Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07495/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 106-30943/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio enovese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità e autosufficienza, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertirente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, nonché attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 106-30943/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio enovese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 393 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità e autosufficienza, tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertirente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, nonché attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.