Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 36009/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza che l'ha dichiarato responsabile di tentativo di furto aggravato.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo, mancanza della condizione di procedibilità per assenza di querela; con il secondo motivo, violazione dell'art. 530 secondo comma cod. proc. pen., con il terzo motivo, violazione di legge in ordine alla valutazione alla stregua di prova della annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di Melfi. 2.11 ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

E' in atti la querela proposta da [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di essere stabile utilizzatrice, pertanto detentore qualificato, della vettura intestata alla madre [OSCURATO:PERSONA].

Nell'atto di querela è altresì contenuta la espressa richiesta di punizione dei colpevoli (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342).

Il secondo motivo, con il quale si lamenta che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 530, secondo comma cod. proc. pen, è del tutto generico, in quanto non oppone alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte, con motivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta, sottolinea la piena concordanza degli elementi a carico del ricorrente, costituiti dalle testimonianze rese dai testimoni oculari e dalle risultanze dell'esame delle telecamere di sorveglianza, trasfuse nella annotazione di servizio, rilevando che detta annotazione era stata ritualmente acquisita in forza del rito abbreviato ed argomentandone diffusamente la relativa valutazione nel complessivo compendio indiziario esaminato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza che l'ha dichiarato responsabile di tentativo di furto aggravato. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, mancanza della condizione di procedibilità per assenza di querela; con il secondo motivo, violazione dell'art. 530 secondo comma cod. proc. pen., con il terzo motivo, violazione di legge in ordine alla valutazione alla stregua di prova della annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di Melfi. 2.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' in atti la querela proposta da [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di essere stabile utilizzatrice, pertanto detentore qualificato, della vettura intestata alla madre [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto di querela è altresì contenuta la espressa richiesta di punizione dei colpevoli (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342). Il secondo motivo, con il quale si lamenta che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 530, secondo comma cod. proc. pen, è del tutto generico, in quanto non oppone alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte, con motivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta, sottolinea la piena concordanza degli elementi a carico del ricorrente, costituiti dalle testimonianze rese dai testimoni oculari e dalle risultanze dell'esame delle telecamere di sorveglianza, trasfuse nella annotazione di servizio, rilevando che detta annotazione era stata ritualmente acquisita in forza del rito abbreviato ed argomentandone diffusamente la relativa valutazione nel complessivo compendio indiziario esaminato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36009/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris