Ne consegue che la riassunzione del giudizio da parte del Mi- lano, dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avrebbe certamente dovuto avvenire con atto di ci- tazione notificato alla controparte ed essa, essendo avvenuta con ricorso non notificato nel termine perentorio all’uopo fis- sato, deve ritenersi effettivamente tardiva, a nulla rilevando che si trattidalla prosecuzione del medesimo processo, in ori- gineinstaurato erroneamente davanti al giudice tributario. Né possono ritenersi applicabili i principi enunciati da questa Corte (in particolare, da Cass., Sez. L, Sentenza n. 16166 del 09/06/2021, Rv. 661461 – 01 ) e invocati dal ricorrente, con riguardo alla particolare ipotesi della « riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente», ipotesi nella specie non ricorrente, trattandosi di riassunzione da effettuarsi davanti a giudice diverso e, anzi, addirittura a diversa giurisdizione. Va, infine , precisato che non è possibile nella presente sede neanchevalutare se vi fossero i presupposti per una eventuale “conversione” dell’atto di riassunzione tardivo in un autonomo atto introduttivo di una nuova opposizione esecutiva.Non solo la questione non risulta posta neanche dallo stesso ricorrente ma, d’altra parte, non è specificamente allegata, mediante il necessario richiamo al contenuto degli atti rilevanti, anche ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la sussistenza di tutti i suddetti presupposti, come individuati nella giurisprudenza di questa Corte.T ra questi, oltre alla «presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo “ex novo”», vi è anche «una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio pro- cessuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito» (cfr. Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 26768 del 21/10/2019, Rv. 655515 – 01 ), il che nella specie pare, anzi, addirittura doversi Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 escludere, emergendo dalla stessa sentenza impugnata che«le parti convenute (odierne appellate) nel costituirsi tardivamente ai sensi dell’art. 166 c.p.c. alla prima udienza del 6.03.2013 hanno eccepito in via pregiudiziale (oltre che l’incompetenza del giudice adito) la tardività della riassunzione)». 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazioneex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 156 e 166 c.p.c. ». Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe escluso l’ef- fetto sanante dell’avvenuta costituzione delle parti opposte, in relazione alla tardività della riassunzione, solo perché la pre- detta costituzione sarebbe stata tardiva.Sostiene che la sana- toria dei vizi dell’atto introduttivo derivante della costituzione del convenuto non richiede affatto la tempestività della costitu- zione stessa. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie adeguatamente la ratio decidendi della statuizione impugnata, che comunque risulta conforme a diritto. La corte d’appello non ha affatto ritenuto che la costituzione delle parti opposte non avesse “sanato” l’estinzione del giudizio determinatasi in conseguenza della sua tardiva riassunzione, ma che la pretesa sanatoria del relativo vizio non potesse ope- rare, semplicemente in virtù del fatto che, nel costituirsi, le parti opposte avevano eccepito in via pregiudiziale proprio l’estinzione del giudizio per la sua tardiva riassunzione. Precisato, sul punto, che – in linea generale – la costituzione del convenuto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sana i vizi della ci- tazione,ma non determina certamente il venir meno dell’estin- zione del giudizio, laddove se ne siano già verificati i presuppo- sti, soprattutto se, nel costituirsi, il convenuto stesso abbia ec- cepito tale estinzione, è sufficiente ribadire, sul punto, che, come giàchiarito, la proposizione dell’eccezione di estinzione è da ritenere sufficiente anche ad impedire la eventuale Ric. n. 5990/2023 –Sez. 3 – A d. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 conversionedell’atto di riassunzione tardivo in autonomo atto introduttivo di una nuova opposizione esecutiva. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrent i , liquidan- dole in complessivi € 4.300,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo
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