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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 32397/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3679/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazionetelematica come in atti -ricorrenti- contro A.S.L. - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1306/2022 depositata il 12/09/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto chela parte intimata non ha depositato il controricorso nei termini stabilitidall’art. 370 cod. proc. civ. e che non deve , quindi, provvedersi sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3679/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazionetelematica come in atti -ricorrenti- contro A.S.L. - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1306/2022 depositata il 12/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto chela parte intimata non ha depositato il controricorso nei termini stabilitidall’art. 370 cod. proc. civ. e che non deve , quindi, provvedersi sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, i