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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1960

Cassazione n. 45156/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1960 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 15 novembre 2018 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per avere falsamente dichiarato ai carabinieri, in occasione di un controllo sulla circolazione stradale, la sua residenza anagrafica e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

Sostiene che le prove acquisite non dimostrano la sua penale responsabilità e che la versione dell'accaduto da lui fornita è verosimile e non contraddetta da alcun elemento di prova.

La domanda dei carabinieri aveva ad oggetto la precedente residenza dello Scorza e non quella alla data del controllo ed era giustificata dal contrasto tra l'indirizzo indicato sulla patente, in Voghera, via Gramsci, e quello indicato sulla carta di circolazione, in Voghera, viale Umbria.

Né la falsa dichiarazione era dettata dall'esigenza dell'imputato di celare la sua residenza per evitare il rinvenimento all'interno della sua abitazione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, poi sequestrato il giorno seguente, in quanto il controllo stradale non aveva alcun rapporto con l'indagine in materia di stupefacenti e quindi egli non aveva alcun motivo di temere una perquisizione presso la sua abitazione.

Le due sentenze di merito fornivano sul punto una motivazione carente e contraddittoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

La motivazione fornita dalla Corte di appello consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddizioni o manifeste illogicità.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore I residente [OSCURATO:PERSONA] M e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1960 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 15 novembre 2018 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. per avere falsamente dichiarato ai carabinieri, in occasione di un controllo sulla circolazione stradale, la sua residenza anagrafica e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Sostiene che le prove acquisite non dimostrano la sua penale responsabilità e che la versione dell'accaduto da lui fornita è verosimile e non contraddetta da alcun elemento di prova. La domanda dei carabinieri aveva ad oggetto la precedente residenza dello Scorza e non quella alla data del controllo ed era giustificata dal contrasto tra l'indirizzo indicato sulla patente, in Voghera, via Gramsci, e quello indicato sulla carta di circolazione, in Voghera, viale Umbria. Né la falsa dichiarazione era dettata dall'esigenza dell'imputato di celare la sua residenza per evitare il rinvenimento all'interno della sua abitazione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, poi sequestrato il giorno seguente, in quanto il controllo stradale non aveva alcun rapporto con l'indagine in materia di stupefacenti e quindi egli non aveva alcun motivo di temere una perquisizione presso la sua abitazione. Le due sentenze di merito fornivano sul punto una motivazione carente e contraddittoria. 3. Il ricorso è inammissibile. La motivazione fornita dalla Corte di appello consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione e non presenta contraddizioni o manifeste illogicità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore I residente [OSCURATO:PERSONA] M e
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