Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2022
ECLI:EU:T:2022:737
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0698_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 novembre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE
(causa T‑698/16)
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Decesso di un ricorrente – Parziale non luogo a statuire – Competenze delle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti e della BCE all’interno del meccanismo di vigilanza unico – Parità di trattamento – Proporzionalità – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Sviamento di potere – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso divenuto privo di oggetto – Decesso del ricorrente e mancata riassunzione della causa da parte dei suoi aventi diritto – Non luogo a statuire
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 131, § 2)
(v. punto 20)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Assenza di incidenza diretta sugli azionisti di tale ente creditizio – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 23, 24)
3.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Sottoposizione dei soggetti meno significativi alla vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali – Accertamento dei fatti costitutivi delle violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio del denaro e di lotta contro il finanziamento del terrorismo – Competenze delle autorità nazionali – Revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio a motivo della violazione di tale normativa – Competenza esclusiva della Banca centrale europea (BCE)
(Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, considerando 28 e 29 e artt. 4, § 1, a) e 14, § 1 e 5; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, art. 83)
(v. punti 51-54, 65, 66, 162)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Adozione di decisione da parte della BCE fondata sulla sua valutazione delle circostanze pertinenti del caso di specie – Sindacato giurisdizionale da parte del giudice dell’Unione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, a), e 14, § 5]
(v. punti 90, 167, 168, 190, 246, 247)
5.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltati nell’ambito delle procedure di vigilanza prudenziale – Possibilità di presentare osservazioni sul progetto di decisione della Banca centrale europea (BCE) di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 48; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, 14, § 5 e 22, § 2; regolamento della Banca centrale europea n. 468/2014, artt. 31, 32, 81, § 2, e 82, § 3)
(v. punti 91,123-130, 135, 138, 139, 143, 144, 148, 169, 170, 266, 272, 273, 276, 277, 280-282, 296, 299, 313, 314)
6.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisione della Banca centrale europea (BCE) di revocare l’autorizzazione di un ente creditizio – Decisione abrogata e sostituita da una decisione di identico contenuto adottata nell’ambito del procedimento di riesame – Effetto retroattivo al momento in cui diventa vigente la decisione oggetto del riesame
(Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 7 e 8; regolamento de la Banca centrale europea n. 2014/360, artt. 9 e 1)
(v. punti 104-113)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie
Art. 296 del TFUE
(v. punti 155, 157, 325, 326, 330, 332)
8.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 5, § 4, TUE)
(v. punti 221, 222, 231)
9.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Necessità di rispettare il principio di legalità – Impossibilità di invocare un illecito commesso a favore di altri
(v. punti 235, 236, 238, 248)
10.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Certezza del diritto – Requisito di chiarezza e di precisione degli atti che producono effetti giuridici
(v. punti 252, 253, 258-260)
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso per la parte in cui è stato proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
2)
Il ricorso è respinto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] AS e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato, ad eccezione del sig. [OSCURATO:PERSONA], sono condannati alle spese.
4)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.