CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi di censure disattese con congrua e corretta motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione che si salda a quella della sentenza di primo grado e, basandosi sulle testimonianze acquisite, ha escluso che l'imputato fosse ubriaco e avesse agito in stato confusionale, tale da escludere il dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA];ésid nte