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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 47014/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 febbraio 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Brescia del 19 giugno 2020, con la quale l'imputata era stata condannata, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi ed in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di consentire /oL a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti relative all'anno di imposta 2013.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'inosservanza dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che le dichiarazioni accusatorie rese dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva operato l'accertamento sarebbero inutilizzabili per violazione della disciplina della testimonianza indiretta.

In particolare, le informazioni apprese dalla teste grazie all'audizione delle imprese clienti della società "[OSCURATO:SOCIETA].", sarebbero inutilizzabili, per il divieto di testimonianza de relato sulle dichiarazioni rese innanzi a ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualifica sicuramente investita da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

Ne discende, dunque, che l'intero apparato motivazionale della sentenza impugnata conterrebbe elementi di prova in realtà inutilizzabili che, ove espunti dalle prove legittimamente acquisite in giudizio, creerebbero un'amputazione decisiva alle argomentazioni dei giudici di merito, non potendosi altrimenti individuare con certezza il soggetto referente dei rapporti commerciali culminati con l'emissione delle fatture false.

2.2. In secondo luogo, ci si duole della violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. con riguardo alla medesima testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate.

A parere della difesa, la Corte d'appello avrebbe ritenuto utilizzabile detta deposizione, malgrado la teste non fosse stata in grado di indicare precisamente le fonti da cui erano state originate le informazioni esposte in dibattimento, incorrendo nel divieto imposto dal codice e nella conseguente sanzione processuale.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta l'inosservanza dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale utilizzato le dichiarazioni della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate nonostante dalle stesse emergessero propalazioni autoindizianti per le imprese clienti che si erano interfacciate con l'imputata.

In altri termini, anche le fatture annotate nella contabilità delle imprese beneficiarie avevano ad oggetto operazioni mai eseguite, sicché i rappresentanti di dette imprese clienti, sebbene non risultassero formalmente indagati, avrebbero dovuto essere considerati persone sottoposte alle indagini in relazione ad un reato connesso a quello contestato alla ricorrente.

2.4. Con un quarto motivo, si censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, sul rilievo che i giudici del gravame avrebbero fondato l'accertamento del dolo su argomentazioni tautologiche, senza considerare elementi di segno contrario, tra cui la mancanza di rapporti personali, professionali o anche di semplice cointeressenza tra l'imputata e i legali rappresentanti delle imprese clienti.

2.5. Infine, si contesta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., sul rilievo che i giudici di merito avrebbero dato per scontato la non meritevolezza di tale concessione, senza argomentare sul punto, nonostante l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti concernenti l'inutilízzabílítà della testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate - sono inammissibili per genericità, in quanto non prendo in adeguata considerazione - neanche a fini di critica - la motivazione del provvedimento impugnato.

In particolare, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato di alcune violazioni di legge, nella misura in cui censura la non utilizzabilità della dichiarazione testimoniale senza specificare né allegare alcunché quanto al suo contenuto e alla sua rilevanza, ovvero senza precisare quali passaggi della testimonianza siano inutilizzabili e in quali la funzionaria si sia servita delle dichiarazioni de relato.

Anche a voler prescindere da tale assorbente considerazione, le censure difensive non possono che ritenersi irrilevanti a fronte delle argomentazioni fatte proprie giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto sufficiente, al fine di dimostrare la penale responsabilità dell'imputata, la prova documentale rappresentata dal processo verbale di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 27/04/2018.

È difatti l'elemento cartolare la principale fonte di prova, a cui si aggiungono i chiarimenti resi in giudizio dalla funzionaria competente, senza i quali tuttavia non risulterebbe affatto scalfito l'intero costrutto accusatorio.

Del resto, dai predetti documenti risulta provata, anzitutto, l'emissione di fatture da parte della società "[OSCURATO:SOCIETA].", nel periodo tra il 30 ottobre ed il 31 dicembre 2013, nei confronti di due diverse società, nonché che dette fatture fossero relative ad operazioni inesistenti, stante l'inattività della società imputata che non disponeva di personale, di mezzi di trasporto, di magazzini né di qualsiasi struttura aziendale atta a fornire o ad eseguire le prestazioni in oggetto.

Dunque, la difesa non considera in alcun modo le motivazioni fornite dai giudice del gravame, che ben evidenziano come la prova non sia data dalla dichiarazione della funzionaria, bensì dall'accertamento documentale dell'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto non viene mai contestato, neanche in via di mera prospettazione.

1.2. Parimenti inammissibile è la quarta doglianza - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - in quanto basata su asserzioni prive di specificità.

Sul punto giova richiamare il consolidato principio di diritto secondo il quale il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (ex plurimis, Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Rv. 246991).

Conformemente a tale principio, nel caso in esame, tenuto conto che la "[OSCURATO:SOCIETA]." era sprovvista di una reale struttura aziendale e non era in grado di erogare le prestazioni oggetto delle fatture, la Corte d'appello ha ritenuto la consapevolezza da parte dell'imputata della finalità di illecito fiscale connessa alla fatturazione; in altri termini, si è correttamente valorizzata l'impossibilità di prospettare altra finalità atta a giustificare l'utilizzo dell'impresa se non come "cartiera" per società realmente operanti, da cui deriva la piena consapevolezza che le fatture sarebbero servite alle società "clienti" per abbattere il loro debito fiscale.

1.3. Il quinto morivo di ricorso - riferito alle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.

A tal proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, in forza del quale il giudice di merito è chiamato ad esprimere sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o della esclusione (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269).

Dunque, a tal fine non è necessaria un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione, però, che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre.

E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex plurimis, Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440).

La Corte territoriale - in accordo con il ragionamento del Tribunale - ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto la gravità dei fatti in esame sufficiente a giustificare il diniego delle richieste attenuanti generiche.

Ed invero i giudici non hanno ravvisato alcun elemento positivo a tal fine valorizzabile, dovendosi dare prevalenza al fatto che l'imputata era legale rappresentante di una società cartiera, da lei consapevolmente utilizzata non per svolgere attività produttiva o di impresa, bensì al solo fine di creare, dietro pagamento, documentazione utile ad abbattere i costi fiscali di altre imprese.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2021, la Corte d'appello di Brescia ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Brescia del 19 giugno 2020, con la quale l'imputata era stata condannata, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi ed in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di consentire /oL a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti relative all'anno di imposta 2013. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'inosservanza dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che le dichiarazioni accusatorie rese dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva operato l'accertamento sarebbero inutilizzabili per violazione della disciplina della testimonianza indiretta. In particolare, le informazioni apprese dalla teste grazie all'audizione delle imprese clienti della società "[OSCURATO:SOCIETA].", sarebbero inutilizzabili, per il divieto di testimonianza de relato sulle dichiarazioni rese innanzi a ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, qualifica sicuramente investita da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Ne discende, dunque, che l'intero apparato motivazionale della sentenza impugnata conterrebbe elementi di prova in realtà inutilizzabili che, ove espunti dalle prove legittimamente acquisite in giudizio, creerebbero un'amputazione decisiva alle argomentazioni dei giudici di merito, non potendosi altrimenti individuare con certezza il soggetto referente dei rapporti commerciali culminati con l'emissione delle fatture false. 2.2. In secondo luogo, ci si duole della violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. con riguardo alla medesima testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate. A parere della difesa, la Corte d'appello avrebbe ritenuto utilizzabile detta deposizione, malgrado la teste non fosse stata in grado di indicare precisamente le fonti da cui erano state originate le informazioni esposte in dibattimento, incorrendo nel divieto imposto dal codice e nella conseguente sanzione processuale. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta l'inosservanza dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale utilizzato le dichiarazioni della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate nonostante dalle stesse emergessero propalazioni autoindizianti per le imprese clienti che si erano interfacciate con l'imputata. In altri termini, anche le fatture annotate nella contabilità delle imprese beneficiarie avevano ad oggetto operazioni mai eseguite, sicché i rappresentanti di dette imprese clienti, sebbene non risultassero formalmente indagati, avrebbero dovuto essere considerati persone sottoposte alle indagini in relazione ad un reato connesso a quello contestato alla ricorrente. 2.4. Con un quarto motivo, si censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui riconosce la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, sul rilievo che i giudici del gravame avrebbero fondato l'accertamento del dolo su argomentazioni tautologiche, senza considerare elementi di segno contrario, tra cui la mancanza di rapporti personali, professionali o anche di semplice cointeressenza tra l'imputata e i legali rappresentanti delle imprese clienti. 2.5. Infine, si contesta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., sul rilievo che i giudici di merito avrebbero dato per scontato la non meritevolezza di tale concessione, senza argomentare sul punto, nonostante l'incensuratezza e il corretto comportamento processuale della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti concernenti l'inutilízzabílítà della testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate - sono inammissibili per genericità, in quanto non prendo in adeguata considerazione - neanche a fini di critica - la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato di alcune violazioni di legge, nella misura in cui censura la non utilizzabilità della dichiarazione testimoniale senza specificare né allegare alcunché quanto al suo contenuto e alla sua rilevanza, ovvero senza precisare quali passaggi della testimonianza siano inutilizzabili e in quali la funzionaria si sia servita delle dichiarazioni de relato. Anche a voler prescindere da tale assorbente considerazione, le censure difensive non possono che ritenersi irrilevanti a fronte delle argomentazioni fatte proprie giudici di merito, che hanno correttamente ritenuto sufficiente, al fine di dimostrare la penale responsabilità dell'imputata, la prova documentale rappresentata dal processo verbale di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 27/04/2018. È difatti l'elemento cartolare la principale fonte di prova, a cui si aggiungono i chiarimenti resi in giudizio dalla funzionaria competente, senza i quali tuttavia non risulterebbe affatto scalfito l'intero costrutto accusatorio. Del resto, dai predetti documenti risulta provata, anzitutto, l'emissione di fatture da parte della società "[OSCURATO:SOCIETA].", nel periodo tra il 30 ottobre ed il 31 dicembre 2013, nei confronti di due diverse società, nonché che dette fatture fossero relative ad operazioni inesistenti, stante l'inattività della società imputata che non disponeva di personale, di mezzi di trasporto, di magazzini né di qualsiasi struttura aziendale atta a fornire o ad eseguire le prestazioni in oggetto. Dunque, la difesa non considera in alcun modo le motivazioni fornite dai giudice del gravame, che ben evidenziano come la prova non sia data dalla dichiarazione della funzionaria, bensì dall'accertamento documentale dell'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto non viene mai contestato, neanche in via di mera prospettazione. 1.2. Parimenti inammissibile è la quarta doglianza - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - in quanto basata su asserzioni prive di specificità. Sul punto giova richiamare il consolidato principio di diritto secondo il quale il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (ex plurimis, Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Rv. 246991). Conformemente a tale principio, nel caso in esame, tenuto conto che la "[OSCURATO:SOCIETA]." era sprovvista di una reale struttura aziendale e non era in grado di erogare le prestazioni oggetto delle fatture, la Corte d'appello ha ritenuto la consapevolezza da parte dell'imputata della finalità di illecito fiscale connessa alla fatturazione; in altri termini, si è correttamente valorizzata l'impossibilità di prospettare altra finalità atta a giustificare l'utilizzo dell'impresa se non come "cartiera" per società realmente operanti, da cui deriva la piena consapevolezza che le fatture sarebbero servite alle società "clienti" per abbattere il loro debito fiscale. 1.3. Il quinto morivo di ricorso - riferito alle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. A tal proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, in forza del quale il giudice di merito è chiamato ad esprimere sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o della esclusione (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269). Dunque, a tal fine non è necessaria un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione, però, che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex plurimis, Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). La Corte territoriale - in accordo con il ragionamento del Tribunale - ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto la gravità dei fatti in esame sufficiente a giustificare il diniego delle richieste attenuanti generiche. Ed invero i giudici non hanno ravvisato alcun elemento positivo a tal fine valorizzabile, dovendosi dare prevalenza al fatto che l'imputata era legale rappresentante di una società cartiera, da lei consapevolmente utilizzata non per svolgere attività produttiva o di impresa, bensì al solo fine di creare, dietro pagamento, documentazione utile ad abbattere i costi fiscali di altre imprese. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
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