CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 36851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34853/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliati in ROMA , VIA G.G. BELLIn.96, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ALBALONGAn. 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rapp resenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2473/2019depositata il 18/07/2019 , R.G.N. 4024/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla dr.ssa Pozzi contro I.F.O. - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale di rigetto delle sue domande, ha accertato la natura subordinata delle prestazioni rese dall'appellante in favore di controparte dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/12/2014; ha altresì accertato il diritto dell'appellante al trattamento economico previsto per il profilo di dirigente Farmacista I livello; ha condannato I.F.O. al pagamento in favore di controparte della somma pari ad € 144.576,68 per differenze retributive, € 36.250,71 per differenze 13a mensilità, € 14.182,76 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo; ha condannato I.F.O. al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183/2010 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza; 2.la Corte ha ritenuto (a differenza del Tribunale) non applicabile al decennale rapporto in questione l’art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001 (che autorizzava le amministrazioni pubbliche al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in presenza di una serie di presupposti di legittimità), in quanto, al contrario, le mansioni espletate nel corso degli anni erano da riferire all'ordinario servizio di assistenza ai pazienti ricoverati; ha rilevato il difetto di sussumibilità nel paradigma normativo dei contratti successivi alla legge n. 248/2006, secondo cui l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, perché era emerso chiaramente dall'istruzione svolta l'inserimento continuativo ed organico della dr.ssa Pozzi nell'organizzazione aziendale per un periodo continuativo, alla luce degli indici sintomatici della subordinazione (attenuata per la natura intellettuale delle prestazioni), quali l'osservanza di orario predeterminato, l’inserimento nell'organizzazione, l’etero-direzione (provata dai documenti prodotti), l'uso di strumenti di proprietà datoriale, la predeterminazione della retribuzione pagata mensilmente, anche tenuto conto della necessità di garantire la continuità dei LEA e del blocco delle assunzioni imposto dalla Regione Lazio; ha osservato che la stipulazione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A. al di fuori dei presupposti di legge, pur non potendo determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato comporta il diritto del lavoratore alla tutela di cui all'art. 2126 c.c., con diritto al trattamento retributivo e previdenziale parametrato a quello di un rapporto di impiego pubblico regolare; ha utilizzato a tale scopo i conteggi elaborati da I.F.O. in primo grado; ha riconosciuto altresì il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, in base ai principi enunciati da questa Corte in materia di cd. danno comunitario; 3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione I.F.O., con quattro motivi; resiste la lavoratrice con controricorso, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione 2. 3.questa Corte ha più volte chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appel lo, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 29177/2017; conf. Cass. n. 13535/2018); 4.con il secondo, 5.6. 7.il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018); è esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass. n. 15276/2021); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021); è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2021); 8.si deve inoltre ribadire che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 3407/2022, n. 5436/2019, n. 14434/2015); 9.con il quarto motivo parte ricorrente deduce v fosse 10.il motivo non è fondato; 11.fermo quanto sopra osservato in ordine alla chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, necessaria e sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’appello, va rilevata la portata alquanto ampia delle conclusioni risarcitorie formulate nel merito in primo grado dalla lavoratrice, che includevano domanda di risarcimento del danno da mancata stabilizzazione; 12.la Corte di merito si è, quindi, conformatasul punto alla consolidata giurisprudenza di questo Corte (espressamente richiamata e dalla quale non vi sono motivi per discostarsi in questa sede - Cass. n. 10951/2018; conf. Cass. n. 29779/2018, n. 41464/2021), in base alla quale, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto - in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato - al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (Cass. n. 992/2019), che non può farsi comunque derivare dalla "perdita del posto", in assenza di un'assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost.; 13.si è osservato che l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno cd. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto UE dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza (Cass. n. 10999/2020; v. anche Cass. n. 15027/2022); 14.nel caso di specie, la lavoratrice originaria ricorrente aveva richiesto in via principale, oltre alle differenze retributive, il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione parametrato ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo; detti criteri sono stati ritenuti, come noto, incongrui dalla giurisprudenza di questa Corte ( S . U . n. 5072/2016 cit., successiva al ricorso di primo grado), dovendosi piuttosto fareriferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32 , comma 5, della legge n. 183 / 2010 ; pertanto , il riconoscimento di tale posta risarcitoria in favore della lavoratrice non si configura come accoglimento di una domanda subordinata alternativa, ma di una domanda contenuta in quella principale; 15.il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titol