CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 1973
Cassazione n. 45131/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27.11.1973 avverso la ordinanza in data 12.4.2021 del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12.4.2021 il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], adito con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta svolta da [OSCURATO:PERSONA] condannata per abusi edilizi con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale, passata in giudicato in data 15.4.2011, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, rilevando come le opere le opere realizzate non potessero essere suscettibili di alcuna regolarizzazione postuma. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo con il quale con il quale deduce che il provvedimento di acquisizione dell'area di sedime da parte dell'ente comunale a seguito dell'ingiunzione a demolire non poteva ritenersi legittimo avendo fatto seguito ad un ordine emesso non già dall'Ufficio tecnico, bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] e perciò privo di rilevanza esterna con conseguente persistente legittimazione della Fusco a svolgere richiesta di condono edilizio e di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, il cui accoglimento comporterebbe il venir meno del carattere abusivo delle opere di cui al titolo esecutivo in contestazione. Puntualizza come la demolizione delle parti dell'immobile non condonabili fosse stata già effettuata secondo quanto attestato dalla perizia asseverata dall'ing. Franchini e come il rigetto dell'istanza non tenesse conto del fatto che, a dispetto dei provvedimenti di formale diniego resi dal Comune, fosse emersa dall'espletata istruttoria la concedibilità tanto del condono quanto del permesso di costruire in sanatoria sulle restanti parti del manufatto, fermo restando che del tutto probabile doveva ritenersi l'accoglimento del ricorso amministrativo da parte del Tar in tempi ragionevolmente brevi [OSCURATO:PERSONA] Al di là di ogni valutazione in ordine all'esito dell'impugnativa innanzi al Tar del provvedimento di acquisizione delle opere abusive e della relativa area di sedime da parte del Comune, che allo stato, in difetto di alcuna pronuncia da parte del giudice adito, non consentirebbe neppure di ritenere l'istante legittimata alla proposizione dell'incidente di esecuzione in esame, deve rilevarsi in ogni caso che il presente ricorso neppure affronta le questioni a monte, concernenti la condonabilità delle opere abusive che la difesa si limita a definire, a dispetto di ogni evidenza processuale, di sicuro accoglimento, senza neppure indicarne le ragioni. Al contrario, il Tribunale campano fonda proprio sui provvedimenti di rigetto per carenza dei presupposti legittimanti, resi dall'amministrazione comunale in ordine sia all'istanza di condono edilizio che al permesso di costruire in sanatoria presentati dalla ricorrente nel 2018, il diniego della richiesta formulata con il presente incidente di esecuzione che nulla ha a che vedere con il procedimento pendente innanzi al giudice amministrativo, che riguarda la diversa questione dell'acquisizione dei manufatti, cui è riferito l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna passata in giudicato, da parte dell'ente locale per effetto dell'inottemperanza all'ingiunzione demolitoria autonomamente impartita dal Comune di Maddaloni ex art. 31, terzo comma d.P.R. 380/2001. Conseguentemente di nessuna censura può ritenersi passibile l'ordinanza impugnata che ha chiarito come, una volta conclusasi la vicenda amministrativa relativa all'acquisizione di una sanatoria postuma, non sussistessero alla radice le 2 (9- premesse necessarie per un'ulteriore dilazione della sanzione accessoria disposta con la sentenza di condanna posta in esecuzione, né tanto meno per la sua revoca. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Amme