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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15771/2025

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, comma 2-bis, cod. proc. pen. osservando testualmente che «La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato.

Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. … Nella specie, tale violazione non emerge in modo manifesto né dalla imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata».

2. Ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo che l’ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata da un errore di fatto consistente nella circostanza che alla luce del contenuto dell’imputazione come sopra riportata difettava in capo al Vaccaro la qualifica pubblica che costituisce il presupposto per la configurabilità del contestato reato di cui all’art. 314 cod. pen. dato che l’[OSCURATO:PERSONA] è un ente privo di alcuna evidenza pubblica e, di conseguenza, il Vaccaro, che ne era tesoriere, non avrebbe potuto essere ritenuto un pubblico ufficiale.

Precisa, al riguardo, parte ricorrente che la natura di detto Organismo è meramente privatistica dato che la legge professionale riconosce come unici soggetti giuridici dotati di rappresentanza istituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] esclusivamente i Consigli dell’Ordine ed il [OSCURATO:PERSONA] (l. n. 47/2012, titolo III, art. 24 e seguenti).

Aggiunge, infine, la difesa del ricorrente che nell’ordinanza impugnata sarebbe presente un altro errore di fatto nel punto in cui si afferma che la violazione denunciata «non emerge in modo manifesto … dalla motivazione della sentenza impugnata», mentre, come si è detto, l’errore sarebbe evidente alla luce della normativa richiamata.

La decisione impugnata sarebbe, pertanto, caratterizzata da un errore percettivo che avrebbe avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve, infatti, osservarsi che parte ricorrente tenta inammissibilmente di sottoporre nuovamente a questa Corte di legittimità una questione “di diritto” (non certo “di fatto”) già sottoposta non solo con l’originario ricorso ma, all’evidenza, anche al G.i.p. che vi aveva dato risposta nella motivazione della sentenza di applicazione della pena richiamando un assunto giurisprudenziale sul punto.

Non è di certo questa la sede per verificare nuovamente la correttezza della qualificazione giuridica della condotta dell’imputato atteso che nell’ordinanza qui impugnata la Corte risulta avere preso in considerazione la qualifica rivestita dall’imputato ed avere dato risposta alla doglianza difensiva anche alla luce dei limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in presenza di una sentenza di applicazione della pena.

E’ appena il caso di ricordare che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per un lamentato errore di diritto. 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, comma 2-bis, cod. proc. pen. osservando testualmente che «La deduzione incentrata sull'erronea qualificazione del fatto, agli effetti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. proc. pen., può dirsi ammissibile solo alla condizione che la violazione emerga con evidenza sulla base della stessa contestazione, in rapporto al fatto rappresentato. Sicché deve ritenersi preclusa l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. … Nella specie, tale violazione non emerge in modo manifesto né dalla imputazione né dalla motivazione della sentenza impugnata». 2. Ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., il difensore dell'imputato, deducendo con un unico motivo che l’ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata da un errore di fatto consistente nella circostanza che alla luce del contenuto dell’imputazione come sopra riportata difettava in capo al Vaccaro la qualifica pubblica che costituisce il presupposto per la configurabilità del contestato reato di cui all’art. 314 cod. pen. dato che l’[OSCURATO:PERSONA] è un ente privo di alcuna evidenza pubblica e, di conseguenza, il Vaccaro, che ne era tesoriere, non avrebbe potuto essere ritenuto un pubblico ufficiale. Precisa, al riguardo, parte ricorrente che la natura di detto Organismo è meramente privatistica dato che la legge professionale riconosce come unici soggetti giuridici dotati di rappresentanza istituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] esclusivamente i Consigli dell’Ordine ed il [OSCURATO:PERSONA] (l. n. 47/2012, titolo III, art. 24 e seguenti). Aggiunge, infine, la difesa del ricorrente che nell’ordinanza impugnata sarebbe presente un altro errore di fatto nel punto in cui si afferma che la violazione denunciata «non emerge in modo manifesto … dalla motivazione della sentenza impugnata», mentre, come si è detto, l’errore sarebbe evidente alla luce della normativa richiamata. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, caratterizzata da un errore percettivo che avrebbe avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Deve, infatti, osservarsi che parte ricorrente tenta inammissibilmente di sottoporre nuovamente a questa Corte di legittimità una questione “di diritto” (non certo “di fatto”) già sottoposta non solo con l’originario ricorso ma, all’evidenza, anche al G.i.p. che vi aveva dato risposta nella motivazione della sentenza di applicazione della pena richiamando un assunto giurisprudenziale sul punto. Non è di certo questa la sede per verificare nuovamente la correttezza della qualificazione giuridica della condotta dell’imputato atteso che nell’ordinanza qui impugnata la Corte risulta avere preso in considerazione la qualifica rivestita dall’imputato ed avere dato risposta alla doglianza difensiva anche alla luce dei limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in presenza di una sentenza di applicazione della pena. E’ appena il caso di ricordare che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per un lamentato errore di diritto. 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a
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