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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 25816/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 667-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - principali - Oggetto R.G.N. 667/2021 Cron.

Rep.

Ud. 13/06/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GROSSI; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE; - intimata - avverso la sentenza n. 602/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 337/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 667/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 29.10.2020 n. 602, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 4.805,00, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2009, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme.

Il tribunale accoglieva, nel merito, i ricorsi riuniti (quello della parte privata avverso la pretesa dell’Istituto e quello, poi riunito al primo, di opposizione all’avviso di addebito) ritenendo che non sussistessero i presupposti previsti dalla legge per l’iscrizione nella gestione separata, dovendosi qualificare l’attività della ricorrente come occasionale, in ragione del mancato superamento del limite reddituale di € 5.000,00, nell’anno in contestazione.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo (implicitamente) assorbito l’appello incidentale della professionista sulle questioni rimaste assorbite.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, modificato dal d.lgs. n. 344/03, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/80, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276/03, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la professionista non fosse tenuta ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto percettrice di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03, mentre, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, con l’art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e con l’art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, i giudici d’appello non avevano ritenuto che nel caso di libero professionista avvocato, iscritto d’ufficio dall’Inps alla [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione fosse sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi non fosse stato compilato il cd. quadro RR.

Con il motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

Il primo motivo è fondato.

Va, in primo luogo evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli avvocati che svolgono l’attività professionale pur non avendo l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all’Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa Cassa, sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa (Cass. nn. 24047/22, 519/19, 32167/18).

In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell’esercizio della professione forense, anche se il reddito percepito sia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d’imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale (cfr. Cass. n. 4152/23).

Nella specie, la decisione della Corte d’appello è stata apodittica, perché non ha accertato la ricorrenza in concreto del requisito dell’abitualità, ponendo un indebito automatismo, tra la percezione del reddito sotto la soglia di € 5.000,00 e l’occasionalità dell’esercizio della professione forense che comportava – ad avviso della medesima Corte - la non assoggettabilità del reddito a contribuzione; pertanto, può essere accolto il motivo di censura articolato dall’Inps come violazione di legge, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

Con l’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali e sulla sua decorrenza può rimanere assorbito, non senza ricordare che il DPCM del 10 giugno 2010 pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010 - secondo cui i contribuenti, che sono tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2010, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2010 - trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, pertanto ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).

Anche il motivo di ricorso incidentale, sulla regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio, rimane assorbito e verrà deciso dalla Corte d’appello in sede di rinvio.

In accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 667-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - principali - Oggetto R.G.N. 667/2021 Cron. Rep. Ud. 13/06/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GROSSI; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE; - intimata - avverso la sentenza n. 602/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 337/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 667/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 29.10.2020 n. 602, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 4.805,00, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2009, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme. Il tribunale accoglieva, nel merito, i ricorsi riuniti (quello della parte privata avverso la pretesa dell’Istituto e quello, poi riunito al primo, di opposizione all’avviso di addebito) ritenendo che non sussistessero i presupposti previsti dalla legge per l’iscrizione nella gestione separata, dovendosi qualificare l’attività della ricorrente come occasionale, in ragione del mancato superamento del limite reddituale di € 5.000,00, nell’anno in contestazione. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo (implicitamente) assorbito l’appello incidentale della professionista sulle questioni rimaste assorbite. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, modificato dal d.lgs. n. 344/03, degli artt. 10, 11 e 22 della legge n. 576/80, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276/03, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la professionista non fosse tenuta ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto percettrice di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03, mentre, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, con l’art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e con l’art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, i giudici d’appello non avevano ritenuto che nel caso di libero professionista avvocato, iscritto d’ufficio dall’Inps alla [OSCURATO:PERSONA], la prescrizione fosse sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi non fosse stato compilato il cd. quadro RR. Con il motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Il primo motivo è fondato. Va, in primo luogo evidenziato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli avvocati che svolgono l’attività professionale pur non avendo l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all’Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa Cassa, sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa (Cass. nn. 24047/22, 519/19, 32167/18). In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell’esercizio della professione forense, anche se il reddito percepito sia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d’imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale (cfr. Cass. n. 4152/23). Nella specie, la decisione della Corte d’appello è stata apodittica, perché non ha accertato la ricorrenza in concreto del requisito dell’abitualità, ponendo un indebito automatismo, tra la percezione del reddito sotto la soglia di € 5.000,00 e l’occasionalità dell’esercizio della professione forense che comportava – ad avviso della medesima Corte - la non assoggettabilità del reddito a contribuzione; pertanto, può essere accolto il motivo di censura articolato dall’Inps come violazione di legge, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con l’accoglimento del primo motivo, il secondo motivo sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali e sulla sua decorrenza può rimanere assorbito, non senza ricordare che il DPCM del 10 giugno 2010 pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010 - secondo cui i contribuenti, che sono tenuti ai versamenti entro il 16 giugno 2010, effettuano i predetti versamenti entro il 6 luglio 2010 - trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, pertanto ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass. 24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022). Anche il motivo di ricorso incidentale, sulla regolamentazione delle spese del secondo grado di giudizio, rimane assorbito e verrà deciso dalla Corte d’appello in sede di rinvio. In accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spe
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