CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 1955
Cassazione n. 04236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/1955 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1960 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - tUrtittstil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] LiCh -ha concluso chiedendo — _ udito il difensore \ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 20 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 2 e 223, comma 1 e 2, n. 2, 219 comma 2, n. 1, legge fall. (bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta impropria, bancarotta fraudolenta documentale), limitatamente alla bancarotta documentale ed impropria per Zucchini e alla bancarotta documentale e distrattiva, soltanto in relazione al versamento della somma di euro 28.000,00 per Pasquali, con pena di anni quattro di reclusione e pene accessorie di legge, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. e con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta. 1.1.Si tratta delle vicende relative alla società Progeny s.p.a. (già s.r.I.), dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 28 novembre 2013, contestate a Pasquali nella veste di amministratore di diritto, dal 9 luglio 2013 e poi quale liquidatore, nonché a Zucchini quale amministratore di diritto dall'istituzione dell'ente sino al 9 luglio 2013. 2. Avverso la descritta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando [OSCURATO:PERSONA], cinque vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 216 legge fall, sotto l'aspetto dell'assenza della condotta e del dolo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. Alla redazione delle scritture era preposto lo Zucchini, in carica sino al 8 luglio 2013, il quale non avrebbe trasferito al nuovo amministratore i libri contabili. Peraltro, la società, in quel momento, era in una fase di carenza di gestione tanto che sarà avviata alla liquidazione coatta, dopo essere stata trasformata in cooperativa. L'importante posta passiva, derivante da omissioni contributive e previdenziali, non potrebbe ascriversi al ricorrente perché non formata nei sei mesi di durata della sua carica. Inoltre, Pasquali non avrebbe compiuto alcun atto gestorio. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo e al nesso causale circa la determinazione dell'evento del reato di bancarotta documentale. Non vi sarebbe motivazione sull'elemento psicologico del reato, a fronte della mancata consegna di scritture da parte del precedente amministratore. Ove si ravvisasse l'obbligo di costituirle ex novo, regolarizzando la contabilità, la condotta deve essere sussunta, a parere del ricorrente, nella previsione di cui all'art. 217 legge fall. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà tra la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e la pronunciata assoluzione per bancarotta impropria per non aver commesso il fatto.La Corte territoriale reputa Pasquali non cd. testa di legno, perché esperto e consapevole del proprio ruolo formale. L'accertamento delle condotte di sottrazione Iva e contributi previdenziali da parte della Guardia di finanza riguarda, però, tutto il periodo in cui era amministratore di diritto lo Zucchini, con mancate registrazioni e tenuta della contabilità finalizzata a condotta dalla quale Pasquali è stato assolto. Dunque, non si comprende la condanna per bancarotta documentale. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli art. 192 e 530 cod. proc. pen. quanto alla bancarotta per distrazione di euro 28.000,00. La distrazione del bonifico in favore della società lussemburghese non può ascriversi, secondo il ricorso, a Pasquali che non gestiva conti correnti, non aveva la password bancaria dell'ente, non frequentava uffici amministrativi della società. Né può trarsi fonte della responsabilità dalla mancanza di giustificazioni sul disposto bonifico, trattandosi di disposizione avvenuta all'insaputa dell'amministratore formale. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Vi sarebbe disparità di trattamento rispetto allo Zucchini cui è irrogata identica pena. La sottoscrizione della mobilità per i dipendenti era, per il Pasquali, un atto dovuto dal quale non può farsi discendere il giudizio negativo che ne ha tratto la Corte territoriale. Per la mancata presenza di registrazioni contabili si fa osservare che, fino al 22 giugno 2013 e alla data dell'assunzione della carica di Pasquali, la società non aveva operato e non vi erano scritture da registrare. Né può aderirsi al ragionamento della Corte che, per escludere la circostanza attenuante speciale, assume che occorre fare riferimento al complesso degli atti fraudolenti compiuti per la contestazione della bancarotta documentale, non per il segmento della condotta di chi invoca il beneficio, violando così il principio della personalità della responsabilità penale. 3. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si devolvono tre vizi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 12, lett. c), 16 e 17 cod. proc. pen. circa il giudice territorialmente competente, con correlato vizio di motivazione. La motivazione sulla competenza per territorio è errata in diritto e, comunque, viziata. La Corte territoriale prima richiama le Sezioni Unite di questa Corte sulla previsione di cui agli artt. 12 lett. c) e 16 cod. proc. pen., per poi discostarsene (Sez. U n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223). La Corte territoriale assume che la fallita faceva parte di un gruppo di società, usate per commettere reati di natura fiscale e che la bancarotta non si pone in relazione al delitto associativo per il quale si procede a Bologna, né i reati fine sono inseriti in un medesimo disegno criminoso, tanto da porte dire che, in questo contesto, il reato di bancarotta per il quale si procede a carico di Zucchini era ab origine ideato. Si ripete, poi, lo stesso concetto in altro punto della motivazione e, infine, si reputa di non poter applicare l'art. 17 cod. proc. pen. sulla riunione (non invocato dalla difesa e ripreso dal ragionamento del Tribunale di Milano) perché i procedimenti si trovavano in grado diverso. La difesa : -esclude di aver mai chiesto la riunione dei procedimenti, essendosi limitata ad eccepire sin dall'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio; -richiama l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia sopra indicata, nonché la pronuncia del più autorevole consesso, ric. Taricco, per la quale non necessita, ai fini della competenza derivante da connessione, che i procedimenti si trovino nello stesso stato e grado; -rileva che, diversamente dalla separazione e riunione dei procedimenti, gli artt. 12-16 cod. proc. pen., disciplinano i criteri di individuazione della competenza; -esclude che, per la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., non necessita che gli autori dei diversi reati siano gli stessi; -afferma che la copiosa documentazione che attesterebbe l'esistenza della connessione teleologica tra reati, proveniente dai diversi procedimenti penali incardinati presso diverse autorità non è stata esaminata dalla Corte territoriale. Si assume che si procede per un sodalizio al cui vertice si colloca il concorrente Foroni, unitamente ad altri associati, che realizzava un complesso sistema di attività deputate alla frode fiscale, costituendo un gruppo di società cd. cartiere, tra le quali anche la società fallita per la quale si procede a carico degli odierni ricorrenti. Del resto si rileva che, per ciascuna delle cd. cartiere, era evidente, anche in capo ai singoli associati, che queste fossero destinate al fallimento una volta esaurita la loro finalità illecita. Sul punto, dunque, sarebbe errata la motivazione del tribunale nella parte in cui esclude il nesso tra i reati di natura fiscale e quelli di bancarotta per i quali si procede nel presente giudizio. Nella specie, la competenza spetterebbe, per il ricorrente, all'autorità giudiziaria di Bologna posto che appartiene a quella competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità, a quello posto in essere per primo, cui è connesso ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., quello per il quale si procede nel presente procedimento (cioè fatto commesso a Bologna il 7 aprile 2010, prima bancarotta di pari gravità rispetto ai fatti di Milano sub iudice, del 2013, di Modena, del 28 giugno 2010 e di Torino del 2015). I fatti contestati per bancarotta impropria, poi, sono quelli di cui al processo verbale del 2014, nonché le annotazioni fittizie dal 2009 al 2012, come indicato nell'imputazione. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 217 e 223 legge fall. con vizio di motivazione.Gestore effettivo della società poi fallita è un terzo, come indicato dai dipendenti escussi come testi, mentre il ricorrente non deteneva le password bancarie. Zucchini era mero amministratore formale, cd. testa di legno, inserito nel meccanismo illecito ideato da Foroni come titolare della società, mentre il ruolo di gestori di fatto era assunto da soggetti di fiducia. Si richiama giurisprudenza di questa Corte che esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto che resti estraneo alle condotte fraudolente di quello di fatto. In ogni caso, si esclude che i giudici di merito abbiano esaminato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato quanto meno nella forma dell'adesione all'intento doloso dell'amministratore di fatto e si ravvisa, al più la colpa per l'omesso controllo sulla tenuta dei libri e scritture contabili, ex art. 217 legge fall. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea interpretazione dell'art. 216, uc. legge fall e vizio di motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari. La pena principale è irrogata con misura di poco superiore al minimo edittale e, invece, la durata delle pene accessorie è quella massima, a fronte di una motivazione che fa solo riferimento al contesto inquietante in cui si collocano le condotte, riferimento generico che non si attiene ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1/04/2021, n. 44, per l'udienza del 14 dicembre 2020, confermata anche per la presente udienza, con la quale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di Zucchini. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1.Deve essere, preliminarmente, esaminata la questione processale proposta con il primo motivo di ricorso, da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.E' noto che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato il principio, richiamato ripetutamente dal ricorrente (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) secondo il quale le regole sulla competenza derivante dalla connessione non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado essendo, anche quello basato sulla connessione, un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza. Questa Corte, poi, nella sua più autorevole composizione (Sez. U n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223) ha affermato il principio secondo il quale ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. Va osservato, infine, che, pacifico orientamento, affermatosi in tema di competenza per territorio, è comunque quello secondo il quale le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez, Rv. 255498). E stato, inoltre, precisato da questa Corte che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione, senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie. Ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte, entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie che potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269212; Sez. 6, n. 49754 del 21/12/2012, Casulli, Rv. 254100; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348). 1.1.2. Ciò premesso, si osserva che la questione posta deve essere disattesa in quanto infondata, avendo correttamente la Corte territoriale respinto l'eccezione, pur se in base a motivazione che, comunque, in questa sede, va parzialmente rivisitata. Rileva il Collegio che l'indagine fattuale, ai fini della pronuncia sulla competenza, da parte di questa Corte, ben può estendersi a tutti gli atti presenti nel fascicolo e che, proprio sulla scorta di detto esame, nonché degli atti ritualmente allegati al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la questione si appalesa priva di fondamento. Infatti, alla data della commissione dei primi fatti, cui seguirà la declaratoria di fallimento del 2010 della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui al procedimento pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria di Bologna (n. 10700/11-21 di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 7 novembre 2016: cfr. all. n. 5, prodotto dalla difesa dinanzi al Tribunale di Milano) esclusivamente per reati fallimentari, accertati il 7 aprile 2010 (data della sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), le specifiche condotte per le quali si procede, che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento la società Progeny s.r.l. (di cui al processo verbale della Guardia di Finanza del 13 maggio 2014), non erano ancora delineate. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., infatti, avrebbe acquistato il ramo di azienda della Polysac italiana s.r.l. soltanto in data 22 marzo 2010, accollandosene le passività, nonché il 14 agosto 2009 avrebbe affittato, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (poi fallita nel 2010), il ramo di azienda. Inoltre, la declaratoria di fallimento della Progeny s.p.a. (già s.r.I.), interviene soltanto in data 28 novembre 2013.Tanto, dovendosi, tra l'altro, rilevare che il fallimento è vicenda che deriva dalla legge, a fronte della sussistenza dei presupposti per la sua declaratoria, accertati in sede civile. Invero, risulta dalle sentenze di merito che le indagini delle attività della Progeny s.r.l. che hanno condotto al fallimento, sono relative a periodo compreso tra la fine del 2009 ed il 23 giugno 2011, all'esito delle quali si era accertato che quest'ultima era una delle prime utilizzatrici o emittenti di fatture per operazioni inesistenti, aveva commesso numerose irregolarità fiscali e si inseriva in un gruppo di numerose società, cd. cartiere, dirette a fruire di indebiti vantaggi tributari e ricorrere abusivamente al credito. Va, poi, sottolineato che le condotte contestate, come bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che bancarotta impropria, nel presente procedimento, non risultano connesse senz'altro teleologicamente a quelle associative ascritte, tra gli altri, a Foroni. Né emerge che le cd. cartiere, collegate all'attività gestita in forma associativa, oggetto di contestazione di specifico reato nell'ambito del procedimento originariamente pendente dinanzi all'autorità giudiziaria di Modena (di cui alla sentenza di incompetenza per territorio pronunciata, in favore dell'autorità giudiziaria bolognese, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena il 21 febbraio 2018: cfr. ali. 4 della produzione della difesa dinanzi al Tribunale di Milano), fossero tutte destinate a fallire e costituite, espressamente, fin dall'origine per tale scopo finale. Il sistema delle cd. frodi carosello, oggetto di indagine nell'ambito del procedimento per associazione per delinquere, contestato tra gli altri a [OSCURATO:PERSONA], operava anche attraverso l'acquisizione di società in forte crisi finanziaria tramite le quali effettuare, con finalità di evasione fiscale dell'Iva comunitaria, fittizie operazioni di trading tra società italiane e società estere "fantasma". Tuttavia, come rilevato dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, pur essendo emerso che la Progeny s.r.l. era parte di un gruppo di n. 74 società destinate a commettere i reati fiscali, non risulta che, all'esordio della condotta associativa di cui al capo 11 di quella contestazione, ascritta dall'autorità giudiziaria procedente di Modena, vi fosse già l'obiettivo, specifico, della realizzazione di condotte che, poi, alla stregua dell'esistenza dei presupposti di legge, avrebbero condotto alla consumazione dei reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria, in ordine al fallimento della Progeny s.r.l. dichiarato il 28 novembre 2013. Non va, da ultimo, trascurato il rilevo secondo il quale la sentenza di fallimento va individuata quale ultimo atto che radica la competenza per territorio del reato di bancarotta, dinanzi al giudice del luogo in cui il reato viene consumato, cioè del luogo in cui si realizza l'ultimo atto identificabile, appunto, nella declaratoria di fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 7/03/2014, Tanzi, Rv. 261943). Infine, si osserva che, al momento dell'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento, nonché fino al termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (udienza preliminare del 24 ottobre 2017 e prima udienza dibattimentale del 11 gennaio 2018 celebrata dinanzi al Tribunale di Milano) sulla base dunque, di un esame svolto ex ante, non risultava adottato il sequestro finalizzato alla confisca disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sequestro preventivo disposto per fatti di cui all'art. 10-quater d. I. n. 74 del 2000: all. 1 atti depositati al Tribunale, emesso il 1 agosto 2018). Deve osservarsi, poi, che il diverso tenore della decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con la sentenza di incompetenza per territorio in relazione ai fatti inerenti il fallimento della Ellegi2 informatica s.r.l. e alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pronunciata in data 11 giugno 2018, trova debita giustificazione. Quell'autorità giudiziaria (cfr. sentenza in all. 3 degli atti prodotti al Tribunale di Milano) sottolinea come, rispetto a tale società, dichiarata fallita il 27 giugno 2014 e a tutti gli imputati di quel procedimento (tra cui Foroni, Elena e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) fosse già emerso il coinvolgimento nelle indagini della Guardia di Finanza, come da annotazioni del 25 luglio e del 29 settembre 2014 e che era risultato che si trattava di soggetti che avevano finalizzato la propria condotta alla commissione o occultamento di altri precedenti reati, in quanto riconosciuti come partecipi del sodalizio criminoso costituito per realizzare operazioni in frode allo Stato. Anzi, si sottolinea proprio che, dall'informativa del 29 settembre 2014, risulta che presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva sede il sodalizio criminale, luogo ove si erano svolte le perquisizioni disposte dalla Procura di Modena per il reato associativo. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. La censura tende ad accreditare una diversa, alternativa ricostruzione rispetto a quella recepita dai convergenti provvedimenti di merito, in relazione al ruolo rivestito dall'imputato. Questi, invero, sottolineano che, al di là della gestione di fatto ricollegata al Foroni, lo Zucchini ha operato per l'ente, compiendo atti espressione di un indiscusso potere di amministrazione sostanziale della società, dalla costituzione e sino al 9 luglio 2013, quanto gli era succeduto il Pasquali, anche nella veste di socio unico dell'ente che controllava, in modo totalitario, la Progeny M&S s.r.l. In ogni caso, si ravvisa motivazione congrua e non manifestamente illogica, tanto in relazione all'elemento soggettivo del reato, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia con riferimento a quella documentale, non risultando, peraltro, dalle motivazioni convergenti dei provvedimenti di merito, che allo Zucchini possa essere riconosciuto il ruolo di mera cd. testa di legno. Né, da ultimo, è possibile accedere alla prospettazione difensiva relativa alla diversa qualificazione del reato in quello di cui all'art. 217 legge fall., considerate le congrue motivazioni dei provvedimenti di merito, relative alla tenuta della contabilità in modo irregolare, posto che, a fronte di annotazioni formalmente corrette, per importi rilevanti, non vi era mai stato riscontro relativo alla disponibilità e arrivo di merce. Di qui l'assenza assoluta di comportamenti realizzati nell'interesse dell'impresa o che, dal punto di visto oggettivo, abbiano presentato un minimo carattere di coerenza e razionalità, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa. Né emerge, dal punto di vista soggettivo, secondo le sentenze di merito, alcun obiettivo vantaggioso per l'impresa, tenuto di mira dall'agente (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv.231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Rv. 212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398), trattandosi anzi, in questo caso di ente mero utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto attiene alla motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, nella specie giustificato dal puntuale richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. E' noto, infatti, che in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista — come nel caso al vaglio — divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra la entità della pena principale, irrogata e quella delle pene accessorie, fissata nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668, ove il caso era relativo a pena principale fissata nel minimo edittale) tuttavia detta motivazione, nel caso al vaglio, soddisfa senz'altro i parametri indicati. Si osserva, infatti, che sebbene il richiamo operato a pag. 8 (al contesto inquietante in cui si collocano le condotte ascritte) della motivazione sembra essere non puntuale o esauriente, dal complessivo tenore della sentenza di appello emerge, dettagliatamente, con riferimento alla posizione di Zucchini, detto contesto in cui si collocano le condotte ascritte. Si sottolinea il raggiunto conseguimento di ingenti profitti drenati all'estero, mediante società allocate in paradisi fiscali, di cui l'imputato era risultato amministratore, la protrazione nel tempo delle condotte illecite, tutte, comunque, collocate nell'arco temporale in cui l'imputato aveva rivestito la carica di amministratore della fallita. Sicché risultano adeguatamente illustrate le ragioni, sia pure implicitamente, in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per le quali la durata delle pene accessorie fallimentari fissata nel massimo edittale trova giustificazione. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. Il primo motivo risulta del tutto corrispondente ad analogo motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e congruo, immune da censure, sicché si appalesa inammissibile (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693. La sentenza di appello, con ragionamento non manifestamente illogico, dunque, non censurabile in sede di legittimità, evidenzia la totale continuità della gestione ed amministrazione del Pascali, rispetto a quella precedente, riferibile a Zucchini, tanto da sottolineare che questa, in prossimità del fallimento, era stata trasferita a soggetto di nazionalità straniera poi risultato irreperibile agli organi della procedura, introdotto e presentato dallo stesso Pasquali. Si è, ancora sottolineato, in sede di merito, che anche nel periodo, sia pur breve ( di oltre sei mesi ), in cui il ricorrente aveva rivestito la carica di amministratore di diritto dell'ente, le scritture contabili non erano state tenute, a fronte della mancata cancellazione della società che, quindi, vi era comunque tenuta (ex multis, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). Vengono, peraltro, descritte, dalla sentenza di primo grado cui quella di appello si riporta quanto alla ricostruzione delle vicende di fatto, rispondendo, comunque, alle censure svolte, diversi atti gestori (come la sottoscrizione della mobilità per i dipendenti), tra cui la dissipazione della somma di euro 28 mila, in favore di società estera, in periodo imminente alla cessazione dell'attività (settembre 2013), senza peraltro che fosse, successivamente, documentata alla curatela la prestazione che si assumeva onorata con il pagamento a mezzo bonifico. Sicché, la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione ampia e circostanziata, aderente ai principi di diritto pacifici in proposito, degli indicatori di una effettiva co-gestione della società, ancorando la propria (ri) valutazione a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e procedendo - a sua volta - nella nuova disamina dei fatti, alla luce delle deduzioni difensive sviluppate nell'atto d'appello. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo relativi alla bancarotta fraudolenta documentale sono infondati. Quanto all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, si osserva che i giudici di merito hanno rilevato che Pasquali ha assunto la carica quanto meno senza procedere ad alcun controllo rispetto all'affidabilità delle scritture riferite al precedente periodo di gestione dell'ente. Questi viene indicato, nei convergenti provvedimenti di merito, come soggetto competente che era stato inserito nella compagine proprio per verificare la fattibilità della trasformazione della s.p.a. in società cooperativa a responsabilità limitata. Dunque, si tratta di persona ben consapevole della situazione contabile della società, anche pregressa, sul quale, comunque, in forza della carica formale rivestita, gravava l'obbligo di tenuta delle scritture contabili. E' pacifico, infatti, che sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere regolarmente e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione - nella specie ricavabile, secondo la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, dal comportamento non inerte e anche dalla competenza specifica del ricorrente - dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Dalla complessiva lettura della motivazione della sentenza di appello, si ricava giustificazione logica in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo necessario ad integrare la fattispecie contestata. La Corte territoriale, all'uopo valorizza condotte espressione del ruolo non inerte e di mero prestanome assicurato dal ricorrente, oltre alla realizzazione di fatturazioni per operazioni inesistenti che si collocano anche nel periodo di titolarità formale dell'ente da parte di Pasquali (cfr. pag. 6 della sentenza appellata). 2.3.11 quarto motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e diretto ad accreditare una diversa, alternativa lettura delle fonti di prova, anche logica, utilizzate dai giudici di merito, di cui danno conto con motivazione non manifestamente illogica, circa la sussistenza del delitto di bancarotta per dissipazione della somma di cui al bonifico di euro 28.000,00 in favore della società lussemburghese mai individuata, rilettura non consentita in sede di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.5. Il quinto motivo è inammissibile. Esso inerisce il trattamento sanzionatorio, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nella specie esercitata in conformità ai canoni di cui all'art. 133 cod. pen. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, si rileva che il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale (dunque non limitata ai 28mila euro del bonifico disposto) ma globale, che il comportamento dell'imputato ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063). Analoghi principi sono ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv. 253778, secondo cui nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato). Sicché, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, ai fini del pronunciato diniego, al di là dell'entità impressionante del passivo di oltre 67 milioni di euro, anche la condotta che ha inibito la possibilità di esercitare azioni di recupero a favore della massa, evidenziando che la circostanza attenuante invocata deve tenere conto anche di quanto sarebbe stato disponibile, in sede di riparto, in assenza della complessiva condotta illecita. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, si tratta di censura reiterativa di quella proposta con l'atto di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento logico ed i