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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10153/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena, concesse le attenuanti generiche, ritenute le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio - ha per il resto confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624 bis, comma 1, 625, nn. 2 e 5, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, e il secondo e il terzo motivo, che denunziano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Stanescu e l'inattendibilità della chiamata in correità, sono manifestamente infondati alla luce delle corrette e non illogiche argomentazioni di cui a pagina 3 della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, invero, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente anche prescindendo dalle dichiarazioni del correo.

Il rinvenimento degli effetti personali dell'imputato all'interno dell'auto utilizzata per compiere il furto, infatti, è prova sufficiente della sua compartecipazione all'azione delittuosa, essendo del tutto inverosimile la versione alternativa da lui prospettata.

Le suddette dichiarazioni appaiono, dunque, prive di decisività e, conseguentemente, la loro eventuale esclusione non inciderebbe sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; Ritenuto che il quarto ed ultimo motivo, che lamenta vizio di travisamento della prova, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena, concesse le attenuanti generiche, ritenute le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio - ha per il resto confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624 bis, comma 1, 625, nn. 2 e 5, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, e il secondo e il terzo motivo, che denunziano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Stanescu e l'inattendibilità della chiamata in correità, sono manifestamente infondati alla luce delle corrette e non illogiche argomentazioni di cui a pagina 3 della sentenza impugnata. La Corte territoriale, invero, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente anche prescindendo dalle dichiarazioni del correo. Il rinvenimento degli effetti personali dell'imputato all'interno dell'auto utilizzata per compiere il furto, infatti, è prova sufficiente della sua compartecipazione all'azione delittuosa, essendo del tutto inverosimile la versione alternativa da lui prospettata. Le suddette dichiarazioni appaiono, dunque, prive di decisività e, conseguentemente, la loro eventuale esclusione non inciderebbe sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; Ritenuto che il quarto ed ultimo motivo, che lamenta vizio di travisamento della prova, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 10153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris