CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 10418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12987-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 15393/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avanzata dal medesimo, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., a cartella di pagamento, relativa a verbale di accertamento di violazione al cod. della str., deducendo l'omessa notifica del titolo presupposto; - l'insoddisfatto appellante ricorre sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso Osserva 1. Con il secondo motivo, avente portata pregiudiziale, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 327 cod., proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 7, d. 1gs. n. 150/2011 e, perciò, dichiarato tardivo il ricorso, il quale, invece, doveva considerarsi tempestivo, applicandosi il rito di cui all'art. 615 cod. proc. civ., essendo stato l'appello notificato nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Ric. 2021 n. 12987 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- 2. [OSCURATO:PERSONA] reputa non emergere evidenza decisoria in ordine al riportato motivo e, pertanto, dispone il rinvio del processo alla pubblica udienza; P. Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2022. Il Presidente (Loren o Orilia) 1AA-9 )21 DEPOSITAI° M CA9CELLERIA ogg