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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1966

Cassazione n. 17559/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COSTA D'AVORIO) il 01/01/1966 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, inerente alla mancata applicazione delle generiche, appare privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che la giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che di contro, sul punto non merita censura alcuna; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COSTA D'AVORIO) il 01/01/1966 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, inerente alla mancata applicazione delle generiche, appare privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che la giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che di contro, sul punto non merita censura alcuna; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 17559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris