CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2025
Cassazione n. 30767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente al ricorso principalee diP.W. , T.R. e T.C. ,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenti al ricorso principale e ricorrenti incidentalinonché diK.X. rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Volpi, in virtù di procura speciale in atti;Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025controricorrente al ricorso principalee diProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte diappello di Milano;intimatoavverso il decreto n. 929/2024 della Corte di appello di Milano,pubblicato il 10/05/2024, notificato da K.X. alle altreparti in data 14/05/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/11/2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazionedi inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale;letti gli atti e i documenti di causa.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Tribunale di Milano, all’esito del procedimento avviato per laregolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale,promosso da K.X. nei confronti di C.I. , tra lealtre disposizioni, affidava i due figli minori della coppia al Comune diMilano, limitando la responsabilità di entrambi i genitori in relazionealle scelte di maggiore interesse relative all’educazione, istruzione,salute e residenza. Incaricava, inoltre, i servizi specialistici di avviare emantenere supporti e sostegni a favore dei minori e dei genitori,onerando i servizi sociali di monitorare la situazione del nucleo familiaree di segnalare alla competente Autorità giudiziaria minorile eventualisituazioni di pregiudizio ai danni dei minori.A seguito di segnalazioni dei servizi, su ricorso del PubblicoMinistero, presentato il 18/11/2020, veniva aperto davanti al Tribunaleper i minorenni di Milano un procedimento ex artt. 333 e 336 c.c.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025All’esito di una sommaria istruttoria, con decreto provvisorio del07/04/2021, il Tribunale per i minorenni: (i) confermava l’affido deiminori al Comune di Milano e la limitazione della responsabilitàgenitoriale disposta dal Tribunale ordinario nel definito procedimentodi regolamentazione dei rapporti genitoriali; (ii) incaricava il serviziosociale dell’ente affidatario di regolamentare il collocamento pressociascun genitore garantendo la prosecuzione dell’ADM e, nel contempo,di «svolgere un’accurata indagine psicodiagnostica sui genitoriverificando la qualità e la natura della relazione con i figli nonchél’idoneità e la capacità genitoriale»; (iii) nominava il curatore specialedei minori in conseguenza della «scarsa attenzione dei genitori alrispetto delle emozioni, dei sentimenti e della personalità dei figli».Svolta ulteriore istruttoria, con successivo decreto provvisorio del27/10/2021 il Tribunale per i minorenni: (i) confermava l’affido deiminori all’ente territorialmente competente individuato nel Comune diMilano e la limitazione della responsabilità genitoriale, già disposti dalTribunale ordinario; (ii) incaricava i servizi del Comune di Milano diprovvedere (a) al più idoneo collocamento di entrambi i minori insiemein comunità educativa specializzata nella cura del trauma; (b) aregolamentare gli incontri con ciascuno dei genitori esclusivamente inSpazio neutro; (c) a mantenere gli strumenti di sostegno già in attoper i minori; (d) ad avviare i genitori ad un percorso psicoterapicoindividuale presso struttura pubblica; (e) a relazionare sulla evoluzionedella situazione entro due mesi. Lo stesso Tribunale per i minorenniconvocava i genitori per essere sentiti il giorno 02/12/2021.Quest’ultimo provvedimento, adottato in pendenza delprocedimento ex art. 336 c.c., veniva impugnato dalla madre deiminori davanti alla Corte d’appello di Milano, che ha dichiaratoinammissibile il reclamo.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025Avverso tale statuizione C.I. proponeva ricorso percassazione, affidando l’impugnazione a due motivi di censura. Il ricorsoveniva iscritto a ruolo con R.G.N. 30305/2022. Il curatore speciale deiminori si difendeva con controricorso, con atto che veniva iscritto conun diverso numero di ruolo (R.G.N. 3324/2023). Le altre partirimanevano intimate.Con ordinanza n. 35028/2023 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35038del 14/12/2023), questa Corte, riuniti i procedimenti, dichiaravainammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichéil Tribunale per i minorenni, nel frattempo (in data 22/03/2023), avevaadottato il provvedimento definitivo.Con il menzionato provvedimento definitivo, il Tribunale per iMinorenni statuiva come segue: «CONFERMA l'affido di L.V e [..O.V. al Comune di Milano e la limitazione della responsabilitàgenitoriale; CONFERMA tutti gli incarichi già conferiti all’Ente, inparticolare: - mantenere collocati i minori nella struttura comunitariaove già si trovano e proseguire nei sostegni psicologici in loro favoregià in atto; - regolamentare gli incontri con il padre in vista di unprogressivo e significativo ampliamento dei tempi e degli spazi difrequentazione con i bambini; -valutare le risorse paterne in vista di uneventuale futuro collocamento; - regolamentare gli incontri con lamadre e gli altri parenti materni in Spazio neutro o comunque conmodalità osservate e protette e continuare il monitoraggio e il sostegnodella relazione tra madre e bambini per poter eventualmenteprevedere, successivamente, una graduale apertura e aumento deitempi di incontro; - sostenere entrambi i genitori con percorsispecialistici mirati; - proseguire il monitoraggio ed il sostegno delnucleo familiare; - riferire immediatamente al PM in caso di insorgenzadi situazioni di pregiudizio ORDINA Ad C.I. diOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025cessare/rimuovere immediatamente le seguenti pubblicazioni: …DICHIARA Il presente decreto immediatamente efficace.»Avverso detto decreto proponevano reclamo in data 17/05/2023P.W. e T.R. (nonni materni dei minori)unitamente a T.C. (zia materna dei minori). Anche C.I.[... presentava un separato reclamo. Il padre dei bambini e il lorocuratore speciale si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dellerichieste avversarie.Acquisite relazioni dei servizi sociali, sentiti gli operatori all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo alfine di monitorare, nell’interesse dei minori, l’evoluzione del progettodei [OSCURATO:PERSONA] di cui alla relazione di aggiornamento del27/10/2023, disponendo che i Servizi proseguissero nell’attuazione didetto progetto, dando corso ai pernottamenti dei minori pressol’abitazione paterna e mantenendo lo [OSCURATO:PERSONA] alla presenzadell’operatrice per le visite dei minori con la madre ed i familiari delramo materno la madre dei minori.Acquisiti gli atti del processo penale nei confronti del padre deiminori e l’aggiornamento dei [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello statuivacome segue: «1) Dispone l’affido di L.V. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e di O.V. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,al Comune di Milano per la durata di anni 2 decorrenti dallapubblicazione del presente provvedimento con limitazione dellaresponsabilità genitoriale di entrambi i genitori relativamente alledecisioni inerenti alla salute, educazione, istruzione e residenza deiminori che verranno assunte dall’Ente affidatario, tenuto conto delleindicazioni dei genitori e del curatore speciale. 2) Dispone ilcollocamento dei minori L.V. e O.V. presso il padre. 3)Incarica il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milano, anche incollaborazione con i [OSCURATO:PERSONA] del territorio, di procedere aiOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025seguenti interventi: - regolamentare gli incontri dei minori con lamadre e i parenti del ramo materno in [OSCURATO:PERSONA], secondo i tempie le modalità già attualmente stabiliti con facoltà di sospensione in casodi pregiudizio per i minori; - predisporre ogni intervento di supportoper i minori, con particolare riferimento alla prosecuzione dei percorsidi sostegno psicologico per L.V e O.V. di presa in carico logopedicaper L.V e all’intervento di educativa domiciliare presso l’abitazione delpadre dei minori, attivando altresì ogni ulteriore intervento che si rendanecessario nell’interesse dei minori; - predisporre ogni intervento disupporto per i genitori dei minori; - relazionare ogni tre mesi al GiudiceTutelare ex art 337 c.c. sull’andamento ed attuazione degli incarichi; -segnalare tempestivamente, anche al P.M. presso il Tribunale per iminorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori. 4) Invita igenitori dei minori a proseguire nei percorsi di sostegno individuale giàintrapresi o ad avviarli tempestivamente, laddove non ancora in essere.5) Conferma l’ordine a C.I. di cessare/rimuovere lepubblicazioni … 6) Condanna i reclamanti P.W. , [...]T.R. , T.C. e C.I. alla rifusione in solido dellespese del procedimento nei confronti di K.X. cheliquida …»La Corte distrettuale, dopo aver operato una disamina dellerisultanze istruttorie, riteneva di dover confermare l’affido dei minoriall’Ente con le disposte limitazioni della responsabilità genitoriale e leulteriori prescrizioni di cui al dispositivo, statuendo come segue: «… Edinvero, nonostante gli anni decorsi dall’apertura del presenteprocedimento e la pluralità di interventi messi in campo a sostegno delnucleo, la madre dei minori si è dimostrata incapace di qualsivogliamovimento che la portasse ad abbandonare il tema dei supposti abusipaterni su L.V nonostante l’archiviazione di tre distinti procedimentipenali nel cui ambito sono state attentamente vagliate le ipotizzateOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025violenze senza trovare elementi di riscontro. A fronte di ciò ancora nelreclamo e, da ultimo, con la richiesta insistente di far entrare nelpresente giudizio gli atti del processo penale al fine di ottenerne unavalutazione diversa da quella condensata da ultimo nell’esaustivaordinanza di archiviazione del 15.03.2024 (proc.1691/2023), la C.I.continua a rimanere arroccata sulla ricostruzione dell’intera vicendafamiliare nei termini dell’abuso paterno, dimostrandosi del tutto avulsadal dato di realtà. Detta produzione documentale, pur ammessa dallaCorte, si appalesa del tutto irrilevante a fronte del dato istruttorio diprimario rilievo rappresentato dal fatto che per i circa due anni trascorsida L.V e O.V. in comunità non sono mai emersi comportamentisessualizzati dei minori né i bambini hanno mai utilizzato espressioniche rimandassero, anche solo latamente, a possibili abusi, al contrariodi quanto la C.I. riteneva si sarebbe verificato (cfr. relazione del15.07.2021). Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quantomadre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperareun processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesantiinterferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati,esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dallavalutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici dellaC.I. con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusuraaffettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento deifigli. In tale complessivo contesto risulta di tutta evidenza che èassolutamente necessario, a tutela dell’interesse dei minori, mantenerela mediazione dell’Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gliimportanti risultati di “bonifica” dell’assetto psicologico dei minoriraggiunti col percorso comunitario vengano vanificati dalla riaperturadel conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora presente nelle continueOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025recriminazioni della C.I. contro il K.X. riemerse anche nellarelazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori eviolenti asseritamente dal predetto posti in essere contro lareclamante. Va disposta altresì la prosecuzione degli interventi disupporto per i minori già in corso e l’incarico al Servizio di attivaretempestivamente qualsiasi altro intervento che si renda necessario peril benessere dei minori, segnalando tempestivamente eventualisituazioni di pregiudizio per i minori medesimi, occupandosi altresì diproseguire negli interventi di supporto per i genitori. 28. In ordine alcollocamento dei minori va disposto, in conformità al progetto giàavviato col provvedimento provvisorio di novembre, il definitivocollocamento di L.V e O.V. presso l’abitazione del padre. Il K.X.infatti ha dato prova, durante il lungo e pesante procedimento che loha coinvolto con accuse pesantissime, di aver compiuto un importantelavoro su di sé attraverso il sostegno psicologico attivato dall’Ente eseguito con regolarità ed impegno, che lo ha portato a superare quellostato di “morte apparente” evidenziato dalla CTU del 2018 che gliimpediva di reagire alle difficoltà e a diventare invece protagonista delrecupero di una intensa e profonda relazione con i minori dei quali èrisultato capace di cogliere i bisogni, le emozioni e le diversità. IlK.X. si è lasciato guidare dagli operatori, ha seguito puntualmentele loro indicazioni, senza mai demordere dall’impegno profuso perriavere i figli anche con i comprensibili momenti di stanchezza dovutialle continue iniziative giudiziarie della C.I. contro di lui. Nell’attualitàil rapporto padre figli è connotato da tratti di assoluta serenità econdivisione di affetto profondo, come attestato dai rimandi più chepositivi degli operatori della comunità sulle esternazioni gioiose deiminori dopo il tempo trascorso col padre e sul loro desiderio di andarea vivere con lui. 29. A fronte di ciò C.I. non è stata capace dianalogo impegno, tant’è che del resto per lungo tempo ha rifiutato diOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025essere supportata da un terapeuta pubblico - la presa in carico pubblicarisulta avviata solo a febbraio 2024 - ricorrendo a specialisti privati icui percorsi sono rimasti sprovvisti di adeguate allegazioni checonsentano di verificare la tipologia di lavoro svolto e le tematicheaffrontate, tenuto conto delle importati criticità individuate nella madredei minori dalla CTU del 2018: basti richiamare la relazione del dott.M.H. del 4.10.2021 che si limita ed escludere la presenza diqualsivoglia disturbo nella reclamante, riconducendo le manifestazioniemotive della donna alle vicende traumatiche del nucleo familiare, eprogramma un generico trattamento di sostegno per aiutarla adaffrontare il disagio emotivo della conflittualità col marito. L’assenza diun efficace lavoro terapeutico della reclamante ha impedito alla C.I.di recuperare una dimensione di piena comprensione dei bisogni e delleemozioni dei figli, come attestato dalle relazioni di osservazione deirelativi incontri che rimandano sempre un assetto caratterizzato sì daaffettività reciproca, ma privo di una reale apertura comunicativamadre-minori. La più chiara riprova di ciò è rappresentata dal fatto chei minori si sono immediatamente ambientati alla comunità, instaurandopositive relazioni con gli operatori e non manifestando mai particolaredisagio rispetto alla separazione dalla madre, della quale in rareoccasioni hanno formulato richieste agli operatori e comunque non neitermini prospettati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero della volontà di tornarecon la madre (ad eccezione che in unico colloquio risalente all’anno2022) semmai soltanto come richiesta di tempi maggiori con lei,peraltro formulata dalla sola L.V in termini generici e comunquerelativi a frequentazioni anche con O.V. che pertanto non possonoessere interpretate tout court come desiderio di tornare dalla madre.Come già evidenziato al punto che precede infatti l’auspicio dei minori,a conclusione della permanenza comunitaria, è risultato univocamenteindirizzato verso il rientro nella casa del padre. La Corte, a fronte diOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025quanto fin qui rilevato, non può che invitare la Sig.ra C.I. adintraprendere un serio ed approfondito lavoro terapeutico su di sé chela porti a fare i conti con le sue fragilità più profonde, recuperando unamodalità di relazione con i figli che sia attenta ai loro bisogni edemozioni piuttosto che alla strenua difesa della prospettazionevittimistica della reclamante come soggetto incompreso da tutte lefigure giudiziarie, mediche, sociali che si sono occupate della presentevicenda senza comprendere, a differenza di lei, i profondi traumi deifigli. In mancanza di tale lavoro, fin qui non compiuto, vannonecessariamente confermate le modalità di frequentazione madre-figliin [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di un’operatrice, con i tempi e lafrequenza già in essere. La riproposizione ossessiva della tematica degliabusi paterni anche nel presente giudizio rende impossibile unaulteriore liberalizzazione degli incontri madre-figli stante il concretorischio che i minori si ritrovino nuovamente esposti ai meccanismiscissionali innescati dalle interferenze materne che in passato li hannogià pesantemente pregiudicati, rischiando di comprometterne il serenosviluppo psicofisico. 30. La Corte ammonisce altresì la Sig.ra C.I.all’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento – oltre chealla cessazione di iniziative mediatiche coinvolgenti i minori la cui tutelaè all’evidenza prevalente rispetto all’invocata libertà di manifestazionedel pensiero - evidenziando che in caso contrario potranno essereassunti nei suoi confronti provvedimenti di decadenza dallaresponsabilità genitoriale. 31. Vanno parimenti confermati gli attualitempi e modalità di frequentazione dei minori con i parenti del latomaterno. Rispetto ai nonni e alla zia materna si evidenzia innanzituttola radicale infondatezza delle censure relative alla mancataeffettuazione di un’approfondita indagine sul nucleo materno e sulpossibile ruolo vicariante dei parenti. Occorre infatti evidenziare che,secondo quanto attestato dai [OSCURATO:PERSONA] nella relazione delOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/202514.11.2022, fino a quel momento non erano pervenute al Serviziorichieste di contatti dei parenti con i minori, nonostante l’apertura delprocedimento a tutela dei minori fin dal 18.11.2020 ed il decorso di unintero anno intero dal collocamento di L.V e O.V. in comunità avvenutoil Data_12 . Anche i minori, durante l’osservazione, non hannoespresso elementi di significatività della relazione con tali parenti tant’èche è stata la madre, progressivamente, sotto la guida degli operatoria introdurre le relative figure ai figli mediante fotografie dei parenti loroesibite negli incontri. Si tratta di circostanze che già valgono a denotarela scarsa significatività della relazione pregressa nonni/zia/nipoti. Sirileva comunque che fin dal decreto provvisorio del 7.10.2021 era statodato incarico al Servizio, nel contesto dell’indagine psicodiagnostica sulnucleo, di verificare la presenza di eventuali figure vicarianti: in talecontesto, come si è detto, i parenti del ramo materno si sono costituitisolo a marzo 2022 e comunque hanno sempre formulato quale richiestaprincipale quella di collocamento dei minori presso la madre, indicandosolo in via subordinata una generica disponibilità ad essere collocataridei minori sulla scorta di un progetto assolutamente incerto cheprevedeva il possibile trasferimento dei nonni, residenti in [...]Luogo_3 a Milano chiaramente non compatibile col carattere diurgenza che gli interventi a tutela dei minori richiedevano a fronte dellarichiesta urgente di intervento segnalata dal Servizio ad ottobre 2021.Ciononostante è stato comunque attivato e garantito dai [OSCURATO:PERSONA] diritto di visita tra i parenti del ramo materno e i minori con lagradualità imposta dalla necessità di preparare psicologicamente iminori a tali incontri visto che, come si è detto, inizialmente si trattavadi figure non presenti nella mente di L.V e O.V. e che i parenti delramo materno fino al 14.11.2022 non hanno formulato richieste in talsenso all’Ente affidatario. Occorre peraltro evidenziare che le risultanzedelle relazioni di osservazione in precedenza richiamate dimostranoOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025inequivocabilmente che i nonni e la zia materna, fin dal primo colloquiodi conoscenza con il Servizio, hanno sempre avuto una posizioneintegralmente appiattita su quella della madre dei minori relativamentealla tematica degli abusi paterni. Del resto già nei colloqui col CTU nel2018 i nonni materni avevano fatto esternazioni in tal senso e sono inC.I. Z.A. e N.B. hanno autonomamentepresentato ad ottobre 2021 contro il K.X. sempre in relazione agliasseriti abusi del padre sui minori. Da ultimo anche nel presenteprocedimento i nonni e la zia materni hanno sempre prestato adesionealle richieste della madre dei minori anche in relazione alle domandenuove formulate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e alla richiesta di acquisizione deglirisulta evidente l’inidoneità dei parenti del ramo materno a fungere dafigure vicarianti per i minori che non riuscirebbero a preservaredall’attivazione dei medesimi meccanismi identitari scissionali giàpesantemente sollecitati per anni dalla narrazione materna degli abusi.Conseguentemente, la Corte ritiene che non possano essere nemmenoaccolte le richieste di ampliamento di tempi e modalità degli incontritra i parenti del ramo materno e i minori che dovranno proseguire conla attuale calendarizzazione, in [OSCURATO:PERSONA] e alla presenzadell’operatrice atteso che il diritto degli ascendenti a mantenererapporti significativi con i nipoti minorenni è comunque funzionaleall'interesse dei minori che può prevalere su quello dei genitori o deglialtri familiari (Cass. Sez. 1, n. 2881 del 31/01/2023 )…»Avverso tale decisione, notificata da K.X. il14/05/2024, con atto notificato il 14/07/2024, C.I. ha propostoricorso per cassazione, affidato ad otto motivi di doglianza.Il curatore speciale dei minori e K.X. si sonodifesi con controricorso.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025Anche P.W. e T.R. , unitamente a [...]T.C. , si sono difesi con controricorso ed hanno proposto ricorsoincidentale, depositato il 19/08/2024, affidato a nove motivi didoglianza.In data 27/02/2025 il Pubblico Ministero, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato la propriamemoria, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso principale e di quello incidentale.La ricorrente principale, i ricorrenti incidentali e il controricorrenteK.X. hanno depositato memoria difensiva.Con ordinanza interlocutoria n. 22246/2025 (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 22246 del 01/08/2025) è stato disposto il rinvio dellacausa a una nuova udienza, poiché dagli atti del processo risultava chel’avviso di fissazione di udienza non era stato comunicato al curatorespeciale dei minori, avv. G.N. che si era difeso concontroricorso.e il controricorrente K.X. hanno depositato memoriadifensiva.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE E INCIDENTALE1. Con il primo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione di norma didiritto, in particolare dell’art. 196 quater disp att. c.p.c., dell’art. 473-bis.2 c.p.c., dell’art. 473-bis.41 c.p.c., dell’art. 473-bis.42 comma 6c.p.c., dell’art. 50 e 53 Convenzione d’Istanbul in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.»Con il secondo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Omesso esame di un fatto decisivo cheè stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025c.p.c., nonché omesso esame di tutte le copiose relazioni di specialistiaccademici e medici che analizzano i dialoghi dei minorenni anche neipunti in cui fanno riferimento alla violenza assistita; - omesso esamedi un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento a) alle copiose relazionidi alti accademici e specialisti medici e medico-psichiatri; b) a tutti gliallegati attestanti la violenza domestica e l’abuso: testimonianze erelazioni centro antiviolenza.»Con il terzo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione di una seriedi norme nazionali e sovranazionali in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,e precisamente al d.lgs. n. 149/2022 con riferimento ai procedimentifamiliari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o digenere; art. 473 -bis.70 e seguenti c.p.c., art. 18 e 56 Convenzioned’Istanbul, della L. n. 69/2019, affinché l’indagine sulla violenza siaeffettuata da personale specializzato nella materia; art. 473-bis.44c.p.c. in termini di omesso interrogatorio da parte dei giudici d’ufficiodelle parti sui fatti allegati; dell’art. 48 [OSCURATO:PERSONA] e art.473-bis 43 c.p.c.»Con il quarto motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione di unaserie di norme nazionali e sovranazionali in relazione all’ art. 360 n. 3c.p.c. e precisamente all’art. 32 Cost. con riferimento all’obbligo allapsicoterapia dei genitori e alla “bonifica” ai minorenni; all’art. 2 Cost eall’art. 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.»-Con il quinto motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione di una serie di norme nazionalie sovranazionali in tema di ascolto del minore infradodicenne,precisamente: degli artt. 32 e 111 Cost.; Violazione degli artt. 3, 6 e 8della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciulloOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, della Convenzione di Ginevra;degli art. 6 e 14 Cedu, nonché dell’art 155 sexties c.c., art. 336bis, art.337 bis, ter ed octies del codice civile, in riferimento all'art. 360 c.p.c.,1° comma, n. 3, e, da ultimo in violazione sia dell’art. 1 comma 23 L.206/2021 che degli articoli 473bis4, 473bis.5 e 473bis.6 cod. proc. civ.,in relazione alla conferma del reclamato decreto del Tribunale per iMinorenni di Milano senza che la Corte di Appello di Milano, prima didecidere sulla vita ed il futuro dei minorenni, abbia ascoltato le loroopinioni e i loro bisogni e senza aver accertato le cause del rifiutomanifestato nei confronti del padre, derivante dai comportamentiaggressivi e violenti verso la madre e verso i minori stessi.»Con il sesto motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione di norma didiritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 8CEDU e all’art. 31 [OSCURATO:PERSONA]; Violazione e falsa applicazionein relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c con riferimento all’art. 132 comma 2- Nullità del decreto (pag. 56).»Con il settimo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione di normadi diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 21Cost. e all’art. 10 della CEDU in materia di libertà di espressione.»Con l’ottavo motivo di ricorso principale è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione di normadi diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento all’art. 111Cost.»2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: « 1) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 337 bis c.c.,dell’art. 12 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti del fanciullo(ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991), dell’art. 6Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025della Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata in Italia con legge20 marzo 2003, n. 77), per violazione dell’art. 111 Cost., primo esecondo comma, dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU, nonchédegli artt. 315-bis, 336-bis e 337 octies c.c. e del nuovo art. 473-bis 4c.p.c. in merito all’affidamento dei minorenni al servizio sociale,specificatamente con potere di disporne anche sulla loro residenza, nonsussistendo per la madre le condizioni per la limitazione della capacitàgenitoriale e in più avendo i minorenni espresso sempre una opinionealtamente positiva riguardo la madre. Non a caso, la riforma Cartabiaha introdotto l’articolo 5 bis all’interno della legge 4 maggio 1983 n.184 per regolare l’affidamento del minore al servizio sociale, cheprevede l’obbligo di ascolto diretto del minore, ossia non sarà piùpossibile neppure delegare tale compito ai giudici onorari. Taleprevisione è rivolta a garantire un giusto processo e la specializzazionedel giudice nella delicata fase dell’ascolto del minore affinché se nerispetti la volontà. Sull’argomento dell’affido dei minorenni ai servizisociali, è significativa la decisione della Corte d’Appello di Milano, sez.V, 25 gennaio 2024.»Con il secondo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «2) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 5 C.P.C.: omesso esame di unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazionea tutte le allegazioni attestanti violenza domestica, violenza assistita eipotesi di abuso su minorenni (Docc. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 41, 42, 44) al fine di una più corretta valutazione circa ilcollocamento dei minorenni. Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata inGazzetta Ufficiale la Legge n.69, contenente nuove misure relative allatutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il d.lgs. n.149/2022 prevede che nei procedimenti familiari, in cui sia allegatauna fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurateOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025le adeguate misure di salvaguardia e protezione previste dall’art. 47bis.70 e seguenti c.p.c. a madri e figli insieme. Con la sentenza 3novembre 2022, ric. n. 4669/20, sez. V, la CEDU ha condannato ancorauna volta lo Stato su violenza domestica e omissione di obblighi positivida parte dello Stato che, a causa della situazione particolarmentevulnerabile delle vittime di violenza domestica, deve consentire alleautorità di indagare su tali violenze di propria iniziativa in quantoquestioni di pubblico interesse. Ciò detto, i giudici di Strasburgo hannocondannato le autorità nazionali per non aver adeguatamente rispostoalle denunce degli episodi di violenza domestica e per non aver valutatola situazione nella sua interezza, compreso ogni possibile rischio cheincidenti simili si ripetessero con la conseguente violazione dell'articolo8 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 3 novembre 2022, ric. n.4669/20, CEDU, sez. I, sentenza 02/03/2017 n° 41237/14).»Con il terzo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «3) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 5 C.P.C.: omesso esame di unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazionealla volontà espressa dai minorenni in merito alla loro collocazione,presente nella trascrizione giurata dell’unica escussione direttavideoregistrata, assunta da addetti del [OSCURATO:PERSONA] (Docc.9 e 10). La Corte dichiara, nelle sue motivazioni relative alla decisionecirca il collocamento presso il padre, che i minorenni non hanno maichiesto di vivere con la madre. Ciò poiché la Corte ha omesso diesaminare l’unica escussione diretta dei minorenni videoregistrata,effettuata il 26.11.2021, dal [OSCURATO:PERSONA] e di cui èpresente nel fascicolo d’Appello trascrizione giurata (fasc. app. all. 12a,allegata a Istanza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], depositata in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]).»Con il quarto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «4) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsaOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 196 quater disp.473 bis. 42 comma 6 c.p.c., dell’art. 50 e 53 Convenzione d’Istanbul,per aver ritenuto inammissibili le domande dei reclamanti in merito a)alla richiesta di sospensiva del decreto impugnato al fine di tutelare ifigli minorenni, in presenza di un procedimento penale artt 609 bis eter; b) per non aver autorizzato il deposito della videoregistrazionedell’audizione dei minorenni effettuata il 30.11.2021 dal CommissariatoLambrate. Già le “Norme sull’ufficio per il processo in attuazione dellalegge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n.134 (decreto legislativo – esame definitivo)” tracciano un esaustivopanorama di quelle norme destinate a creare un collegamento traprocedimento penale e civile in materia di tutela dei soggetti deboli,asserite vittime di reati endo-familiari come i maltrattamenti e laviolenza domestica. L’art. 1, comma 23, della legge n. 206/2021 ha,poi, previsto, tra i principi e criteri direttivi, che, in presenza diallegazioni di violenza domestica o di genere, debbano essereassicurate, nell’ambito del processo civile, le necessarie modalità dicoordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti. CodestaEcc.ma Corte ha ribadito, anche di recente, con la sentenza n. 17656del 3 maggio 2024, la netta distinzione tra violenza e semplici litifamiliari. Con la sentenza n. 14247 del 2023 la stessa Corte Supremadichiara inammissibile il ricorso che, caratterizzato dalla presenza distereotipi di genere, avrebbe altrimenti perpetrato un’ulteriore formadi violenza nei confronti della donna vittima già di abusi, ponendo unfreno a quelle caratterizzazioni ampiamente presenti nel decreto quiappellato.»Con il quinto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «5) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, in riferimento all’art. 32 Cost. inOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025relazione all’obbligo alla psicoterapia dei genitori e alla, così definitadai giudici della Corte d’Appello, “bonifica” (pagg. 12, 18, 22 delDecreto impugnato) attuata sui minorenni L.V e O.V. in violazionedell’art. 2 Cost. – che riconosce e garantisce i diritti inviolabilidell’uomo, caratterizzati da assolutezza, inalienabilità e indisponibilità– e art. 16 della Convenzione sui diritti dell'infanzia che, così, recita:“Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nellasua vita privata (…) e neppure di affronti illegali al suo onore e alla suareputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro taliinterferenze o tali affronti.” In più, la Terapia psicologica, definita neldecreto impugnato come “bonifica”, è caratterizzabile comedegradante per la persona, in violazione dell’art. 3 CEDU. In meritoall’imposizione della psicoterapia ai genitori basti citare CassazioneCivile, I Sez., ordinanza n. 18222/19 secondo cui: “Questa Corte hagià statuito che, in tema di affidamento dei figli minorenni, laprescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e diun altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comportacomunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, percui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost. (…) quellaprescrizione (…) connotata dalla finalità, estranea al giudizio, direalizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamenteal loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 01/07/15)”.Analogamente, nel caso di specie, il decreto impugnato ha addiritturaimposto come conditio sine qua non l’obbligo alla ricorrente diintraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità nel suorapporto con il K.X. Avendo esplicitato che si tratta di un invitogiudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma dicondizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazionealla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 della Costituzione.Nel caso dei minorenni, la psicoterapia realizzata sulla base dellaOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025finalità di “bonifica”, come si legge esplicitamente nel decretoimpugnato, costituisce palese violazione dell’art. 3 CEDU (divieto ditrattamenti inumani e degradanti).»Con il sesto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «6) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 4 c.p.c.: nullità per violazionedell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e artt. 3 e 8 CEDU nonchécarenza di motivazione del provvedimento laddove incarica il ServizioSociale del Comune di Milano, anche in collaborazione con i ServiziSpecialistici del territorio, di procedere a regolamentare gli incontri deiminorenni con la madre e i parenti del ramo materno in [OSCURATO:PERSONA],secondo i tempi e le modalità già attualmente stabiliti con facoltà disospensione in caso di pregiudizio per i minorenni. Altresì, violazionedegli artt. 8 e 3 CEDU, per non aver rispettato il rapporto familiaremadre-figli, nonni-nipoti, zia-nipoti, nonché per avere realizzato unaviolenza suppletiva su di loro (incontri in spazi protetti, azione di“bonifica” sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre econciliazione in una situazione di violenza in violazione dellaConvenzione d’Istanbul e disposto di cui all'art.473bis, ove si prevedel’esclusione del ricorso alla mediazione allorquando si è in presenza diviolenza di genere o domestica. Il divieto non concerne esclusivamentel’instaurazione del procedimento di mediazione familiare, ma anchel'interruzione immediata del percorso già intrapreso qualora nel corsodel giudizio emergano notizie di violenza domestica o di genere.»Con il settimo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «7) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, in riferimento al disposto dell’articolo12, comma 2, della Convenzione sui diritti dell’infanzia edell’adolescenza (adottata a [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 1989 e ratificatain Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176); della Convenzioneeuropea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nelOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/20251996 e ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003; dell’art. 473-bis.4del c.p.c., riguardo il mancato ascolto dei due minorenni. In tema diaffidamento del minore, l’ascolto di quest’ultimo non può considerarsisuperfluo solo perché il giudice ritenga di aver già individuato lasoluzione più adeguata a realizzare il suo migliore interesse. Viceversa,la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi unconvincimento sull’affidamento, salvo che l’audizione non sia rifiutatadallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertarein termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua risolvendosiin un’attività che, pur non arrecando danno agli interessi del minore,tuttavia non vi apporti alcun (ulteriore) beneficio (Cass. Civ., Sez. I,ord. 8 febbraio 2024, n. 3576). “Il provvedimento di affidamento deveessere adottato facendo riferimento esclusivo all'interesse morale emateriale del minore (art. 337- ter c.c.); ciò comporta che nelledecisioni che lo concernono deve ricercarsi la soluzione ottimale inconcreto, quella cioè che meglio garantisca la miglior cura dellapersona” (Corte Cost. 102/2020; Corte Cost. 33/2021) e ne attui idiritti (del minore), scolpiti dall'art. 315-bis c.c. L'individuazione delmiglior interesse del minore (best interests nella formula in linguainglese dell'art. 3 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1989) è unprocedimento che rifugge da automatismi e richiede di tener conto ditutte le circostanze di fatto che connotano il caso, nonché dellaincidenza del fattore tempo – sia in senso positivo che negativo – e deidesideri, delle aspirazioni e delle opinioni dello stesso minore, che,seppure privo della capacità di agire, ha diritto di essere ascoltato. Intema di ascolto del minore, la Corte di Cassazione ha più volteaffermato che l'ascolto è disegnato dall'art. 315-bis c.c. non come undiscernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in meritoa tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alleOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare.Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576, così dispone “Si trattadi un diritto personalissimo, della persona minore di età, attraverso ilquale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire,la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e dipartecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, alprocesso; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazionedel miglior interesse del minore” (Cass. n. 6129 del 26/03/2015; Cass.n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023, inmotivazione; Cass. n. 437 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).»Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «8) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 736 bis delcodice di procedura civile e articolo 342 bis e ter del codice civile, dellalegge n. 119 del 15 ottobre 2013, della Convenzione d’Istanbul, deld.lgs. n. 149/2022 nella parte in cui è previsto che, nei procedimentifamiliari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o digenere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia eprotezione, previste dall’art. 47 bis.70 e seguenti c.p.c., per avere igiudici di merito confermato e protratto l’allontanamento dei minorennidalla casa familiare per ben due anni all’interno di una Comunità,effettuato una “bonifica” delle loro coscienze e, amplificando danniirreversibili sui minorenni, disposto il collocamento presso il padre,nonostante le evidenze di violenza domestica, violenza assistita,nonché per aver deciso e protratto la decisione d’incontri tra nonnimaterni, zia materna e nipoti e tra madre e figli in spazio neutro senzache vi fosse e vi sia alcun presupposto di legge e nessun pericolo ovveroin assenza di tutti i presupposti di legge e in violazione dell’art. 8 e 3CEDU, per non aver rispettato il rapporto familiare madre-figli, nonni-nipoti, zia-nipoti, realizzando una violenza suppletiva su minorenni,Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025madre, nonni materni e zia materna. L’ingiustificata non applicazionedi quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificatadall’Italia nel 2013, volta alla lotta e alla prevenzione della violenzacontro le donne e della violenza domestica in riferimento all’art. 31 amente del quale, nel rispetto dei diritti e della sicurezza dei bambini edelle vittime, nelle decisioni relative alla custodia, ai diritti di visita ealla sicurezza dei figli, dovranno sempre essere considerati gli episodidi violenza; agli artt. 33 e 35 che si occupano di tutela dell’integritàpsicologica e di prevenzione della violenza fisica; all’art. 48 cheprevede, in caso di violenza, il divieto di adottare metodi alternativi dirisoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione e la conciliazione. Taliprincipi, per le ipotesi di allegazione di violenza domestica o di genere,sono, in buona parte, enunciati nel comma 23, lettera b), dell’unicoarticolo della Legge 206/2021 e prevedono, in primo luogo, l’utilizzo –in via incidentale, “su richiesta” anche nel corso dei giudizi di merito diseparazione e divorzio (ampliandone quindi il campo di applicazione) –dell’istituto degli Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342bis e seguenti c.c.). Tale strumento, caratterizzato da un procedimentocelere e a cognizione sommaria, deve essere utilizzato perl’accertamento in sede civile dei fatti di violenza, fatti destinati adincidere pesantemente nelle decisioni riguardanti l’affidamento deifigli.»Con il nono motivo di ricorso incidentale è formulata la seguentecensura: «9) [OSCURATO:PERSONA]. 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsaapplicazione di norma di diritto, in particolare violazione dell'art. 21della legge n. 241/1990 (“eccesso di potere”) per non aver agito nelrispetto dei principi di proporzionalità e per questo, per tutte le ragioniafferenti ai motivi sopra esposti, aver realizzato sui sig.ri P.W.[...] (nonna materna), T.R. (nonno materno),T.C. , C.I. (madre dei minorenni), L.V.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025e O.V. , una violenza suppletiva attraverso la persistenzaimmotivata d’incontri in spazi protetti, azione di “bonifica”psicoterapeutica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madree obbligo di conciliazione di madre e parenti materni con il sig. K.X.come si dimostra attraverso gli allegati in Indice e come risulta dallemotivazioni e disposizioni dello stesso Decreto impugnato. Tale“eccesso di potere” ha realizzato una violenza suppletiva su di loro dacontestualizzarsi all’interno di diverse “pressioni” agite: persistenzaimmotivata d’incontri in spazi protetti, azione di “bonifica”psicoterapeutica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madree conciliazione di madre e parenti materni pur in una situazione diviolenza subita che avrebbe necessitato d’indagine approfondita a curadi esperti, così come oggi previsto dalla Riforma cosiddetta Cartabia.La violenza istituzionale è un tema di grande rilevanza e complessità.Si riferisce alla situazione in cui le istituzioni o le autorità, invece diproteggere e assistere i cittadini, possono diventare fonte dioppressione o abuso. L'espressione "vittimizzazione secondaria" è giàstata utilizzata nella Convenzione di Istanbul all'articolo 18 e l’'articolo473-bis.40 c.p.c., rubricato "Ambito di applicazione", introduce nelCapo III, che disciplina le Disposizioni particolari, una Sezioneinteramente dedicata alle violenze domestiche o di genere anche al finedi ridurre la vittimizzazione secondaria, ovvero con l’obiettivo di offriremaggiore tutela alle vittime di violenza in linea con le raccomandazionidettate dalla Convenzione d’Istanbul, che impone di evitare lacosiddetta vittimizzazione secondaria (ovvero una secondaaggressione che rende il soggetto, appunto, di nuovo vittima questavolta da parte delle istituzioni).»L’[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE3. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti di cui inmotivazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/20254. In esso è censurata la statuizione della Corte d’appello nellaparte in cui: 1) ha ritenuto inammissibili le domande della reclamanteC.I. in merito alla richiesta di sospensiva del decretoimpugnato al fine di tutelare i figli minorenni, in presenza di unprocedimento penale per i reati di cui all’art. 609 bis e ter c.p.c. neiconfronti del padre delle minori; 2) non ha autorizzato il deposito dellavideoregistrazione dell’audizione dei minori effettuata il 30/11/2021dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ha ritenuto che si è trattato di «domande nuoveformulate per la prima volta nell’atto di costituzione di nuovo difensoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e reiterate, quanto allarichiesta di deposito della videoregistrazione, con la memoria di“integrazione atto di costituzione nuovo difensore depositata in data9.11.2023 e non autorizzata dalla Corte, in difetto del consenso dellealtre parti tenuto conto dell’eccezione di inammissibilità sul puntosvolta dal resistente, dal curatore speciale e dal ProcuratoreGenerale”», aggiungendo «per completezza, che la richiesta disospensiva è stata formulata in correlazione con la pendenza delprocedimento penale n. 33332/2021 RGNR per i reati di cui agli artt.609 bis e 609 ter, in relazione al quale è ormai intervenutal’archiviazione con ordinanza del GIP di Milano del 15.03.2024; quantoalla richiesta autorizzazione al deposito della videoregistrazione,trattasi di produzione inammissibile stante il chiaro disposto di cui all’art. 196 quater disp att. c.p.c.»5. Con riferimento alla richiesta di sospensione, la ricorrente haillustrato le ragioni della tardiva richiesta, ma non ha controdedotto alrilievo del Giudice relativo all’intervenuta archiviazione delprocedimento penale, in data il 15/03/2024, la cui pendenza costituivail fondamento della richiesta stessa, sicché la censura sul punto deveOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025ritenersi inammissibile non avendo attinto una delle due rationes delladecisione.6. Con riferimento alla richiesta autorizzazione al deposito dellavideoregistrazione, occorre tenere conto che, anche in questo caso, ladecisione si fonda sulle due distinte rationes, riconducibili allainammissibilità per tardività della richiesta e all’impossibilità dellaproduzione in applicazione dell’art. 196 quater disp. att. c.p.c.6.1. Sul punto, si deve subito precisare che il presente giudizio èregolato dalle disposizioni previgenti al d.lgs. n. 149 del 2022, essendostato avviato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit.Trattandosi di un procedimento camerale, disciplinato dagli articoli336 c.c. e 738 c.p.c., l'acquisizione dei mezzi di prova, in mancanza diuna norma che fissi un specifico termine per le preclusioni istruttorie,è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio,sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pienoe completo contraddittorio (cfr., con riferimento ad altri procedimentiin camera di consiglio, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 37301 del29/11/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022).Non è corretta, dunque, la valutazione di intempestività operatadalla Corte d’appello.6.2. In ordine, poi, alla ritenuta impossibilità di produrre in giudiziola videoregistrazione dell’audizione dei minori, effettuata dalla Poliziagiudiziaria il 30/11/2021, e conservata in un supporto informatico (doc.21 fasc. ric.), occorre compiere alcune precisazioni.La ricorrente ha dedotto di avere riscontrato che i termini e isignificati espressi nella breve sintesi del verbale di tale audizione(consistito in n. 83 pagine) trascritto da Agenzia Investigativa [...]OMISSIS in data 03/01/2024 (doc. 19e 19A) divergevano ampiamente da quanto riferito dai due minorenninelle videoregistrazioni, della durata complessiva di un’ora e 25 minuti.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025Per questo ha chiesto che venisse autorizzato il deposito dellavideoregistrazione, conservata in files audio-video, non contenuta tragli atti del processo penale acquisiti.6.3. Come ritenuto da attenta dottrina, il codice civile non dà unadefinizione del concetto di documento, ma lo presuppone,disciplinandone la produzione e la valenza probatoria. In sensogenerale, dunque, rientrano nella nozione di documento tutte quellefonti di prova precostituite che contengono la rappresentazione di fatti,ossia le prove già esistenti capaci di documentare fatti del passato.I documenti possono innanzi tutto consistere in atti scritti, cheassumono rilievo probatorio nei confronti del soggetto che se neassume la paternità, normalmente collegata alla sottoscrizione deldocumento stesso.Vi possono, tuttavia, essere anche documenti non scritti, i qualicontengono una rappresentazione meccanica di un fatto storico, comeè appunto una registrazione audiovisiva (o sonora) di un accadimentoo di una conversazione, oppure una rappresentazione fotografica di unavvenimento, di una situazione o di una cosa. In tal caso si parla diriproduzioni meccaniche e la loro efficacia probatoria non dipendedall’autore della registrazione o della fotografia, ma dalla conformitàdella riproduzione all’affettivo accadimento dei fatti rappresentati.Come stabilito dall’art. 2712 c.c., infatti, «Le riproduzionifotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazionifonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica difatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate,se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformitàai fatti o alle cose medesime».Dal punto di vista del formato, è, poi, operata la distinzione tradocumenti informatici e documenti analogici. Questi ultimi sono idocumenti tradizionali, redatti normalmente su carta, ma la loroOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025definizione normativa non contiene solo i documenti cartacei, perché èdata per differenza rispetto ai documenti informatici. Ai sensi dell’art.1, lett. p-bis, d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazionedigitale), infatti, è documento analogico ogni documento che non èinformatico. Una registrazione audio o video su supporto magnetico è,dunque, un documento analogico.Il documento informatico è, dunque, il documento elettronico checontiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o datigiuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p, d.lgs. n. 82 del 2005).Occorre precisare che documento elettronico è qualsiasi contenutoconservato in forma elettronica, che richiede cioè un dispositivoelettronico per essere visionato. All’interno della categoria deidocumenti elettronici, vi sono, poi, i documenti informatici, queidocumenti composti di valori binari (cosiddetti bit), denominati anchedocumenti digitali.Ovviamente i documenti informatici possono consistere indocumenti scritti, oppure in riproduzioni meccaniche, come sono i filesvideo oggetto della materia del contendere nel presente giudizio.Le prove documentali che si formano al di fuori del processo peressere utilizzate ai fini della decisione, devono essere depositate,mediante la produzione spontanea ad opera della parte interessataovvero l’esibizione a seguito di ordine impartito dal giudice all’altraparte o a terzi.Per quanto riguarda il deposito dei documenti, il disposto dell’art.196 quater, disp. att. c.p.c., nel testo attualmente vigente, giàapplicabile al tempo dell’adozione del decreto impugnato (ai sensidell’art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022), prevede quanto segue: «Il depositodegli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizionea ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggettinominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamenteOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositanogli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Ilgiudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti edocumenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti delgiudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Ildeposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto dellanormativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, latrasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficioautorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemiinformatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste unasituazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sitoistituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvedea comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.»Le disposizioni tecniche in vigore al momento della decisione inquesta sede impugnata, tuttavia, non consentivano la produzione pervia telematica di files video.Solo a partire dal mese di settembre 2024, con il provvedimentoDGSIA del 02/08/2024 sono state introdotte le nuove specifichetecniche ai sensi dell’art. 34 d.m. n. 44 del 2011, che hanno resopossibile la produzione di files video.Le videoregistrazioni delle audizioni dei minori, effettuate nel corsodel procedimento penale a carico del K.X. dunque, all’epoca delladecisione impugnata, costituivano documenti informatici che, per leloro intrinseche caratteristiche non potevano essere depositati per viatelematica, a causa di limiti tecnici del sistema, pur essendo la loroproduzione consentita dal codice di rito e disciplinata, nei suoi effetti,dall’art. 2712 c.c.Tuttavia, l’art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto allaprova, ma semplicemente disciplina le modalità di produzione di atti edocumenti nel processo civile.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la richiestadi autorizzazione al deposito di files video, all’epoca, non era unarichiesta inammissibile, poiché la produzione di tali documentiinformatici non era vietata, ma solo di fatto impossibile, a causa dilimiti tecnici del sistema.Ovviamente tali limiti tecnici non potevano determinare unalimitazione del diritto alla prova, sicché, l’impossibilità materiale dieffettuare la produzione di files video mediante deposito telematico,avrebbe dovuto essere determinare l’adozione di misure per consentireil deposito in modalità diversa, eventualmente mediante deposito incancelleria, come non può non avvenire, ad esempio, per il caso dideposito di oggetti.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta diautorizzazione al deposito dei menzionati files video, dando disposizioniper l’esecuzione, come pure consentito dall’art. 175, comma 2, c.p.c.,che attribuisce al giudice istruttore l’esercizio di tutti i poteri intesi alpiù sollecito e leale svolgimento del procedimento.6.4. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto,sia pure solo in relazione alla censura relativa alla richiesta diimmissione nel processo della videoregistrazione, in applicazione delseguente principio di diritto:«In tema di processo telematico, i files video costituisconoriproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentitadall’art. 2712 c.c..Anche ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibilela produzione per via telematica per ragioni meramente temporali(prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigorenuove specifiche tecniche), l’art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limitail diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità diacquisizione di atti e documenti al processo.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito inmodalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell’art. 175 c.p.c.»7. Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale possono essereesaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessioneesistente e si rivelano entrambi fondati sia pure nei limiti di seguitoevidenziati.7.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha affermatoche la Corte d’appello ha omesso di tenere conto di quanto risultantedalla trascrizione giurata del verbale assunto dagli operatori delCommissariato Lambrate, che il 30/11/2021 hanno sentito i minorinell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti del padre (cfrdoc. 19 e 19A), in cui i due minorenni, già collocati all’interno di unacomunità, a) avevano alluso a situazioni di violenza e possibile abusopresso la casa del padre e b) avevano rappresentato in maniera decisae spontanea la loro volontà di tornare a casa dalla madre e di nontornare più dal padre. La stessa ricorrente ha affermato che la Corteterritoriale ha anche omesso l’esame di tutte le copiose relazioni dispecialisti accademici e medici che hanno analizzato i dialoghi deiminorenni come la Relazione a firma del prof. M.H. el 13/01/2024,quella della dott.ssa R.R. del 30/09/2020 e la relazione delladott.ssa V.E. del 17.01.2024 (doc. 22, 23, 24 fascicoletto).Sempre con il secondo motivo di ricorso principale, la ricorrente hacensurato la mancata considerazione di quanto dedotto nellacostituzione del nuovo difensore nel giudizio di reclamo, depositata il04/11/2023, in ordine alla violenza domestica subita dalla madre deiminori durante la convivenza con il K.X. analiticamente descrittaanche nella memoria del 05/10/2023, depositata innanzi al GiudiceTutelare e versata nel fascicolo dalla difesa dello stesso K.X.aggiungendo che sia nell’atto di costituzione che nella menzionatamemoria aveva richiamato una serie di documenti attestanti la violenzaOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025domestica, come la relazione del Centro antiviolenza “Mai da sole”(doc. 26 fasc. ric.), il certificato dell’Associazione “Mai+sole” (doc. 27fasc. ric.), la relazione dell’associazione “Casa delle donne maltrattate”(doc. 28 fasc. ric.); il verbale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc.29 fasc. ric.); le testimonianze allegate all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc.30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 fasc. ric.); la relazione del dott. X.P.[... (doc. 37 fasc. ric.); la relazione del prof. M.H. del29/12/2020 (doc. 38 fasc. ric.); la relazione della psicologa S.D.[...] del 14/09/2023 (doc. 39 fasc. ric.).Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto che, inragione di tutte le allegazioni di violenza appena richiamate, la Corteavrebbe dovuto approfondire il tema della violenza domestica subitadalla donna e non dar seguito al tentativo di mediazione, attraversocostanti pressioni al riguardo anche da parte del [OSCURATO:PERSONA].7.2. La ricorrente ha indicato con chiarezza le dichiarazioni deibambini, sentiti il 30/11/2021 nel corso del procedimento penale, eriportate nella trascrizione asseverata, che ha ritenuto rilevanti ai finidella decisione, evidenziando il supporto in termini di credibilità, offertodalle relazioni prodotte (in particolare, p. 28-30 del ricorso percassazione).Anche con riferimento alle condotte di violenza domestica, laricorrente ha indicato le fonti di prova ritenute rilevanti, e nonconsiderate, e il contenuto delle stesse (pp. 20-35 del ricorso percassazione).7.3. Come sopra anticipato, la Corte d’appello ha ritenuto quantosegue: «Ed invero, nonostante gli anni decorsi dall’apertura delpresente procedimento e la pluralità di interventi messi in campo asostegno del nucleo, la madre dei minori si è dimostrata incapace diqualsivoglia movimento che la portasse ad abbandonare il tema deiOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025supposti abusi paterni su L.V nonostante l’archiviazione di tre distintiprocedimenti penali nel cui ambito sono state attentamente vagliate leipotizzate violenze senza trovare elementi di riscontro. A fronte di ciòancora nel reclamo e, da ultimo, con la richiesta insistente di far entrarenel presente giudizio gli atti del processo penale al fine di ottenerneuna valutazione diversa da quella condensata da ultimo nell’esaustivaordinanza di archiviazione del 15.03.2024 (proc.1691/2023), la C.I.continua a rimanere arroccata sulla ricostruzione dell’intera vicendafamiliare nei termini dell’abuso paterno, dimostrandosi del tutto avulsadal dato di realtà. Detta produzione documentale, pur ammessa dallaCorte, si appalesa del tutto irrilevante a fronte del dato istruttorio diprimario rilievo rappresentato dal fatto che per i circa due anni trascorsida L.V e O.V. in comunità non sono mai emersi comportamentisessualizzati dei minori né i bambini hanno mai utilizzato espressioniche rimandassero, anche solo latamente, a possibili abusi, al contrariodi quanto la C.I. riteneva si sarebbe verificato (cfr. relazione del15.07.2021). Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quantomadre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperareun processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesantiinterferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati,esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dallavalutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici dellaC.I. con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusuraaffettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento deifigli.»7.4. La menzionata Corte ha, dunque, ritenuto dirimente, perescludere le condotte di abuso, il comportamento successivamentetenuto dai bambini.Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025La stessa Corte non ha tuttavia considerato che le sopramenzionate dichiarazioni dei minori, a prescindere dall’accertamentodegli ipotizzati reati, sono comunque decisive per una valutazione delrapporto tra i genitori e i figli, necessaria per adottare le statuizionisulla titolarità e sull’esercizio della responsabilità genitoriale, oggettodi questo procedimento.7.5. Nessun esame la Corte d’appello ha compiuto, inoltre, inordine alla effettività o meno delle condotte di violenza domestica chela ricorrente ha dedotto di avere subito durante la convivenza (anchein presenza di minori), in relazione alle quali la donna ha evidenziatoin ricorso di avere offerto i sopra menzionati elementi di prova. Lastessa Corte d’appello ha, peraltro, riportato nella motivazione delladecisione impugnata, le allegazioni della C.I. sul punto in uno degliultimi colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decreto impugnato, ovesi riporta il contenuto della relazione dei servizi sociali del 03/04/2024).7.5.1. Come già evidenziato, il presente giudizio non è disciplinatodagli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c., essendo il procedimento avviato dalPubblico Ministero in data 18/11/2020 e, dunque, prima dell’entrata invigore di tale disciplina (cfr. art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022).Occorre, tuttavia, considerare che lo Stato italiano ha sottoscrittola Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lottacontro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,firmata ad Istanbul l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ratificata dall’Italia con l. n. 77 del2013.Come precisato dalla Corte costituzionale, l’art. 117, comma 1,Cost. non attribuisce rango costituzionale alle norme contenute negliaccordi internazionali, poi ratificati con legge ordinaria delle Stato(com'è il caso delle norme della CEDU e di qualsiasi trattatointernazionale), ponendo semplicemente l'obbligo del legislatoreordinario di rispettare dette norme. Con l'art. 117, comma 1, Cost. siOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla disposizioneconvenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenutoa quegli obblighi internazionali genericamente evocati dalla Cartacostituzionale e, con essi, al parametro, tanto da essere comunementequalificata “norma interposta”, soggetta a sua volta, come si dirà inseguito, ad una verifica di compatibilità con le norme dellaCostituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretarela norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale,entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualoraciò non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilità dellanorma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deveinvestire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimitàcostituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, comma 1, Cost.(Corte cost., Sentenza n. 349 del 24/10/2007; cfr. Cass., Sez. 3,Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 e, con specifico riferimento allaCEDU, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2286 del 30/01/2018; Sez. L,Sentenza n. 4049 del 19/02/2013).L’intervenuta ratifica della Convenzione di Istanbul, sopramenzionata, rileva, dunque, ai fini dell’interpretazione delle normeinterne in senso ad essa conforme (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631del 30/04/2024).7.5.2. Si deve, pertanto, menzionare l’art. 3 della menzionataConvenzione, ove si precisa che, ai fini di detta Convenzione,l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenzafisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’internodella famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi opartner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condividao abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che «1. [OSCURATO:PERSONA] adottano leOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte levittime da nuovi atti di violenza. …omissis».L’art. 31 della stessa Convenzione prevede, poi, che «1. [OSCURATO:PERSONA] misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che,al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, sianopresi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campodi applicazione della presente Convenzione. 2 [OSCURATO:PERSONA] adottano lemisure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'eserciziodei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e lasicurezza della vittima o dei bambini.»7.5.3. In tale ottica, questa Corte ha già affermato che, in tema diprovvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, ilgiudice – anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigoredel d.lgs. n. 149 del 2022 – non può trascurare l'allegazione dicomportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore,dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine diricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare ilmiglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgereadeguatamente i loro compiti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del21/02/2025).Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all’esistenza dicondotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 dellaConvenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013),lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misureassunte in ordine all’affidamento e alle visite dei figli, tenendo contodell’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni divittimizzazione secondaria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del30/04/2024).Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/20257.5.4. L’assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante leallegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravementeil giudizio, sicché la decisione deve essere cassata.8. L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso principaledetermina la cassazione con rinvio del decreto impugnato, per ilcompimento di un rinnovato accertamento in fatto, che rende superfluol’esame degli ulteriori motivi di doglianza (quarto, quinto, sesto,settimo e ottavo), da ritenersi pertanto assorbiti.L’[OSCURATO:PERSONA] INCIDENTALE9. Passando ad analizzare il ricorso incidentale, deve subitorilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisatoche l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quandoriveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la partedestinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazioneprincipale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8486 del 28/03/2024; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.31679 del 09/12/2024).10. Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorsoincidentale che riproduce essenzialmente le stesse doglianze contenutenel secondo motivo di ricorso principale e che, pertanto, risultafondato, per le stesse ragioni che hanno determinato l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso principale.I ricorrenti incidentali hanno dedotto che la Corte d’appello haomesso di esaminare atti fondamentali per il giudizio, ove si trovanoimportanti indici di violenza subita dalla C.I. e assistita dai minorennie ipotesi di reato che avrebbero necessitato di una approfonditaindagine mai, di fatto, effettuata nonostante le diverse sollecitazioni.Hanno, in particolare, richiamato la certificazione INPS del 06/10/2023(doc. 16 fasc. ric. incidentali), dalla quale emergeva che «la Sig.raOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025C.I. Collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livelloprofessionale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , in servizio presso laOMISSIS , dal 1° ottobre 2010, nel periodo dal 06-08-2019al 31-08-2021 ha fruito di 79 giorni del congedo per donne vittime diviolenza, giusta certificazione del 19 luglio 2019 del Centro antiviolenza di Milano “Mai da sole”, prodotta ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.n. 80/2015 e dell’art. 18 CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio2016/18» e le attestazioni dei Centri antiviolenza “Mai + sole” di Lg_6(doc. 17 fasc. ric. incidentali) e “Mai da sole” di Milano (doc. 18 fasc.ric. incidentali). Tra gli altri documenti non esaminati dalla Corte purdisponibili in atti, i ricorrenti incidentali hanno segnalato: il refertoPronto [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 19 fasc. ric.incidentali); l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (doc. 11 fasc.ric. incidentali); la trascrizione delle dichiarazioni rese dai minori L.Ve O.V. quando sono stati sentiti nel corso del procedimento penale(docc. 9 e 10 fasc. ric. incidentale); la relazione del prof. M.H. del13/01/2024 (doc. 20 fasc. ric. incidentale); la relazione peritale deldott. R.R. del 30/09/2020 (doc. 21 fasc. ric. incidentali); larelazione della psicologa V.E. (doc. 22 fasc. ric.incidentale); la memoria di C.I. del 05/10/2023 (doc. 23 fasc.ric. incidentali); la relazione Cadmi di Milano del 31/05/2022 (doc. 24fasc. ric. incidentali); il referto denuncia dell’[OSCURATO:PERSONA](doc. 25 fasc. ric. incidentali); numerose assunzioni di informazioni etestimonianze (docc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 fasc. ric.incidentali); le relazioni di psicologi e psichiatri (docc. 34, 35, 36, 38,39, 40 e 41 doc. ric. incidentali), il provvedimento del Giudice tutelaredel 16/10/2023 (doc. 43 fasc. ric. incidentali), l’atto di opposizioneall’archiviazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 12 fasc. ric. incidentali), lememorie difensive ai sensi dell’art. 121 c.p.p. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del18/01/2024 (doc. 14 fasc. ric. incidentali).Oscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025I ricorrenti incidentali hanno descritto il contenuto ritenutorilevante degli atti sopra richiamati ai fini della dimostrazione dellecondotte di violenza domestica (p. 19-26 del controricorso recante ilricorso incidentale).Nessun esame la Corte d’appello ha compiuto in ordine allaeffettività o meno di tali condotte, in relazione alle quali i ricorrentiincidentali hanno evidenziato in ricorso l’esistenza nei processi deisopra menzionati elementi di prova e di cui la ricorrente, come riportatonella stessa motivazione del decreto impugnato, risulta avere parlatoin uno dei recenti colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decretoimpugnato, ove si riporta il contenuto della relazione dei servizi socialidel 03/04/2024).Come sopra evidenziato, la presente controversia non è disciplinatadagli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c., essendo il procedimento avviato dalPubblico Ministero in data 18/11/2020 e, dunque, prima dell’entrata invigore di tale disciplina (cfr. art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022).Tuttavia, questa Corte ha già evidenziato che, in tema diprovvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, ilgiudice – anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigoredel d.lgs. n. 149 del 2022 – non può trascurare l'allegazione dicomportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore,dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine diricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare ilmiglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgereadeguatamente i loro compiti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4595 del21/02/2025).Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all’esistenza dicondotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 dellaConvenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013),lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misureOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazionidi vittimizzazione secondaria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del30/04/2024).L’assenza di ogni accertamento in proposito, nonostante leallegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravementeil giudizio, sicché la decisione deve essere cassata.11. Il quarto motivo di ricorso incidentale ripropone le stessecensure formulate con il primo motivo di ricorso principale e, pertanto,per le identiche ragioni sopra illustrate in relazione al motivo per primoesaminato, anche questo motivo deve ritenersi fondato sia pure neilimiti in cui è impugnata la statuizione della Corte di appello di ritenutainammissibilità della richiesta di autorizzazione al deposito dellavideoregistrazione dell’audizione dei minori, effettuata il 30/11/2021nel corso del procedimento penale.È sufficiente richiamare le ragioni sopra illustrate, da intendersi inquesta sede interamente riportate, dell’accoglimento sia pure in partedel motivo di doglianza, non potendo ritenersi inammissibile la richiestadi autorizzazione al deposito di files video per limiti tecnici di sistema,che all’epoca (e non ora) non consentivano il deposito telematico ditale tipologia di documenti informatici, spettando invece al giudicestatuire sulla richiesta di autorizzazione facendo uso dei poteri a lui12. L’accoglimento dei motivi di ricorso incidentale sopra indicaticomporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata, per ilcompimento di un rinnovato accertamento in fatto, che rende superfluol’esame di tutti gli altri motivi (primo, terzo, quinto, sesto, settimo,ottavo e nono) di censura del ricorso incidentale, da ritenersi pertantoassorbiti.13. In conclusione, deve essere il primo motivo di ricorso principalesolo nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo di ricorsoOscuramento disposto Numero registro generale 17324/2024Numero sezionale 3756/2025Numero di raccolta generale 30767/2025Data pubblicazione 22/11/2025principale, come pure il secondo motivo di ricorso incidentale e, nei solilimiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso incidentale,assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale. Ildecreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appellodi Milano, in diversa composizione, chiamata anche a statuire sullespese del giudizio di legittimità.14. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso principale esclusivamente nei limitidi cui in motivazione; il secondo e il terzo motivo di ricorso principale,assorbiti gli altri;accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e il quarto motivo diricorso incidentale negli esclusivi limiti di cui in motivazione, assorbititutti gli altri;cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 04/11/2025.La PresidenteMaria Acierno