CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 04.1997T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;-- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla offensività della condotta (si vedano le considerazioni spese alla pagina 3, terzo capoverso) sia in relazione alle decisione assunte in punto di revoca della sospensione condizionale accordata con riferimento ad una precedente condanna (quarto capoverso della medesima pagina) e in relazione alla mancata concessione del beneficio con riguardo alla condanna che occupa ( quinto capoverso della medesima pagina); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.