CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIANCARLO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 luglio 1953; avverso la sentenza del 28 aprile 2023, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi d'impugnazione, con i quali censura l'omessa motivazione in ordine all'accertamento afferente alla volontà dell'imputato di aderire all'accordo (atteso che l'accordo sulla concreta determinazione della pena sarebbe intervenuto solo in udienza, quando l'imputato non era presente); - che i motivi non sono deducibili atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che parte ricorrente non ha dedotto un vizio del consenso espresso e, quindi, una difformità rispetto ad una presunta differente volontà della parte, ma solo un vizio di motivazione (in termini omissivi) della sentenza, che non avrebbe dato conto di aver compiutamente indagato tale aspetto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così