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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09182/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10853/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1873/2016, depositata il 25 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; tÌr Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1873/2016, depositata il 25 ottobre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dalla stessa odierna ricorrente proposto, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di avvisi di accertamento, - emessi per il recupero a tassazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dalla contribuente relativamente alle annualità dal 2006 al 2009, - dichiarando che gli importi liquidati non erano soggetti ad Iva.

2. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.[OSCURATO:PERSONA]

1. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione che è stata notificata a controparte, rappresentando di non aver più interesse alla decisione del ricorso posto che, tra le parti, si è perfezionata definizione transattiva della lite contestata.

La.rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.

2. - Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).

3. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione espressa dalla controricorrente.

Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10853/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1873/2016, depositata il 25 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; tÌr Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1873/2016, depositata il 25 ottobre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dalla stessa odierna ricorrente proposto, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto le impugnazioni di avvisi di accertamento, - emessi per il recupero a tassazione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) dovuta dalla contribuente relativamente alle annualità dal 2006 al 2009, - dichiarando che gli importi liquidati non erano soggetti ad Iva. 2. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] 1. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione che è stata notificata a controparte, rappresentando di non aver più interesse alla decisione del ricorso posto che, tra le parti, si è perfezionata definizione transattiva della lite contestata. La.rinuncia è stata accettata dalla controricorrente. 2. - Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857). 3. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio, e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all'adesione espressa dalla controricorrente. Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] d [OSCURATO:PERSONA]
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