CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 23413/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2337-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI N. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURIZIO [OSCURATO:PERSONA] di lavoro Decadenza R.G.N. 2337/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2021/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 1005/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’attore [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 9014/2014, che aveva respinto il suo ricorso, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., tendente ad ottenere l’accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dal 7.2.2011, data di adibizione del lavoratore presso detta società a seguito di contratto di somministrazione tra la convenuta Groupama e la [OSCURATO:SOCIETA]., in con- siderazione della genericità della causale apposta ai due contratti a tempo determinato stipulati dal lavoratore. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva infondato il primo motivo d’appello, con il quale l’allora appellante Mastroianni si doleva dell’accoglimento, da parte del Tribunale, dell’eccezione sollevata dalla società convenuta ex art. 32 L. n. 183/2010, di decadenza dal diritto d’impugnare il primo contratto di lavoro, sostenendo che tale normanon sarebbe stata applicabile, perché il termine di quel primo contratto era scaduto prima dell’entrata in vigore della L. cit., alla data del 31.12.2011, quando non vi era ancora alcun obbligo di impugnare. Richiamava in senso contrario precedenti di legittimità, se- condo i quali detta decadenza si applicava ai contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè alla data del 24 novembre 2010, e osservava che, nel caso in esame, il rapporto di somministrazione in oggetto si era concluso il 16.12.2011 e che quindi detta disciplina della decadenza era comunque applicabile, anche aderendo alla tesi più restrittiva; riteneva, perciò, assorbito il secondo motivo di gravame, riguardante l’omessa pronuncia sulla legittimità di tale primo contratto e le relative conseguenze. Circa, poi, il terzo motivo d’appello, a mezzo del quale, nel censurare la violazionedegli artt. 20-27 d.lgs. n. 276/2003 in merito al secondo contratto a termine, si sosteneva che la causale indicata doveva ritenersi generica, osservava che il Tribunale aveva ritenuto preliminarmente decaduto l’appellante anche in ordine all’impu- gnazionedel secondo contratto, affermando che, essendo stata spedita la lettera d’impu- gnazione il 27.5.2013 ed essendo stato depositato il successivo ricorso solo il 25.11.2013 e quindi dopo 182 giorni dalla spedizione, da cui decorreva il termine, era stato violato il termine di decadenza di 180 giorni, e che l’appellante non aveva proposto alcuna censura in ordine a tale argomentazione e ciò sarebbe sufficiente per il rigetto dell’appello con assorbimento della questione di merito. Notava peraltro che, nonostante tale argomento assorbente, il primo giudice, rilevando che sulla questione della decorrenza del termine dalla spedizione o dalla ricezione dell’atto di impugnazione, vi era contrasto in giurispru- denza, aveva ritenuto opportuno motivare anche nel merito. Considerava, allora, la Corte che la giurisprudenza si era successivamente consolidata nel senso indicato dal primo giudice circa la decorrenza da detta spedizione del termine per l’impugnativa giudiziale, senza che l’appellante nell’atto di gravame avessecriticato tale giurisprudenza o avesse proposto un’interpretazione alternativa. Aggiungeva, ancora, ad abundantiam, che “anche la motivazione del primo giudice in ordine alla specificità della clausola appare convin- cente”. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato a quattro motivi. 4. Ha resistito la società intimata con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Mastroianni deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 32 della legge 183 del 2010, come modificato con d.l. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54”, nonché “omessa pronuncia e falsa applicazione degli artt. 20-27 del d.lgs. 276/03”. In ordine al primo rapporto contrattuale, premette che esso, iniziato il 7.2.2011, aveva scadenza al 6.5.2011, ma era stato successivamente pro- rogato fino al 16.12.2011, data nella quale non aveva vigenza l’art. 32 L. n. 183/2010. In tal senso, fa tra l’altro riferimento all’art. 2, comma 54, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 225 (un decreto c.d. “milleproroghe”), convertito, con modificazioni, nella L. 26.2.2011, n. 10, che aveva aggiunto il comma 1 bis all’art. 32 L. n. 183/2010. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “omessa pronuncia”, nonché “violazione e falsa applicazione degli articoli 20-27 del d.lgs. 276/03”. Sempre in relazione al primo contratto individuale di lavoro, si duole del fatto che, avendo la Corte territoriale confer- mato l’operatività della cennata decadenza circa quel contratto abbia ritenuto conseguen- zialmente “assorbito, in primo luogo, il secondo motivo di gravame, riguardante la omessa pronuncia sulla legittimità del primo contratto e relative conseguenze”; sicché la sentenza era dunque meritevole di cassazione con rinvio, pure auspicandosi un esame di tale se- condo motivo d’appello, che in tal senso richiamava. 3. Con un terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 183del 2010”. Premette che la lettera con la quale il ricorrente aveva impugnato il se- condo rapporto contrattuale, datata 27.5.2013, inviata il successivo giorno 29, era perve- nuta alla società intimata il 31.5.2013. Secondo l’impugnante, allora, in disparte l’errore nella lettura delle carte processuali in cui erano incorsi i giudici di merito (poiché dalla spedizione della nota erano trascorsi 180 giorni), il dies a quo del secondo termine per l’impugnativa giudiziale ex art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 L. n. 183/2010, decorrerebbe, non dalla spedizione, ma dalla ricezione della precedente impugnativa stragiudiziale, o all’atto del decorso dell’intero termine di 60 giorni previsto dalla medesima norma per questa prima impugnativa. 4. Con un quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 20-27 del d.lgs. 276 del 2003 con riferimento al secondo rapporto contrattuale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cpc per omesso esame dell’appello”. Sempre circa il secondo rapporto contrattuale, deduce che la Corte territoriale non ha emesso una pronuncia di inammissibilità, ma di infondatezza perché nel prosieguo della motivazione ha ritenuto: “Può aggiungersi, ad abundantiam, che anche la motivazione del primo giudice in ordine alla specificità della clausola appare convincente”, richiamando la restante parte di moti- vazione della Corte distrettuale a riguardo alle pagg. 4-5 della sua sentenza. Secondo il ricorrente, allora, la sentenza non ha pronunciato sulla domanda dello stesso, poiché aveva limitato il suo esame ad un inciso della sentenza di primo grado che comunque conteneva un’analisi del contratto di somministrazione, e richiama integralmente a ri- guardo il terzo ed il quarto motivo del proprio appello. 5. Il primo motivo è infondato. Giova ricordare che, come chiarito da questa Corte, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata (così Cass. civ., sez. I, 14.7.2020, n. 14943). La deduzione del suddetto vizio, perciò, non può prescindere da una precisa descri- zione della fattispecie concreta in relazione alla quale si lamenta la violazione o falsa ap- plicazione della norma di diritto indicata come regolatrice della stessa fattispecie. Questa Corte ha più volte affermato che l’operatività della disposizione di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 4, e la conseguente proroga, attiene anche ai contratti a termine in somministrazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 11.12.2020, n. 28344; id., sez. lav., 9.7.2020, n. 14632; id., sez. lav., 8.7.2020, n. 14360; id., sez. lav., 15.11.2019, n. 29753; id., sez. lav., 19.8.2019, n. 21472), essendosi peraltro ritenuto in termini generali che l’art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966 (così, oltre a Sez. un. n. 4913/2016 già cit., Cass., sez. lav., 6.5.2021, n. 12033; id., sez. lav., 27.7.2020, n. 15978; id., sez. lav., 19.6.2020, n. 12029). Pertanto, anche facendo capo alla data del 31.12.2011, cui è stata differita l’entrata in vigore di detto regime decadenziale, il ricorrente non ha allegato in questa sede un suo atto che abbia tempestivamente impedito tale decadenza, anzitutto in via stragiudiziale. 7. Inammissibile è il secondo motivo. 8. L’omessa pronuncia che ivi genericamente profila il ricorrente, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 20-27 d.lgs. n. 276/2003 (censure, peraltro, già entrambe indicate solo nella rubrica del primo motivo di ricorso), non possono ovviamente configu- rarsi nel caso di specie per quanto prospettato dallo stesso ricorrente. La Corte di merito, infatti, incensurabilmente ha ritenuto assorbito il secondo motivo d’appello, riguardante l’asserita omessa pronuncia del primo giudice sulla legittimità del primo contratto a termine in somministrazione e le relative conseguenze che da ciò inten- deva trarre l’istante. La stessa Corte, infatti, nel respingere il primo motivo d’appello del Mastroianni circa l’accoglimento dell’eccezione di decadenza di cui s’è detto, sollevata dalla convenuta in ordine a quel primo contratto, ha confermato una statuizione relativa ad una questione preliminare di merito, sicché la ribadita decadenza precludeva ovviamente l’esame delle deduzioni dell’istante, riproposte da quest’ultimo nel secondo motivo. 9. Infondato è il terzo motivo di ricorso. 10. In proposito la controricorrente ha eccepito l’essersi formato un giudicato interno circa la decadenza dall’impugnazione dell’istante anche in ordine al secondo contratto in- dividuale. In particolare, vero è che la Corte d’appello, nell’esaminare il terzo motivo d’appello, ha scritto che: “Va premesso al riguardo che, a ben vedere, il Tribunale ha ritenuto preli- minarmente decaduto l’appellante anche in ordine all’impugnazione del secondo contratto affermando che, essendo stata spedita la lettera di impugnazione il 27.5.2013ed essendo stato depositato il successivo ricorso solo il 25.11.2013 e quindi dopo 182 giorni dalla spedizione, da cui decorre il termine, era stato violato il termine di decadenza di 180 giorni. L’appellante non ha proposto alcuna censura in ordine a tale argomentazione e ciò sarebbe quindi sufficiente per il rigetto dell’appello con assorbimento della questione di merito”. Alla luce di questi passaggi motivazionali, la controricorrente sostiene allora che “la Corte di Appello di Roma non ha potuto che prendere atto del passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate con il ricorso in appello promosso dal lavoratore”. 10.1. Rileva, però, il Collegio che la Corte territoriale, pur avendo riscontrato l’assenza di qualsiasi censura dell’allora appellante sul punto specifico della decadenza già ritenuta dal primo giudice pure per il secondo contratto, non ha dichiarato inammissibile il terzo motivo d’appello, né ha esplicitamente riscontrato un giudicato interno a riguardo, ed esprimendosi in termini perplessi ha scritto che: “ciò sarebbe quindi sufficiente per il ri- getto dell’appello con assorbimento della questione di merito”. Ed infatti ha ulteriormente osservato che: “Nonostante tale argomento assorbente il primo giudice, rilevando che sulla questione della decorrenza del termine dalla spedizione o dalla ricezione dell’atto di impugnazione, vi era contrasto in giurisprudenza, ha ritenuto opportuno motivare anche nel merito. Tuttavia va osservato che la giurisprudenza si è successivamente consolidata nel senso indicato dal primo giudice, senza che l’appellante nell’atto di appello abbia criticato tale giurisprudenza o abbia proposto un’interpretazione alternativa. La Cassazione ha, infatti, deciso che l’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato dall’art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel prevedere l’inefficacia “dell’impugnazione” extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudi- ziale, comporta che il termine per proporre l’azione giudiziale decorre dal compimento della prima –da identificarsi, per esigenze di celerità e certezza, con il momento di spe- dizione e non ricezione dell’atto – e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per l’impugnazione stragiudiziale (Cass. n. 5717/15)”.Per tal modo, quindi, la Corte distrettuale si è nuovamente espressa nel merito della questione di decadenza con riferimento al secondo contratto individuale, in chiave di raf- forzativa conferma di quanto sullo stesso punto aveva già statuito il Tribunale. 11. Ciò rilevato, l’indirizzo espresso da Cass. n. 5717/2015, citata dalla Corte d’ap- pello, si è in effetti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che fa costantemente riferimento alla decorrenza del secondo termine dalla data di spedizione o trasmissione dell’atto scritto d’impugnazione, e non dal perfezionamento dell’impugna- zione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 20068/2015; n. 12352/2017; n. 20666/2018 e, nella motivazione, id., 20.3.2019, n. 7851). E, nell’ambito di tale orientamento, è stata esplicitamente esclusa la validità dell’ul- teriore tesi sostenuta dal ricorrente, essendosi ritenuto che il termine di decadenza de- corre dalla data di impugnativa stragiudiziale di licenziamento anche laddove il lavoratore l’abbia impugnato con maggiore tempestività, senza la necessità di attendere lo scadere del termine, posto a pena di decadenza dal comma 1 del medesimo articolo, di sessanta giorni della comunicazione dell’atto di recesso (così Cass. n. 12352/2017 cit.). Pertanto, essendo detto indirizzo interpretativo riferito alla medesima disposizione applicabile nella specie, pur non trattandosi di impugnativa di licenziamento, è privo di giuridico fondamento l’assunto ulteriore del ricorrente secondo il quale il termine per l’im- pugnativa giudiziale prenderebbe a correre dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per l’impugnazione stragiudiziale. 12. Nuovamente inammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso. 13. Con esso sostanzialmente silamenta un’omessa pronuncia completa della Corte territoriale circa il terzo ed il quarto motivo d’appello. Tuttavia, anzitutto la censura neppure fa riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., né vi si deduce una nullità dell’impugnata sentenza derivata appunto dal non essersi la Corte d’appello pronunciata del tutto nel merito di quei motivi, pur qualificandosi il vizio attribuito a riguardo all’impugnata sentenza quale error inprocedendo, da far valere, per- ciò, in questa sede ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. Inoltre, assume portata dirimente, in questo caso, il rilievo che la parte di motivazione che il ricorrente censura è stata dalla Corte di merito esplicitamente aggiunta ad abun- dantiam. Difatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , in quanto la stessa, non costituendo una ratio deci- dendidella decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (così, tra l’altro, Cass. civ., sez. I, 8.6.2022, n, 18429; id., sez. II, 23.3.2022, n. 9474; id., sez. VI, 11.3.2022, n. 7995; id., sez. II, 3.9.2021, n. 23885; id., sez. un., 26.10.2020, n. 23418; id., sez. lav., 20.5.2020, n. 9298). Nel caso di specie, come si è visto nell’esaminare il terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha anzitutto esplicitamente confermato la sentenza di primo grado nel punto in cui aveva ritenuto operante la decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 anche in relazione al secondo contratto a termine in somministrazione; decadenza che, in base a quanto pure già considerato, assume valore prioritario e decisivo rispetto ad ogni altra questione di merito in ordine al medesimo secondo contratto; e ciò rappresenta l’unica effettiva ratio decidendidella sua sentenza a riguardo, essendo ininfluenti le ulteriori considerazioni di merito svolte, quand’anche fossero incomplete, come asserisce il ricorrente. 14. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannato al paga- mento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liqui- date come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto