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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 1967

Cassazione n. 05273/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1967 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'imputato, con dichiarazione la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, ha espressamente rinunciato al ricorso, il quale, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/09/1967 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'imputato, con dichiarazione la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, ha espressamente rinunciato al ricorso, il quale, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 500 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 05273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris