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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 30658/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 08/04/2026, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dal personale NORM- Carabinieri di Milano in data 8 aprile 2026, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.Il Tribunale, in composizione monocratica, ha ritenuto l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in contestazione, non ravvisando gli estremi della minaccia nella manovra di retromarcia compiuta dal prevenuto al fine di darsi alla fuga.

Benché abbia impattato contro una scalinata in ferro, egli non ha messo in pericolo in alcun modo l'incolumità degli agenti operanti.

Ha poi rilevato l'assenza di pericolosità del soggetto, in quanto incensurato e privo di carichi pendenti.

2. Ha proposto ricorsa il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, il quale ha dedotto con un unico articolato motivo erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 381 cod. proc. pen. e 337 cod. pen.

Ai fini della convalida dell'arresto non si richiede l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria - come erroneamente ritenuto dal Tribunale - essendo sufficiente l'astratta configurabilità di un reato che lo consenta.

Sono stati ignorati profili da cui era dato desumere, con valutazione ex ante, la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo [OSCURATO:PERSONA] posto in essere manovre che hanno deliberatamente messo in pericolo l'incolumità personale di altri utenti della strada.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, evidenziando che la breve manovra di retromarcia effettuata dal [OSCURATO:PERSONA], per come descritta in atti dai Carabinieri, non abbia costituito, né in fatto, né nelle intenzioni del guidatore, alcun pericolo per l'incolumità personale sia degli operanti che degli altri utenti della strada, sicché non è neppure ipotizzabile il fumus del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sia pure per motivi solo in parte corrispondenti a quelli dedotti.

2. Non è giuridicamente corretto il diniego della convalida dell'arresto per non essere integrata la gravità indiziaria del delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 cod. pen. 3.

Anzitutto, ai fini della convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., nonché la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, inrelazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885 - 01).

Il Tribunale ha posto a fondamento della pronuncia reiettiva valutazioni che attengono alla gravità indiziaria, che avrebbero potuto assumere rilevanza ed essere oggetto di successivo ed autonomo approfondimento, ai fini della eventuale applicazione di una misura cautelare.

La verifica avrebbe dovuto invece limitarsi, ai fini della convalida, alla sola ricorrenza di elementi astrattamente configurabili come reato.

4. Quanto al reato configurabile, sia l'ordinanza impugnata sia il ricorso, nel far riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non considerano che alla data del fatto (8 aprile 2026) era ormai vigente la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 192, comma 7 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotta dall'art. 8 d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale", che sarebbe stato convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2026, n. 54.

Di tale ipotesi delittuosa, che si pone in continuità tipologica con il delitto di resistenza - come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - sono elementi integrativi l'intimazione di arrestarsi e la condotta di fuga con modalità pericolose.

Nella specie, l'intimazione di ALT è stata data dai Carabinieri del NORM, impegnati in attività di polizia giudiziaria (ricerche intraprese per il rintraccio degli autori di un tentativo di furto presso l'esercizio commerciale "Mediaworld" datisi alla fuga), con una pattuglia recante colori di istituto, così da determinare l'obbligo di arrestarsi.

A proposito dell'assenza di pericolo per l'altrui incolumità, la motivazione trascura del tutto di considerare che un veicolo in fuga in retromarcia, in tempo di notte e perciò in condizioni di limitata visibilità, è di per sé poco controllabile (tant'è che la fuga è cessata per avere il mezzo violentemente impattato, dopo soli pochi metri, con la scala in ferro di accesso ad un condominio, provocando la rottura dei tubi della rete idrica e un'ampia fuoriuscita di acqua).

Diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, la situazione di pericolo deve sussistere per "l'altrui incolumità", non dovendo necessariamente essere minacciata l'incolumità degli operanti.5.

Passando a considerare i presupposti per l'arresto facoltativo in flagranza, devono considerarsi i limiti del sindacato giudiziale.

Costituisce ius receptum che il giudice della convalida è tenuto ad operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885 - 01).

A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 - 01).

Nella specie, l'arresto è consentito in flagranza, trattandosi di delitto punito con pena fino a 5 anni di reclusione (e, per effetto della modifica apportata all'art. 382-bis del codice di procedura penale, con l'introduzione di un comma 1-ter, consentito anche in condizioni di flagranza differita), ma la valutazione operata dal Giudice della convalida sulla sola pericolosità dell'agente, ancorata alla immunità del [OSCURATO:PERSONA] dai pregiudizi penali, appare, se non altro, incompleta.

La valutazione da compiere al momento della convalida deve essere effettuata - come detto - ex ante, retrocedendo alla situazione in concreto riscontrata dalle forze di Polizia all'atto dell'arresto (tra le molte, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

In relazione alle concrete circostanze di fatto, quali si presentavano agli operanti, la valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. risulta coerente con il quadro descritto.

Il verbale di arresto dà atto, invero, di una vicenda complessiva che ha avuto inizio ben prima che si verificasse la fase vagliata dal Tribunale: [OSCURATO:PERSONA] era a bordo del furgone che era stato notato fermo, con i fari accesi e in posizione di attesa, accanto al predetto esercizio commerciale in occasione del furto.6.

Si impone dunque l'annullamento della ordinanza di non convalida, che va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, finalizzato alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rin P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteStefania'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 11 AGO 2026 F . [OSCURATO:PERSONA] G1UDIZIAR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 08/04/2026, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dal personale NORM- Carabinieri di Milano in data 8 aprile 2026, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.Il Tribunale, in composizione monocratica, ha ritenuto l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in contestazione, non ravvisando gli estremi della minaccia nella manovra di retromarcia compiuta dal prevenuto al fine di darsi alla fuga. Benché abbia impattato contro una scalinata in ferro, egli non ha messo in pericolo in alcun modo l'incolumità degli agenti operanti. Ha poi rilevato l'assenza di pericolosità del soggetto, in quanto incensurato e privo di carichi pendenti. 2. Ha proposto ricorsa il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, il quale ha dedotto con un unico articolato motivo erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 381 cod. proc. pen. e 337 cod. pen. Ai fini della convalida dell'arresto non si richiede l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria - come erroneamente ritenuto dal Tribunale - essendo sufficiente l'astratta configurabilità di un reato che lo consenta. Sono stati ignorati profili da cui era dato desumere, con valutazione ex ante, la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo [OSCURATO:PERSONA] posto in essere manovre che hanno deliberatamente messo in pericolo l'incolumità personale di altri utenti della strada. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso, evidenziando che la breve manovra di retromarcia effettuata dal [OSCURATO:PERSONA], per come descritta in atti dai Carabinieri, non abbia costituito, né in fatto, né nelle intenzioni del guidatore, alcun pericolo per l'incolumità personale sia degli operanti che degli altri utenti della strada, sicché non è neppure ipotizzabile il fumus del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sia pure per motivi solo in parte corrispondenti a quelli dedotti. 2. Non è giuridicamente corretto il diniego della convalida dell'arresto per non essere integrata la gravità indiziaria del delitto di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 cod. pen. 3. Anzitutto, ai fini della convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., nonché la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, inrelazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885 - 01). Il Tribunale ha posto a fondamento della pronuncia reiettiva valutazioni che attengono alla gravità indiziaria, che avrebbero potuto assumere rilevanza ed essere oggetto di successivo ed autonomo approfondimento, ai fini della eventuale applicazione di una misura cautelare. La verifica avrebbe dovuto invece limitarsi, ai fini della convalida, alla sola ricorrenza di elementi astrattamente configurabili come reato. 4. Quanto al reato configurabile, sia l'ordinanza impugnata sia il ricorso, nel far riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, non considerano che alla data del fatto (8 aprile 2026) era ormai vigente la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 192, comma 7 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotta dall'art. 8 d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale", che sarebbe stato convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2026, n. 54. Di tale ipotesi delittuosa, che si pone in continuità tipologica con il delitto di resistenza - come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - sono elementi integrativi l'intimazione di arrestarsi e la condotta di fuga con modalità pericolose. Nella specie, l'intimazione di ALT è stata data dai Carabinieri del NORM, impegnati in attività di polizia giudiziaria (ricerche intraprese per il rintraccio degli autori di un tentativo di furto presso l'esercizio commerciale "Mediaworld" datisi alla fuga), con una pattuglia recante colori di istituto, così da determinare l'obbligo di arrestarsi. A proposito dell'assenza di pericolo per l'altrui incolumità, la motivazione trascura del tutto di considerare che un veicolo in fuga in retromarcia, in tempo di notte e perciò in condizioni di limitata visibilità, è di per sé poco controllabile (tant'è che la fuga è cessata per avere il mezzo violentemente impattato, dopo soli pochi metri, con la scala in ferro di accesso ad un condominio, provocando la rottura dei tubi della rete idrica e un'ampia fuoriuscita di acqua). Diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, la situazione di pericolo deve sussistere per "l'altrui incolumità", non dovendo necessariamente essere minacciata l'incolumità degli operanti.5. Passando a considerare i presupposti per l'arresto facoltativo in flagranza, devono considerarsi i limiti del sindacato giudiziale. Costituisce ius receptum che il giudice della convalida è tenuto ad operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885 - 01). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999 - 01). Nella specie, l'arresto è consentito in flagranza, trattandosi di delitto punito con pena fino a 5 anni di reclusione (e, per effetto della modifica apportata all'art. 382-bis del codice di procedura penale, con l'introduzione di un comma 1-ter, consentito anche in condizioni di flagranza differita), ma la valutazione operata dal Giudice della convalida sulla sola pericolosità dell'agente, ancorata alla immunità del [OSCURATO:PERSONA] dai pregiudizi penali, appare, se non altro, incompleta. La valutazione da compiere al momento della convalida deve essere effettuata - come detto - ex ante, retrocedendo alla situazione in concreto riscontrata dalle forze di Polizia all'atto dell'arresto (tra le molte, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). In relazione alle concrete circostanze di fatto, quali si presentavano agli operanti, la valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. risulta coerente con il quadro descritto. Il verbale di arresto dà atto, invero, di una vicenda complessiva che ha avuto inizio ben prima che si verificasse la fase vagliata dal Tribunale: [OSCURATO:PERSONA] era a bordo del furgone che era stato notato fermo, con i fari accesi e in posizione di attesa, accanto al predetto esercizio commerciale in occasione del furto.6. Si impone dunque l'annullamento della ordinanza di non convalida, che va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, finalizzato alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (in tal senso Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 - 01). P.Q.M. Annulla senza rin P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteStefania'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 11 AGO 2026 F . [OSCURATO:PERSONA] G1UDIZIAR
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