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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 32590/2022

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496/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10496/2021 R.G. proposto da S.A.C.

SOCIET À [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 10496/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. st. di Catania, n. 2918/5/2021depositata in data 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia, sez. st. di Catania, rigettò l’appello propost o dalla S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] o Catania s.p.a. avverso l a sentenzan. 2629/2015 della C.T.P. di C atania , che aveva respinto il ricorso della società stessa avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 59 d.lgs. n. 504/1995, con cui le si era contestato l’esercizio di officina di energia elettrica per farne rivendita, per gli anni d’imposta 2006-2009; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò in particolare il giudice d’appello che , nella stessa data della propria decisione , era stato accolto il gravame dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della C.T.P. etnea che aveva a suo tempo annullato l’atto di recupero a tassazione dell’addizionale provinciale,scaturente dal medesimo p.v.c. posto a base dell’atto di irrogazione delle sanzioni; aggiunseche l’appello concernente queste ultime non poteva in ogni caso trovare accoglimento, atteso che era emerso che la società forniva a titolo oneroso energia elettrica ai soggetti che opera no nell’aerostazione, svolgenti essi o meno attività commerciale, sicché questi andavano considerati quali consumatori finali, con la conseguenza che la società si configuravacome venditore, così resta ndo assoggettata al pagament o dell e accis e e dell’addizionale; N. 10496/21 R.G. avverso detta sentenza, S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motiv o , illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per aver reso la C.T.R. una motivazione meramente apparente; ciò, in particolare, sia per aver fatto riferimento ad altra sentenza resa inter partesnella medesima data, ma non identificata, senza peraltro argomentare sul ritenuto collegamento con la decisione così resa; sia per aver apoditticamente affermato che la società andava qualificata come venditore, nei confronti degli altri operatori aeroportuali, laddove invece essa –in base ai contratti con i sub- concessionari delle aree –si limitava a fornire le aree “chiavi in mano”, in particolare ribaltando sugli stessi, proporzionalmente, i costi di acquisto dell’energia, senza alcun margine di guadagno; sia, infine , per aver perentoriamente assimilato attività assai diversificate,essendosi unitariamente considerate, ai fini che interessano, quelle connesse al funzionamento dello scalo, nonché quelle dedite ad attività commerciale a scopo di lucro; 1.2 –preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di autosufficienza, per essersi la ricorrente limitata – nella prospettiva dell’Agenzia delle Dogane – a riportare nell’esposizione in fatto lo svolgimento del processo come operato dalla sentenza impugnata, senza nulla dire riguardo agli originari motivi di doglianza, né tantomeno a quelli di appello, N. 10496/21 R.G. né più in generale riguardo alle difese assunte dalle parti nell’ambito dei gradi di merito; il ricorso, infatti, risponde pienamente ai dettami di contenuto-forma prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c.; anzitutto, l’esposizione contenuta in ricorso (da valutarsi non solo riguardo alla parte che precede l’unico articolato motivo, ma anche a quanto in quest’ultimo indicato)è del tutto idonea allo scopo , giacché la funzione del requisito di cui al n. 3 della citata disposizione codicistica consiste nel consentire alla Corte di cassazione di “percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, esattamente, Cass. n. 593/2013, in motivazione); d’altra parte, la stessa lettura del mezzo testimonia la piena congruenza dell’esposizione con il requisito di specificità della censura, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., noto essendo che esso “richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); 1.3 – ciò posto, il motivo non può trovare accoglimento , in ogni sua articolazione; N. 10496/21 R.G. quanto alla prima- co ncernente la pretesa inidoneità del rimando , operato dalla C.T.R.,alla coeva decisione adottata da quel Collegio sulla debenza dell’imposta, sia per non essere identificabilela pronuncia, sia per non essere la stessa passata ancora in giudicato, sia per non aver il giudice d’appello mostrato di effettuare alcuna apprensione critica d elle statuizioni ivi contenute , con conseguente mancata ostensione delle relative ragioni nell’ambito della sentenza qui impugnata- si osserva che il riferimento alla decisione adottata in pari data è operato dal giudice d’appello non tanto e non solo per giustificare le ragioni intrinseche della decisione (infatti, subito dopo offertein via esplicita, come pure riconosce la ricorrente), ma principalmente inrisposta ad uno specifico rilievo mosso dalla società con l’atto d’appello; col gravame, infatti, la SAC aveva censurato la decisione di primo grado sulle sanzioni, adottata nel 2015, per non essersi la stessa adeguataalla precedente sentenza del 2014, con cui la C.T.P. etnea – nel giudizio parallelo - aveva annullato l’avviso di pagamento per il recupero dell’imposta; conseguenziale è stata dunque l’affermazione della C.T.R., in primis, volta a disattendereuna tale richiesta, non giustificata anche alla luce della intervenuta riforma di quella decisione, da essa adottata coevamentenell’altro giudizio; la censura, quindi, è infondata; 1.4 –inammissibile si rivela, poi, il secondo profilodel mezzo , con cui si lamenta l’apoditticità dell’affermazione della C.T.R. secondo cui la SAC “fornisce a titolo oneroso (con emissione della relativa fattura) energia elettrica ai soggetti economici operantinell’ambito dell’aerostazione”; N. 10496/21 R.G. infatti, a ben vedere, la società si duole non tanto dell’affermazione in sé (del resto, riconosciuta nei suoi contorni fattuali dalla stessa società sin dal l’atto introduttivo, nella parte riportata in ricorsoalle pp. 8- 10, pacifico essendo che essaconcede ai sub-concessionari delle aree aeroportuali la fruizione delle aree stesse “chiavi in mano”, ricomprendendo anche i costi di energia elettrica erogatale dai propri fornitori ed esigendo dagli stessi sub-concessionari il relativo pagamento, seppur negando il conseguimento di alcun profitto ) , quanto piuttosto della “vestizione”giuridica che di questi fatti ha offerto la C.T.R. etnea; in altre parole, nella prospettazione della SAC, la motivazione in parola sarebbe apodittica perchéla C.T.R. non spiega ciò che costituisce il punto nodale della controversia, ossia la sua qualifica di venditrice a titolo oneroso di energia elettrica; com’è evidente, quello qui denunciato non è però affatto un vizio motivazionale, ma un vizio c.d. di sussunzione, giacché la doglianza sollevata dalla società attiene, in realtà, al fatto che il proprio operato è stato inquadrato dal giudice d’appello nell’ambito della fattispecie “cessione di energia elettrica a titolo oneroso”, senza però averne le caratteristiche: si nega, infatti, che vi sia cessione di energia, ed anche che ciò avvenga a titolo oneroso, non conseguendosi alcun profitto al riguardo; la censura, quindi, si rivela al fondo inammissibile, perché avrebbe dovuto proporsi non già con la denuncia della pretesa apoditticità dell’affermazione in discorso, bensì sub specie di falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., disposizione (in tesi) applicata ad una fattispecie non pertinente; N. 10496/21 R.G. è ben noto, infatti, che il vizio motivazionale –anche avuto riguardo ai limiti in cui esso è ancora proponibile in questa sede di legittimità (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014) – attiene propriamente non già all’interpretazione delle norme giuridiche, bensì alla stessa ricostruzione della fattispecie, attività di norma riservata al giudice del merito (si veda, ex plurimis , Cass. n. 24155/2017) : pertanto, ove i fatti siano in sé incontroversi (come nella specie), l’inquadramento che di essi fa il giudice del merito non attiene propriamente al piano motivazionale, bensì all’interpretazione e all’applicazione della norma giuridica, ed il relativo vizio deve essere denunciato, in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non già ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, non potendo al riguardo configurarsi alcuna nullità processuale, ma semmai un error in iudicando; quanto precede vale, a ben vedere, anche in relazione alla pretesa non pertinenza di quella giurisprudenza di legittimità cui si riferisce la C.T.R. nella motivazione stessa, riguardo al contenzioso che ha interessato la società che gestisce l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ciò attenendo all’evidenza al piano della mera interpretazione della normativa di riferimento; da quanto precede, resta in definitiva confermato che la censura, per come proposta, è inammissibile; 1.5 – stessa sorte segue anche l’ultimo profilo agitato dalla ricorrente , seppur in subordine, ossia quello relativo alla indebita assimilazione tra fruito ri finali dell’energia elettrica (cioè, sia quelli dediti ad attività commerciale, sia quelli dediti a fornire servizi essenziali); N. 10496/21 R.G. infatti, anche qui, può osservarsi che l’assimilazione operata dalla C.T.R. attiene non già alla ricostruzione della fattispecie, bensì alle conseguenze giuridiche che essa ne ha tratto e che, a dire della SAC, sarebbero rimaste prive di spiegazione, oltre che illogiche: ancora una volta, dunque, si tratta di rilievi che investono l’interpretazione e l’applicazione della norma giuridica, sicché anche il profilo in discorso si rivela inammissibile; 3.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
496/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10496/2021 R.G. proposto da S.A.C. SOCIET À [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 10496/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. st. di Catania, n. 2918/5/2021depositata in data 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Sicilia, sez. st. di Catania, rigettò l’appello propost o dalla S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] o Catania s.p.a. avverso l a sentenzan. 2629/2015 della C.T.P. di C atania , che aveva respinto il ricorso della società stessa avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni ex art. 59 d.lgs. n. 504/1995, con cui le si era contestato l’esercizio di officina di energia elettrica per farne rivendita, per gli anni d’imposta 2006-2009; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò in particolare il giudice d’appello che , nella stessa data della propria decisione , era stato accolto il gravame dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della C.T.P. etnea che aveva a suo tempo annullato l’atto di recupero a tassazione dell’addizionale provinciale,scaturente dal medesimo p.v.c. posto a base dell’atto di irrogazione delle sanzioni; aggiunseche l’appello concernente queste ultime non poteva in ogni caso trovare accoglimento, atteso che era emerso che la società forniva a titolo oneroso energia elettrica ai soggetti che opera no nell’aerostazione, svolgenti essi o meno attività commerciale, sicché questi andavano considerati quali consumatori finali, con la conseguenza che la società si configuravacome venditore, così resta ndo assoggettata al pagament o dell e accis e e dell’addizionale; N. 10496/21 R.G. avverso detta sentenza, S.A.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motiv o , illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per aver reso la C.T.R. una motivazione meramente apparente; ciò, in particolare, sia per aver fatto riferimento ad altra sentenza resa inter partesnella medesima data, ma non identificata, senza peraltro argomentare sul ritenuto collegamento con la decisione così resa; sia per aver apoditticamente affermato che la società andava qualificata come venditore, nei confronti degli altri operatori aeroportuali, laddove invece essa –in base ai contratti con i sub- concessionari delle aree –si limitava a fornire le aree “chiavi in mano”, in particolare ribaltando sugli stessi, proporzionalmente, i costi di acquisto dell’energia, senza alcun margine di guadagno; sia, infine , per aver perentoriamente assimilato attività assai diversificate,essendosi unitariamente considerate, ai fini che interessano, quelle connesse al funzionamento dello scalo, nonché quelle dedite ad attività commerciale a scopo di lucro; 1.2 –preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di autosufficienza, per essersi la ricorrente limitata – nella prospettiva dell’Agenzia delle Dogane – a riportare nell’esposizione in fatto lo svolgimento del processo come operato dalla sentenza impugnata, senza nulla dire riguardo agli originari motivi di doglianza, né tantomeno a quelli di appello, N. 10496/21 R.G. né più in generale riguardo alle difese assunte dalle parti nell’ambito dei gradi di merito; il ricorso, infatti, risponde pienamente ai dettami di contenuto-forma prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c.; anzitutto, l’esposizione contenuta in ricorso (da valutarsi non solo riguardo alla parte che precede l’unico articolato motivo, ma anche a quanto in quest’ultimo indicato)è del tutto idonea allo scopo , giacché la funzione del requisito di cui al n. 3 della citata disposizione codicistica consiste nel consentire alla Corte di cassazione di “percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, esattamente, Cass. n. 593/2013, in motivazione); d’altra parte, la stessa lettura del mezzo testimonia la piena congruenza dell’esposizione con il requisito di specificità della censura, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., noto essendo che esso “richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021); 1.3 – ciò posto, il motivo non può trovare accoglimento , in ogni sua articolazione; N. 10496/21 R.G. quanto alla prima- co ncernente la pretesa inidoneità del rimando , operato dalla C.T.R.,alla coeva decisione adottata da quel Collegio sulla debenza dell’imposta, sia per non essere identificabilela pronuncia, sia per non essere la stessa passata ancora in giudicato, sia per non aver il giudice d’appello mostrato di effettuare alcuna apprensione critica d elle statuizioni ivi contenute , con conseguente mancata ostensione delle relative ragioni nell’ambito della sentenza qui impugnata- si osserva che il riferimento alla decisione adottata in pari data è operato dal giudice d’appello non tanto e non solo per giustificare le ragioni intrinseche della decisione (infatti, subito dopo offertein via esplicita, come pure riconosce la ricorrente), ma principalmente inrisposta ad uno specifico rilievo mosso dalla società con l’atto d’appello; col gravame, infatti, la SAC aveva censurato la decisione di primo grado sulle sanzioni, adottata nel 2015, per non essersi la stessa adeguataalla precedente sentenza del 2014, con cui la C.T.P. etnea – nel giudizio parallelo - aveva annullato l’avviso di pagamento per il recupero dell’imposta; conseguenziale è stata dunque l’affermazione della C.T.R., in primis, volta a disattendereuna tale richiesta, non giustificata anche alla luce della intervenuta riforma di quella decisione, da essa adottata coevamentenell’altro giudizio; la censura, quindi, è infondata; 1.4 –inammissibile si rivela, poi, il secondo profilodel mezzo , con cui si lamenta l’apoditticità dell’affermazione della C.T.R. secondo cui la SAC “fornisce a titolo oneroso (con emissione della relativa fattura) energia elettrica ai soggetti economici operantinell’ambito dell’aerostazione”; N. 10496/21 R.G. infatti, a ben vedere, la società si duole non tanto dell’affermazione in sé (del resto, riconosciuta nei suoi contorni fattuali dalla stessa società sin dal l’atto introduttivo, nella parte riportata in ricorsoalle pp. 8- 10, pacifico essendo che essaconcede ai sub-concessionari delle aree aeroportuali la fruizione delle aree stesse “chiavi in mano”, ricomprendendo anche i costi di energia elettrica erogatale dai propri fornitori ed esigendo dagli stessi sub-concessionari il relativo pagamento, seppur negando il conseguimento di alcun profitto ) , quanto piuttosto della “vestizione”giuridica che di questi fatti ha offerto la C.T.R. etnea; in altre parole, nella prospettazione della SAC, la motivazione in parola sarebbe apodittica perchéla C.T.R. non spiega ciò che costituisce il punto nodale della controversia, ossia la sua qualifica di venditrice a titolo oneroso di energia elettrica; com’è evidente, quello qui denunciato non è però affatto un vizio motivazionale, ma un vizio c.d. di sussunzione, giacché la doglianza sollevata dalla società attiene, in realtà, al fatto che il proprio operato è stato inquadrato dal giudice d’appello nell’ambito della fattispecie “cessione di energia elettrica a titolo oneroso”, senza però averne le caratteristiche: si nega, infatti, che vi sia cessione di energia, ed anche che ciò avvenga a titolo oneroso, non conseguendosi alcun profitto al riguardo; la censura, quindi, si rivela al fondo inammissibile, perché avrebbe dovuto proporsi non già con la denuncia della pretesa apoditticità dell’affermazione in discorso, bensì sub specie di falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., disposizione (in tesi) applicata ad una fattispecie non pertinente; N. 10496/21 R.G. è ben noto, infatti, che il vizio motivazionale –anche avuto riguardo ai limiti in cui esso è ancora proponibile in questa sede di legittimità (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) – attiene propriamente non già all’interpretazione delle norme giuridiche, bensì alla stessa ricostruzione della fattispecie, attività di norma riservata al giudice del merito (si veda, ex plurimis , Cass. n. 24155/2017) : pertanto, ove i fatti siano in sé incontroversi (come nella specie), l’inquadramento che di essi fa il giudice del merito non attiene propriamente al piano motivazionale, bensì all’interpretazione e all’applicazione della norma giuridica, ed il relativo vizio deve essere denunciato, in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non già ai sensi del n. 4 della stessa disposizione, non potendo al riguardo configurarsi alcuna nullità processuale, ma semmai un error in iudicando; quanto precede vale, a ben vedere, anche in relazione alla pretesa non pertinenza di quella giurisprudenza di legittimità cui si riferisce la C.T.R. nella motivazione stessa, riguardo al contenzioso che ha interessato la società che gestisce l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], ciò attenendo all’evidenza al piano della mera interpretazione della normativa di riferimento; da quanto precede, resta in definitiva confermato che la censura, per come proposta, è inammissibile; 1.5 – stessa sorte segue anche l’ultimo profilo agitato dalla ricorrente , seppur in subordine, ossia quello relativo alla indebita assimilazione tra fruito ri finali dell’energia elettrica (cioè, sia quelli dediti ad attività commerciale, sia quelli dediti a fornire servizi essenziali); N. 10496/21 R.G. infatti, anche qui, può osservarsi che l’assimilazione operata dalla C.T.R. attiene non già alla ricostruzione della fattispecie, bensì alle conseguenze giuridiche che essa ne ha tratto e che, a dire della SAC, sarebbero rimaste prive di spiegazione, oltre che illogiche: ancora una volta, dunque, si tratta di rilievi che investono l’interpretazione e l’applicazione della norma giuridica, sicché anche il profilo in discorso si rivela inammissibile; 3.1 -in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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