Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11249/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha deliberato in senso favorevole alla estradizione nella Confederazione elvetica del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA] per essere giudicato in ordine ai reati di incendio doloso e tentata truffa ad una compagnia assicurativa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo:

2.1. Con il primo motivo, omessa motivazione in relazione alla deduzione difensiva relativa alla genericità della documentazione estradizionale.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi soltanto richiamata la documentazione allegata all'ordine di arresto.

2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 26 par. 3 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 in relazione alla condizione di reciprocità riferita - quanto alla Confederazione elvetica - alla consegna del cittadino solo a seguito del suo consenso, che non può essere oggetto di valutazione giurisdizionale essendo pertinente a valutazione politica recepita nella legge di ratifica del Trattato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è genericamente proposto non essendo specificata né la proposizione della deduzione difensiva - che non emerge dal testo della sentenza impugnata - né il suo contenuto.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto al corretto recepimento del quadro indiziario posto a base della domanda estradizionale - desunto dalla documentazione allegata e richiamando l'ordine di arresto emesso dal Pubblico Ministero del [OSCURATO:PERSONA] - che individua il ricorrente, secondo quanto descritto da tutti i compartecipi, quale esecutore materiale dell'incendio, avvenuto nella notte tra 1'11 ed il 12 febbraio 2021, del negozio "White" sito in Lugano e finalizzato all'ottenimento dell'indennizzo assicurativo.

L'esame condotto dalla Corte di appello si conforma all'orientamento secondo il quale in tema di estradizione per l'estero non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine ma è sufficiente che, secondo quanto previsto dall'art. 700, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare é l'assenza di condizioni ostative per l'estradizione (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268108) e che, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).

6. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla conforme giurisprudenza posta a base della reiezione della pertinente deduzione difensiva, secondo la quale in tema di estradizione per l'estero, la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità" prevista dall'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, in quanto attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati. (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020 Rv. 278456 - 02).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/9/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha deliberato in senso favorevole alla estradizione nella Confederazione elvetica del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA] per essere giudicato in ordine ai reati di incendio doloso e tentata truffa ad una compagnia assicurativa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo: 2.1. Con il primo motivo, omessa motivazione in relazione alla deduzione difensiva relativa alla genericità della documentazione estradizionale. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, essendosi soltanto richiamata la documentazione allegata all'ordine di arresto. 2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 26 par. 3 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 in relazione alla condizione di reciprocità riferita - quanto alla Confederazione elvetica - alla consegna del cittadino solo a seguito del suo consenso, che non può essere oggetto di valutazione giurisdizionale essendo pertinente a valutazione politica recepita nella legge di ratifica del Trattato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è genericamente proposto non essendo specificata né la proposizione della deduzione difensiva - che non emerge dal testo della sentenza impugnata - né il suo contenuto. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto al corretto recepimento del quadro indiziario posto a base della domanda estradizionale - desunto dalla documentazione allegata e richiamando l'ordine di arresto emesso dal Pubblico Ministero del [OSCURATO:PERSONA] - che individua il ricorrente, secondo quanto descritto da tutti i compartecipi, quale esecutore materiale dell'incendio, avvenuto nella notte tra 1'11 ed il 12 febbraio 2021, del negozio "White" sito in Lugano e finalizzato all'ottenimento dell'indennizzo assicurativo. L'esame condotto dalla Corte di appello si conforma all'orientamento secondo il quale in tema di estradizione per l'estero non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine ma è sufficiente che, secondo quanto previsto dall'art. 700, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare é l'assenza di condizioni ostative per l'estradizione (Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268108) e che, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810). 6. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla conforme giurisprudenza posta a base della reiezione della pertinente deduzione difensiva, secondo la quale in tema di estradizione per l'estero, la facoltà di rifiuto dell'estradizione derivante dalla "clausola di reciprocità" prevista dall'art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, secondo cui "una Parte contraente che abbia formulato una riserva in merito ad una disposizione della Convenzione non potrà pretendere che un'altra parte applichi tale disposizione se non nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata", può essere esercitata esclusivamente dal Ministro della Giustizia, in quanto attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati. (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020 Rv. 278456 - 02). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. 8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. p
Sentenza Cassazione n. 11249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris