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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 1970

Cassazione n. 35239/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1970 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 16.4.2021, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia emessa in data 24.9.2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti - di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e n. 2) e 219, comma 1 e comma 2, n. 2),

I. fall. - di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui al capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b) condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione. 2.Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) del codice di rito, in relazione all'art. 111 Cost., letto in combinato con la previsione di cui all'art. 6, par. 1 della C.e.d.u. e all'art. 2, comma 2-bis della L. 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla specifica e disattesa doglianza difensiva posta in seno ai motivi aggiunti presentati in data 31.3.2021 relativa alla richiesta di nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Si censura la decisione della Corte di Appello laddove, con riferimento al relativo motivo di doglianza, fornisce una motivazione assolutamente inesistente, insufficiente, incongrua quanto all'eccepito pregiudizio patito dall'imputato che, in spregio del dettato normativo che prevede un termine di durata "ragionevole" per il procedimento penale di secondo grado pari a due anni e di sei anni di durata per la definizione complessiva del procedimento, ha dovuto attendere più di cinque anni - dal 3.2.2016 (data di proposizione dell'appello), sino al 16.2.2021 (data dell'udienza) - per la celebrazione del processo di appello avverso la condanna di primo grado intervenuta nel settembre 2015, riguardo a un fatto di reato (la cui conoscenza si ebbe il 16.4.2013) che si assume essere commesso dodici anni orsono, ovvero in data 8 luglio 2009.

Tale macroscopico e ingiustificabile ritardo è anche tale da pregiudicare il diritto alla difesa e il diritto all'oblio dell'imputato.

Quanto alla lesione del diritto di difesa, si evidenzia il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante confronto tra il ricorrente e il teste d'accusa Martinazzo.

In proposito, si lamenta che l'esperimento di tale mezzo di prova, ove fosse stato ammesso dalla Corte, decorso un così notevole lasso di tempo dalla celebrazione del processo di primo grado, non avrebbe comunque sortito l'effetto auspicato, ingenerando un'effettiva lesione per le prerogative difensive; ciò a dimostrazione tangibile degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla lunga durata del processo.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) del codice di rito, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. in riferimento alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Si rileva che la sentenza di primo grado, cui la Corte territoriale si riporta per relationem, è pervenuta a un giudizio di colpevolezza sulla base di un'istruttoria che aveva fornito un «quadro frammentario dei fatti per cui è processo», mediante una ricostruzione degli stessi operata combinando le dichiarazioni del ricorrente, rese in sede di esame, unitamente a valutazioni di ordine «logico» quanto alla veridicità o al mendacio delle affermazioni, senza considerare né le imprecisioni e falsità rese dagli altri testimoni (il Martinazzo e [OSCURATO:PERSONA]), né il principio del nemo tenetur se detegere, in forza del quale le dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità erano in realtà dettate dalla necessità di giustificare il proprio comportamento e non con intento confessori°.

Ne consegue, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, l'oggettiva necessità dell'incombente mezzo istruttorio richiesto dalla difesa - consistente nel confronto tra il teste Martinazzo e il ricorrente - al fine di dare maggiore chiarezza ai fatti e colmare le lacune e criticità appena richiamate in cui era incorso il Tribunale.

3. Il ricorso è inammissibile poiché presenta censure reiterative, nonché manifestamente infondate. 3.1.Ii primo motivo è manifestamente infondato trattandosi di violazione priva di incidenza sull'esito di un processo penale e che può rilevare soltanto ai fini del riconoscimento di un'equa riparazione.

Si rammenta, a tal proposito, che il requisito della ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario rispetto ai canoni del "giusto processo" - quali il contraddittorio, la parità tra le parti e la terzietà e imparzialità del giudice - fondamentali ai fini dell'espletamento del diritto di difesa che, nel caso di specie, risulta pienamente esercitato.

Nè tale violazione potrebbe assumere rilievo ove esaminata specificamente anche sotto il profilo, pure evidenziato in ricorso, dell'asserita lesione del diritto di difesa che sarebbe dipesa soprattutto dal fatto che il lungo lasso di tempo trascorso dall'evento non avrebbe consentito un adeguato espletamento del confronto richiesto ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen., se solo sì considera che tale richiesta di rinnovazione è stata rigettata dalla Corte territoriale per ragioni specifiche - di cui si dirà nell'esaminare il motivo successivo - che non appaiono superabili alla stregua delle mere illazioni difensive che ritengono dovuto il rigetto proprio alla sottostante causa del tempo trascorso che avrebbe vanificato l'efficacia della prova.

3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile perché, anch'esso, manifestamente infondato.Invero, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (v.

Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

La Corte territoriale ha già evidenziato, in conformità dell'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. il 06/02/2018, Rv. 272573 - 01), come , nel caso di specie ,la richiesta in argomento non fosse stata supportata dalla chiara indicazione della decisività del confronto tra l'imputato e Martinazzo, in quanto l'istante si limita ad addurre le incongruenze e contraddittorietà riscontrate nell'escussione dei testi, correttamente ritenute dalla Corte di appello irrilevanti ai fini della decisione, non essendo, peraltro, controverse - anzi ammessa dallo stesso imputato - né l'intervenuta cessione delle quote sociali ad un terzo soggetto (che versava in disagiate condizioni economiche), né - l'apparente - vendita della merce ad un altro soggetto (il Martinazzo appunto).

Risulta, dunque, evidente che trattasi di contraddittorietà e imprecisioni evidentemente già superate dai giudici di merito attraverso il complessivo quadro probatorio, il quale, nondimeno, consentiva di giungere comunque all'esito di condanna.

Ne costituisce dimostrazione il fatto che, con riferimento alle dichiarazioni del Martinazzo, ritenute false, è stata disposta dalla Corte territoriale la trasmissione degli atti in Procura, secondo quanto prospettato anche dallo stesso ricorrente.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1970 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 16.4.2021, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia emessa in data 24.9.2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti - di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1) e n. 2) e 219, comma 1 e comma 2, n. 2), I. fall. - di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui al capo a) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b) condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione. 2.Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) del codice di rito, in relazione all'art. 111 Cost., letto in combinato con la previsione di cui all'art. 6, par. 1 della C.e.d.u. e all'art. 2, comma 2-bis della L. 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla specifica e disattesa doglianza difensiva posta in seno ai motivi aggiunti presentati in data 31.3.2021 relativa alla richiesta di nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione del termine di ragionevole durata del processo. Si censura la decisione della Corte di Appello laddove, con riferimento al relativo motivo di doglianza, fornisce una motivazione assolutamente inesistente, insufficiente, incongrua quanto all'eccepito pregiudizio patito dall'imputato che, in spregio del dettato normativo che prevede un termine di durata "ragionevole" per il procedimento penale di secondo grado pari a due anni e di sei anni di durata per la definizione complessiva del procedimento, ha dovuto attendere più di cinque anni - dal 3.2.2016 (data di proposizione dell'appello), sino al 16.2.2021 (data dell'udienza) - per la celebrazione del processo di appello avverso la condanna di primo grado intervenuta nel settembre 2015, riguardo a un fatto di reato (la cui conoscenza si ebbe il 16.4.2013) che si assume essere commesso dodici anni orsono, ovvero in data 8 luglio 2009. Tale macroscopico e ingiustificabile ritardo è anche tale da pregiudicare il diritto alla difesa e il diritto all'oblio dell'imputato. Quanto alla lesione del diritto di difesa, si evidenzia il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante confronto tra il ricorrente e il teste d'accusa Martinazzo. In proposito, si lamenta che l'esperimento di tale mezzo di prova, ove fosse stato ammesso dalla Corte, decorso un così notevole lasso di tempo dalla celebrazione del processo di primo grado, non avrebbe comunque sortito l'effetto auspicato, ingenerando un'effettiva lesione per le prerogative difensive; ciò a dimostrazione tangibile degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla lunga durata del processo.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) del codice di rito, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. in riferimento alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Si rileva che la sentenza di primo grado, cui la Corte territoriale si riporta per relationem, è pervenuta a un giudizio di colpevolezza sulla base di un'istruttoria che aveva fornito un «quadro frammentario dei fatti per cui è processo», mediante una ricostruzione degli stessi operata combinando le dichiarazioni del ricorrente, rese in sede di esame, unitamente a valutazioni di ordine «logico» quanto alla veridicità o al mendacio delle affermazioni, senza considerare né le imprecisioni e falsità rese dagli altri testimoni (il Martinazzo e [OSCURATO:PERSONA]), né il principio del nemo tenetur se detegere, in forza del quale le dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità erano in realtà dettate dalla necessità di giustificare il proprio comportamento e non con intento confessori°. Ne consegue, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, l'oggettiva necessità dell'incombente mezzo istruttorio richiesto dalla difesa - consistente nel confronto tra il teste Martinazzo e il ricorrente - al fine di dare maggiore chiarezza ai fatti e colmare le lacune e criticità appena richiamate in cui era incorso il Tribunale. 3. Il ricorso è inammissibile poiché presenta censure reiterative, nonché manifestamente infondate. 3.1.Ii primo motivo è manifestamente infondato trattandosi di violazione priva di incidenza sull'esito di un processo penale e che può rilevare soltanto ai fini del riconoscimento di un'equa riparazione. Si rammenta, a tal proposito, che il requisito della ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario rispetto ai canoni del "giusto processo" - quali il contraddittorio, la parità tra le parti e la terzietà e imparzialità del giudice - fondamentali ai fini dell'espletamento del diritto di difesa che, nel caso di specie, risulta pienamente esercitato. Nè tale violazione potrebbe assumere rilievo ove esaminata specificamente anche sotto il profilo, pure evidenziato in ricorso, dell'asserita lesione del diritto di difesa che sarebbe dipesa soprattutto dal fatto che il lungo lasso di tempo trascorso dall'evento non avrebbe consentito un adeguato espletamento del confronto richiesto ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen., se solo sì considera che tale richiesta di rinnovazione è stata rigettata dalla Corte territoriale per ragioni specifiche - di cui si dirà nell'esaminare il motivo successivo - che non appaiono superabili alla stregua delle mere illazioni difensive che ritengono dovuto il rigetto proprio alla sottostante causa del tempo trascorso che avrebbe vanificato l'efficacia della prova. 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è inammissibile perché, anch'esso, manifestamente infondato.Invero, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (v. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). La Corte territoriale ha già evidenziato, in conformità dell'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. il 06/02/2018, Rv. 272573 - 01), come , nel caso di specie ,la richiesta in argomento non fosse stata supportata dalla chiara indicazione della decisività del confronto tra l'imputato e Martinazzo, in quanto l'istante si limita ad addurre le incongruenze e contraddittorietà riscontrate nell'escussione dei testi, correttamente ritenute dalla Corte di appello irrilevanti ai fini della decisione, non essendo, peraltro, controverse - anzi ammessa dallo stesso imputato - né l'intervenuta cessione delle quote sociali ad un terzo soggetto (che versava in disagiate condizioni economiche), né - l'apparente - vendita della merce ad un altro soggetto (il Martinazzo appunto). Risulta, dunque, evidente che trattasi di contraddittorietà e imprecisioni evidentemente già superate dai giudici di merito attraverso il complessivo quadro probatorio, il quale, nondimeno, consentiva di giungere comunque all'esito di condanna. Ne costituisce dimostrazione il fatto che, con riferimento alle dichiarazioni del Martinazzo, ritenute false, è stata disposta dalla Corte territoriale la trasmissione degli atti in Procura, secondo quanto prospettato anche dallo stesso ricorrente. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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