CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 12511/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano, che ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando due motivi di ricorso, con i quali lamenta la nullità del provvedimento, per avere la Corte di appello diMilano trascurato l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire del difensore (primo motivo) e dell'imputato (secondo motivo). Il ricorrente rappresenta che l'udienza per la celebrazione del giudizio di appello - per cui era stata avanzata richiesta di trattazione orale - era fissata per il giorno 17 settembre 2025; sennonché, in data 2 settembre 2025, il ricorrente è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa circondariale di Verona, essendo stata sospesa la misura alternativa dell'affidamento in prova a lui applicata in luogo della pena della reclusione a lui irrogata all'esito di altro giudizio. L'udienza per la decisione sulla richiesta revoca della misura alternativa alla detenzione era stata fissata davanti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia proprio per il giorno 17 settembre 2025, vale a dire lo stesso giorno in cui era fissato il giudizio di appello. Il difensore del ricorrente ha documentato di avere rappresentato tali circostanze - con comunicazioni trasmesse a mezzo PEC - alla Cancelleria della Corte di appello di Milano e di avere chiesto di disporre un rinvio tanto per il legittimo impedimento del difensore e quanto per quello dell'imputato. È agli atti l'attestazione della cancelleria della Corte di Appello nella quale si dà atto della ricezione (in data 9 settembre 2025) dell'istanza di rinvio, corredata di allegati, e del suo inoltro al Collegio giudicante già in data 10 settembre 2025. (cfr. doc. 4- 5, allegati al ricorso). Sennonché, la Corte di appello di Milano, all'udienza del 17 settembre 2025, ha proceduto senza pronunciarsi sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore (sostituito da difensore prontamente reperibile ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.). Né il verbale di udienza (doc. 7 allegato al ricorso), né la sentenza impugnata affrontano - nemmeno per respingerla - la questione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire. 3. È non controverso che la detenzione per altra causa integri legittimo impedimento a comparire relativo alla persona dell'imputato e precluda la celebrazione del giudizio in sua assenza (per tutte, Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024, Lauro, Rv. 286507 - 01). È altresì non controverso che - seppure non in modo incondizionato - l'esistenza di un concomitante impegno professionale del difensore, anche ove sopravvenuto, possa integrare un legittimo impedimento a partecipare all'udienza. In tali casi, il giudice al quale è dedotta l'esistenza del legittimo impedimento a comparire è chiamato ad effettuare un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, all'esito del quale anche un impegno professionale sopravvenuto può anche essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 2277744 - 01; Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 - 01). Nel caso di specie, il difensore del ricorrente - che nel giudizio celebrato dalla Corte di appello di Milano era sottoposto a misure cautelari non custodiali - era chiamato ad assistere, nel concomitante procedimento penale, una persona sottoposta a misura privativa della libertà personale (peraltro, come detto, lo stesso ricorrente). La Corte di appello di Milano non ha valutato l'istanza di rinvio tempestivamente proposta dal difensore e, dunque, non ha effettuato il necessario bilanciamento tra interessi potenzialmente confliggenti nei termini anzidetti. 4. Ne discende che - con riferimento ad ambedue i profili dedotti coi motivi di ricorso - la sentenza impugnata è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: tanto sotto il profilo del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, quanto con riferimento alla mancata valutazione del legittimo impedimento del difensore. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la celebrazione del giudizio di appello. P P.Q.M