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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25965/2026

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la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A TONA; £(,17RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 01/12/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata, che ha G-ae tali° condannato amzEg Avoletto alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., commesso in Napoli il 17/07/2022; Ritenuto che l'unica censura formulata nel ricorso è meramente reiterativa, vede sul merito ed è comunque manifestamente infondata, perché ripropone la contestazione circa il mancato accertamento della concreta utilizzabilità del coltello per l'offesa alla persona, mentre le caratteristiche dell'arma con punta acuta e lama a due tagli di lunghezza pari a cm 7,5 e con lama di cm 3,6 consentivano di qualificarla arma bianca, come tale sottoposta al divieto di porto, sanzionato penalmente a prescindere dalla prova di uno specifico intento offensivo; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A TONA; £(,17RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 01/12/2025, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata, che ha G-ae tali° condannato amzEg Avoletto alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., commesso in Napoli il 17/07/2022; Ritenuto che l'unica censura formulata nel ricorso è meramente reiterativa, vede sul merito ed è comunque manifestamente infondata, perché ripropone la contestazione circa il mancato accertamento della concreta utilizzabilità del coltello per l'offesa alla persona, mentre le caratteristiche dell'arma con punta acuta e lama a due tagli di lunghezza pari a cm 7,5 e con lama di cm 3,6 consentivano di qualificarla arma bianca, come tale sottoposta al divieto di porto, sanzionato penalmente a prescindere dalla prova di uno specifico intento offensivo; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris