CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 1955
Cassazione n. 38320/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1955 avverso la sentenza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi ljannullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'appello, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto, così riformando la pronuncia resa in primo grado dal Giudice di pace, il quale aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 582, per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, lesioni giudicate guaribili in giorni otto. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la testimonianza resa dalla persona offesa fosse inutilizzabile in quanto il Civiletto era, al contempo, persona offesa nel procedimento de quo e indagato per reato connesso, posto in essere ai danni del Cipolla nel medesimo contesto fattuale: pertanto, prima di assumere l'ufficio di testimone assistito, egli avrebbe dovuto ricevere gli avvisi previsti dall'art. 64 del codice di rito, che non risultano essere stati forniti. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe in tal modo violato l'art. 7 del d. Igs. n. 274/2000, che, in deroga rispetto alla disciplina ordinaria sulla connessione, limita i casi di connessione a due sole ipotesi (quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione; se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione o omissione), nessuna delle quali ricorre nel caso di specie. In ogni caso, anche a voler ritenere la connessione tra il procedimento de quo e quello celebrato a parti invertite (Civiletto indagato per lesioni nei confronti di Cipolla), osserva la difesa che al Civiletto era stato fornito l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., come risulta dal verbale d'udienza del 9 febbraio 2018 inerente al procedimento penale nel quale il Civiletto era persona imputata e il Cipolla persona offesa. Pertanto, poiché l'escussione del ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento collegato, è avvenuta in data 9 febbraio 2018, mentre l'escussione dello stesso, in qualità di persona offesa, è avvenuta successivamente (il 21 marzo 2018), non era necessario che il Giudice di pace fornisse al Civiletto l'avvertimento ex art. 64 del codice di rito. Nota infine il ricorrente come Giudice di pace non fosse comunque a conoscenza della pendenza del connesso procedimento, avendone appreso notizia soltanto in data 11 dicembre 2019, data dell'emissione della sentenza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio; le conclusioni scritte della difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha chiesto la reiezione del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479 - 01) In questa prospettiva, il legame che giustifica l'applicabilità della disciplina processuale della quale si tratta non si identifica nei casi che, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 274 del 2000, giustificano il simultaneus processus dinanzi al giudice di pace, essendo evidentemente diverse le finalità delle regole in tema di competenza e quelle di garanzie nell'assunzione della prova dichiarativa. D'altra parte, è del tutto irrilevante l'avviso dato in altro processo. Il cenno all'assenza di conoscenza del procedimento collegato da parte del Giudice di pace è, infine, assolutamente assertivo. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25/05/2023